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Circolare Mise 1/2018 del 21 maggio 2018

ID 6276 | | Visite: 3704 | Documenti Marcatura CE ENTIPermalink: https://www.certifico.com/id/6276

Apparecchi radio bordo navi

Apparati radio per comunicazioni in ambienti ad atmosfera esplosiva

Circolare 1/2018 del 21 maggio 2018 (Prot. 34009) 

La circolare fornisce chiarimenti circa i requisiti tecnici e norme di prova per le radio da utilizzare in ambienti ad atmosfera esplosiva, per squadre antincendio e per operazioni di bunkeraggio.

OGGETTO: Two-way radiotelephone apparatus

Requisiti da rispettare per installazione a bordo delle navi per:

1. Apparati radiotelefonici per comunicazioni in ambienti ad atmosfera esplosiva.

2. Apparati per squadre antincendio a bordo di navi – SOLAS ’74, Reg. II/2.10.10.4.

3. Apparati per comunicazioni durante operazioni di bunkeraggio.


...

La Convenzione Solas 74’, con l’emendamento derivante dalla Risoluzione IMO MSC.338(91), adottata in data 20 novembre 2012, prevede, per le unità costruite il o dopo il 1° Luglio 2014, che siano dotate di almeno 2 “dispositivi di radiocomunicazione a due vie” (Fire-fighter's twoway radiotelephone apparatus) da destinare alla squadra dei vigili del fuoco.

Per tali equipaggiamenti la risoluzione in parola, in considerazione del contesto ambientale di utilizzo, prevede, tra l’altro, che siano garantite le caratteristiche di explosion-proof o intrinsecally safe.

I nuovi equipaggiamenti di radio comunicazione stabiliti dalla Convenzione sono previsti installarsi a bordo delle navi secondo il seguente calendario:

- per le navi nuove (costruite il o dopo il 1° Luglio 2014) a far data dal 1° Luglio 2014 e
- per le navi esistenti (costruite prima del 1° luglio 2014), entro la prima visita dopo il 1° luglio 2018.

In considerazione di quanto sopra, è stato ritenuto necessario stabilire adeguati requisiti tecnici e norme di prova per gli equipaggiamenti in parola, in aderenza ai requisiti essenziali di explosion-proof o intrinsecally safe stabiliti dalla risoluzione IMO in premessa citata.

In tale contesto, per gli equipaggiamenti installati o da installare a bordo delle navi di bandiera, questa Amministrazione, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, ritiene di poter accettare apparati della tipologia conformi:

- per quanto riguarda l’aspetto radio, alla Direttiva 2014/53/UE (RED), o alla direttiva 1999/05/CE (RTTE) nel caso in cui siano stati immessi sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017.

Le dichiarazioni di conformità che accompagnano l’apparato devono far esplicito riferimento alle seguenti norme: ETSI EN 300 720 per apparati operanti in banda UHF e ETSI EN 301 178 per apparati operanti in banda VHF;

- per il soddisfacimento dei requisiti essenziali di explosion-proof o intrinsecally safe alla direttiva 2014/34/UE e classificati, almeno, ATEX II 2G EX IB IIB T4 in accordo alla norma EN 60079-11:2012.

Tale determinazione si ritiene possa essere estesa anche agli apparecchi di radiocomunicazione previsti dall’IGF Code (paragrafo 18.4.4.2).

Pertanto, questa Amministrazione ritiene accettabili le sopracitate certificazioni RED, RTTE ed ATEX a condizione che quest’ultima sia certificata dalla Società di gestione attraverso un’accurata valutazione dei rischi, in linea al contesto ambientale di utilizzo di tali equipaggiamenti.

Infine, trattandosi di equipaggiamenti di radio comunicazione, la cui previsione normativa ricade nel contesto del Capitolo II-2 Solas ’74 e dell’IGF Code, questa Amministrazione ritiene che il controllo di conformità, di funzionalità e di installazione possa essere effettuato nel contesto dell’attività delegata agli Organismi Riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 104/2011.

Fonte: MISE

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Tags: Marcatura CE Direttiva ATEX Prodotti Direttiva RED

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