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Europe, Rome

Regolamento delegato (UE) 2018/985

ID 6523 | | Visite: 5245 | Regolamento EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/6523

Regolamento delegato (UE) 2018/985

della Commissione, del 12 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione

GU L 182/1  del 18.07.2018

Entrata in vigore: 21.07.2018

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento definisce:

a) le prescrizioni tecniche dettagliate relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e ai livelli sonori esterni ammissibili per l'omologazione di:
i) veicoli agricoli e forestali;
ii) motori, con riferimento al loro montaggio e all'impatto di quest'ultimo sulle prestazioni;
iii) i loro sistemi e componenti e le loro entità tecniche indipendenti; e
b) le procedure di prova necessarie a valutare la conformità alle prescrizioni di cui alla lettera a).

Il presente regolamento stabilisce inoltre le prescrizioni dettagliate per quanto riguarda le procedure di omologazione e la conformità della produzione.

Articolo 3 Emissioni inquinanti

Il costruttore garantisce che i veicoli agricoli e forestali e i motori montati su di essi sono progettati, costruiti e assemblati in modo da rispettare le disposizioni applicabili alle categorie NRE o NRS stabilite nel regolamento (UE) 2016/1628 e negli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, con gli adeguamenti stabiliti nell'allegato I, parte 1, del presente regolamento; sono rispettate anche le prescrizioni specifiche stabilite nell'allegato I, parte 2, del presente regolamento.

In alternativa, i veicoli agricoli e forestali e i motori montati su di essi possono essere progettati, costruiti e assemblati in modo da rispettare le disposizioni applicabili alla categoria ATS stabilita nel regolamento (UE) 2016/1628 e negli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, con gli adeguamenti stabiliti nell'allegato I, parte 1, del presente regolamento, se tali veicoli sono muniti di un motore AC e soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) sono muniti di sedile a sella e di manubrio;
b) sono muniti di volante e di sedili a panchina o di sedili avvolgenti in una o più file e raggiungono una velocità massima di progetto almeno pari a 25 km/h.

Sono rispettate anche le prescrizioni specifiche stabilite nell'allegato I, parte 2, del presente regolamento.

Articolo 4 Livelli sonori esterni

Al fine di soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 167/2013, il costruttore garantisce che i veicoli agricoli e forestali e i loro sistemi, componenti e unità tecniche indipendenti che possono incidere sui livelli sonori esterni sono progettati, costruiti e assemblati in modo da rispettare le prescrizioni di cui all'allegato II, e che i loro livelli sonori esterni sono misurati in modo da rispettare le medesime prescrizioni.

Articolo 5 Prestazioni di propulsione

Allo scopo di valutare le prestazioni delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali, il costruttore effettua la misurazione della potenza netta, della coppia del motore e del consumo specifico di carburante in conformità al punto 5 del regolamento UNECE n. 120, serie di modifiche 01. Durante tali misurazioni non è necessaria la presenza di rappresentanti dell'autorità di omologazione o del servizio tecnico.

Invece di effettuare le misurazioni di cui al primo paragrafo, il costruttore del veicolo o il fabbricante del motore può attestare il rispetto delle prescrizioni di cui al primo paragrafo presentando all'autorità di omologazione un documento di omologazione rilasciato a norma del regolamento UNECE n. 120, serie di modifiche 01.

Articolo 14 Deroghe

1. Con il consenso del costruttore del veicolo, il fabbricante del motore può fornire al costruttore di tale veicolo il motore separatamente dal relativo sistema di post-trattamento dei gas di scarico, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato X del regolamento delegato (UE) 2017/654.

2. Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione temporanea sul mercato, ai fini delle prove sul campo in conformità alle disposizioni di cui all'allegato XI del regolamento delegato (UE) 2017/654, di motori non omologati UE a norma degli articoli 3, 5 e 7 del presente regolamento.

Articolo 15 Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) 2015/96 è abrogato.

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Tags: Marcatura CE Emissioni NRMM

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