Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.722 *

/ Totale documenti scaricati: 24.110.158 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 38.722 *

/ Totale documenti scaricati: 24.110.158 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.722 *

/ Totale documenti scaricati: 24.110.158 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.722 *

/ Totale documenti scaricati: 24.110.158 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.722 *

/ Totale documenti scaricati: 24.110.158 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023 | Informazione Utile



Store Certifico: Promo -25% su tutti i Prodotti fino al 31 Luglio e puoi diventare subito Cliente Fidelity ***/*** per i futuri acquisti.

/ Documenti disponibili: 38.722 *

/ Totale documenti scaricati: 24.110.158 *

Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.722 *

/ Totale documenti scaricati: 24.110.158 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.722 *

/ Totale documenti scaricati: 24.110.158 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.722 *

/ Totale documenti scaricati: 24.110.158 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Regolamento delegato (UE) 2018/830

ID 6279 | | Visite: 3880 | Regolamento EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/6279

Regolamento delegato 2018 830

Regolamento delegato (UE) 2018/830

della Commissione del 9 marzo 2018 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione per quanto concerne l'adattamento della costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali

Articolo 1 Modifiche dell'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013, alla riga n. 38, nelle colonne per le categorie di veicoli Ca e Cb, «NA» è sostituito da «X».

Articolo 2 Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014

Il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 è così modificato:

1) all'articolo 12, la parte di frase «per i veicoli delle categorie T2, T3 e T4.3» è sostituita dalla parte di frase «per i veicoli delle categorie T2/C2, T3/C3 e T4.3/C4.3»;

2) al capo V è inserito il seguente articolo 35 bis:

«Articolo 35 bis Disposizioni transitorie

1. Fino al 26 giugno 2018 le autorità nazionali continuano a rilasciare l'omologazione a tipi di veicoli agricoli e forestali, o a tipi di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 25 giugno 2018.

2. Fino al 31 dicembre 2018 gli Stati membri consentono l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in servizio di veicoli agricoli e forestali, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti in base al tipo omologato in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 25 giugno 2018.»;

3) all'allegato I, nel testo sotto il titolo «Nota esplicativa:», sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«Si applicano le disposizioni transitorie dei regolamenti UNECE elencati nella presente tabella, salvo nei casi in cui specifiche date alternative siano indicate nel presente regolamento. Si accetta inoltre la conformità alle prescrizioni di modifiche successive a quelle elencate nella presente tabella.»;

4) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

5) l'allegato VI è così modificato:

a) la lettera B è così modificata:

a) al punto 3.8.2., il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Se del caso, le proprietà di resistenza alla fragilizzazione a basse temperature devono essere verificate in conformità ai requisiti di cui ai punti da 3.8.2.1 a 3.8.2.7, o di cui al punto 3.8.3.»;

b) è inserito il seguente punto 3.8.3:

«3.8.3. La resistenza alla fragilizzazione alle basse temperature può essere dimostrata applicando le norme e le direttive di cui alla sezione 3 della presente lettera B a una temperatura pari o inferiore a – 18 °C. Prima dell'inizio della prova dinamica, la struttura di protezione e tutti gli strumenti di montaggio devono essere raffreddati a una temperatura pari o inferiore a – 18 °C.»;

6) nelle note esplicative dell'allegato VI, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:

«(1) Salvo disposizioni contrarie, il testo dei requisiti e la numerazione di cui alla lettera B sono identici al testo e alla numerazione del codice standard OCSE relativo alle prove ufficiali delle strutture di protezione montate sui trattori agricoli e forestali (prova dinamica), codice standard OCSE 3, edizione 2017, febbraio 2017.»;

7) nelle note esplicative dell'allegato VII, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:

«(1) Salvo disposizioni contrarie, il testo dei requisiti e la numerazione di cui alla lettera B sono identici al testo e alla numerazione del codice standard OCSE relativo alle prove ufficiali delle strutture di protezione montate sui trattori agricoli e forestali a cingoli, codice standard OCSE 8, edizione 2017, febbraio 2017.»;

8) l'allegato VIII è così modificato:

a) alla lettera B, il punto 3.11.2 è sostituito dal seguente:

«3.11.2. Ove applicabile, le proprietà di resistenza alla fragilizzazione a basse temperature devono essere verificate in conformità ai requisiti di cui ai punti da 3.11.2.1 a 3.11.2.7.»;

b) nelle note esplicative dell'allegato VIII, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:

«(1) Salvo disposizioni contrarie, il testo dei requisiti e la numerazione di cui alla lettera B sono identici al testo e alla numerazione del codice standard OCSE relativo alle prove ufficiali delle strutture di protezione montate sui trattori agricoli e forestali (prova statica), codice standard OCSE 4, edizione 2017, febbraio 2017.»;

9) l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

10) l'allegato X è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;

11) l'allegato XI è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;

12) l'allegato XIII è così modificato:

a) al punto 3.1.3. è aggiunto il seguente paragrafo:

«a discrezione del costruttore può essere effettuata un'ulteriore misurazione opzionale del rumore con il motore spento e i dispositivi ausiliari quali ventole, sbrinatori e altri dispositivi elettrici in funzione alla regolazione massima;»;

b) è inserito il seguente punto 3.2.2.2.2:

