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Report 4 del 27/01/2017 N.26 A12/0085/17 Ungheria
Approfondimento tecnico: Puzzle
Il prodotto, di marca sconosciuta, mod. JC-B679, è stato sottoposto alla procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla DIRETTIVA 2009/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-1.
Piccole parti possono essere facilmente staccate dal puzzle e se messe in bocca dal bambino possono provocare il soffocamento.
La Direttiva 2009/48/CE, all’Allegato II, contenente i Requisiti Particolari di Sicurezza, stabilisce che:
4. […]
b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d’aria a causa di un’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.
c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d’aria a seguito dell’ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori.
d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l’ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili.
[…]
Al fine del rispetto del requisito della Direttiva 2009/48/CE, la norma tecnica EN 71-1, al cap. 8.2 indica come testare i prodotti ed i loro componenti per verificare che non possano causare soffocamento.
Ogni giocattolo o componente deve essere inserito, senza compressione dello stesso, all’interno di un cilindro di prova. La prova ha esito positivo se il giocattolo o componente non si adatta completamente all’interno del cilindro.
CILINDRO DI PROVA
I giocattoli devono, sempre in accordo alla norma tecnica EN 71-1, essere sottoposti ad una prova specifica di trazione. A seguito della prova non si devono produrre delle piccole parti che non superino il test riportato al cap. 8.2 della norma stessa.
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