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Aggiornato il 21 Febbraio 2020
La tabella allegata fornisce una panoramica sui lavori che la Commissione ha intrapreso per l'attuazione del CPR, sia come Atti d'esecuzione o delegati e rapporti.
Il regolamento sui prodotti da costruzione (UE) 305/2011 (CPR) da mandato alla Commissione di adottare atti giuridici per attuare o completare il CPR, sia sotto forma di Atti d'esecuzione o delegati menzionati rispettivamente negli articoli 26, paragrafo 3 e 60 del CPR(1) e di riferire al Parlamento europeo (EP) e al Consiglio su diversi aspetti del regolamento.
Sono già stati emanati diversi atti delegati ed esecutivi nonché relazioni adottate di conseguenza. (1) Conformemente agli articoli 290 e 291 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), nonché ai sensi del CPR, il processo seguito per l'adozione e l'entrata in vigore degli atti d'esecuzione o delegati variano: mentre gli atti esecutivi sono adottati dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (OJEU) per la loro entrata in vigore dopo la consultazione di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri, gli atti delegati devono essere esaminati dai legislatori dell'UE (cioè il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea) dopo la loro adozione da parte della Commissione, prima che possano essere pubblicati nella OJEU.
European Commission
Document date: 12/06/2018
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Atti d'esecuzione / Atti delegati
Regolamento (UE) 305/2011
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Articolo 26 Valutazione tecnica europea
1. La valutazione tecnica europea è rilasciata da un TAB, su richiesta di un fabbricante, in base a un documento per la valutazione europea stilato in conformità delle procedure di cui all'articolo 21 e all'allegato II. Purché esista un documento per la valutazione europea, può essere rilasciata una valutazione tecnica europea anche nel caso in cui sia stato rilasciato un mandato relativo ad una norma armonizzata. Tale rilascio è possibile fino all'inizio del periodo di coesistenza stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5.
2. La valutazione tecnica europea contiene la prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, delle caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dal TAB che riceve la richiesta per la valutazione tecnica europea per l'uso previsto dichiarato e i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
3. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta atti d'esecuzione per stabilire il formato della valutazione tecnica europea conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.
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Articolo 60 Atti delegati
Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, in particolare per eliminare e evitare restrizioni alla messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, le seguenti materie sono delegate alla Commissione ai sensi dell'articolo 61 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 62 e 63:
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