«3.2.2.2.2. durante la terza serie opzionale di misurazioni il motore deve essere spento e i dispositivi ausiliari quali ventole, sbrinatori e altri dispositivi elettrici devono essere in funzione alla regolazione massima;»;

13) l'allegato XIV è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento;

14) nell'allegato XV, il punto 3.3.2 è sostituito dal seguente:

«3.3.2. Il gradino o montatoio superiore deve essere facilmente riconoscibile ed accessibile alla persona che scende dal veicolo. La distanza in verticale fra gradini o montatoi successivi deve essere uguale. Tuttavia è ammessa una tolleranza di 20 mm.»;

15) all'allegato XVIII, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:

«(1) Ad eccezione della numerazione, i requisiti di cui alla lettera B sono identici al testo del codice standard OCSE relativo alle prove ufficiali delle strutture di protezione montate sui trattori agricoli e forestali (prova statica), codice standard OCSE 4, edizione 2017, febbraio 2017.»;

16) nell'allegato XXII, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Dichiarazione relativa al rumore

Il manuale d'uso deve indicare il livello di rumore udito dall'operatore per ciascuna condizione di prova di cui all'allegato XIII, o in alternativa i risultati delle prove del livello sonoro di cui al codice standard OCSE 5, in conformità al punto 4 del proprio modello di verbale di prova.»;

17) nell'allegato XXIII, il punto 1.2.1 è sostituito dal seguente:

«1.2.1. I dispositivi di comando come volanti o leve dello sterzo, leve del cambio, leve di controllo, manovelle, pedali e commutatori devono essere scelti, progettati, fabbricati e disposti in modo che le loro forze di attuazione, spostamenti, posizioni, metodi di funzionamento e codifica a colori siano conformi alla norma ISO 15077:2008, comprese le disposizioni di cui agli allegati A e C di tale norma.»;

18) nell'allegato XXVII, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Velocità di combustione del materiale della cabina

La velocità di combustione del materiale della cabina come il rivestimento del sedile, le pareti, il pavimento e il rivestimento del tettuccio, se forniti, non deve superare la velocità massima di 150 mm/min quando viene sottoposta alla prova di cui alla norma ISO 3795:1989 o alla norma FMVSS302.».

_________

GUUE L 140/15 del 06.06.2018

Entrata in vigore: 26.06.2018

Collegati:

 

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento_delegato_UE_2018_830.pdf)Regolamento delegato (UE) 2018/830
 
IT1911 kB851

Tags: Marcatura CE Emissioni NRMM

Ultimi inseriti

Regolamento delegato  UE  2024 1141
Apr 19, 2024 21

Regolamento delegato (UE) 2024/1141

Regolamento delegato (UE) 2024/1141 ID 21720 | 19.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di… Leggi tutto
Regolamento  UE  2024 1103
Apr 19, 2024 18

Regolamento (UE) 2024/1103

Regolamento (UE) 2024/1103 ID 21719 | 19.04.2024 Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il… Leggi tutto
Decreto 17 gennaio 2024 n  52
Apr 18, 2024 55

Decreto 17 gennaio 2024 n. 52

Decreto 17 gennaio 2024 n. 52 / Regolamento Qualifica restauratore ID 21717 | 18.04.2024 Decreto 17 gennaio 2024 n. 52 Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento delle prove di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica… Leggi tutto
Decreto Registro pneumatici
Apr 18, 2024 72

Decreto Registro pneumatici

Decreto Registro pneumatici ID 21715 | 18.04.2024 Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica istituisce il Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici per facilitare e garantire la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU). Il decreto prevede l’iscrizione dei… Leggi tutto
UNI iSO 37001 Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione
Apr 18, 2024 89

UNI ISO 37001:2016

UNI ISO 37001:2016 / Sistemi di gestione anticorruzione ID 21714 | 18.04.2024 / In allegato Preview UNI ISO 37001:2016Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione - Requisiti e guida all'utilizzo La UNI ISO 37001 specifica requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto,… Leggi tutto
Valutazione della sicurezza sugli edifici esistenti
Apr 18, 2024 57

Valutazione della sicurezza sugli edifici esistenti

Valutazione della sicurezza sugli edifici esistenti / Prove strutture metalliche NTC 2018 ID 21711 | 18.04.2024 / In allegato Le prove per le strutture in carpenteria metallica secondo le NTC 2018 Nelle costruzioni esistenti il modello per la valutazione della sicurezza viene definito e… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche
Apr 17, 2024 89

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche / 2024 ID 21697 | 17.04.2024 Report EEA 02/2024 Le politiche dell’UE in materia di sostanze chimiche mirano ad affrontare la sfida di produrre e utilizzare sostanze chimiche per soddisfare le esigenze della società, rispettando i confini del… Leggi tutto
Linee Guida per il collaudo delle grandi dighe
Apr 16, 2024 77

Linee Guida per il collaudo delle grandi dighe

Linee Guida per il collaudo delle grandi dighe ID 21694 | 16.04.2024 / In allegato Pubblicato il Decreto del Capo Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, 17 gennaio 2024, n. 2- “Adozione delle Linee Guida per il collaudo delle “grandi dighe” ex articolo 14 del D.P.R.… Leggi tutto