Regolamento delegato (UE) 2019/1188

Regolamento delegato (UE) 2019/1188
Regolamento delegato (UE) 2019/1188 della Commissione del 14 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante ...

Per permettere la conformità ai requisiti di sicurezza fondamentali era necessario definire appropriate procedure di valutazione della conformità cui i fabbricanti avrebbero dovuto attenersi.
Il controllo della produzione interna basato sulla responsabilità personale del fabbricante per la valutazione della conformità si è dimostrato adeguato nei casi in cui ha seguito le norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU), riguardanti tutti i requisiti di sicurezza per i giocattoli.
Nell’eventualità in cui tali norme armonizzate non esistano, il giocattolo dovrebbe essere sottoposto a una verifica da parte di terzi, nella fattispecie all'esame CE del tipo.
Lo stesso dicasi nel caso in cui una o più di tali norme sia stata pubblicata con una limitazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o se il fabbricante non si è attenuto pienamente a tali norme o vi si è attenuto soltanto in parte.
Il fabbricante può sottoporre il giocattolo all’esame CE del tipo nei casi in cui ritenga che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso alla verifica da parte di terzi.
Per completare gli obblighi di legge del fabbricante che mirano ad assicurare la sicurezza dei giocattoli, nella direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli è stato incluso l’obbligo esplicito a effettuare un'analisi dei vari pericoli che può presentare il giocattolo e a eseguire una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli.
Per quanto concerne le sostanze chimiche, è richiesta in particolare una valutazione della probabile presenza nel giocattolo di sostanze proibite o soggette a restrizioni.
I fabbricanti sono obbligati a conservare tale valutazione della sicurezza nella documentazione tecnica per permettere alle autorità di vigilanza del mercato di svolgere in maniera efficiente le proprie mansioni.
La presente guida si prefigge lo scopo di fornire le informazioni necessarie per elaborare una documentazione tecnica adeguata.
Particolare enfasi è posta sulla valutazione della sicurezza, che dovrà essere svolta dai fabbricanti, comprese le PMI.
Questo documento deve garantire che, se correttamente applicata, la direttiva comporti la rimozione di ostacoli e difficoltà riguardanti la libera circolazione dei beni all’interno dell’Unione europea.
Si precisa che le informazioni contenute in queste linee guida riguardano esclusivamente l’applicazione della direttiva 2009/48/CE, salvo diversa indicazione.
Rev. 1.3 12.2013

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