~ 2000 / 2026 ~
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ID 26048 | 21.04.2026 / In allegato
Regolamento delegato (UE) 2026/331
della Commissione, del 13 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio determinando classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale reazione al fuoco
C/2026/774
GU L 2026/331 del 21.4.2026
Entrata in vigore: 11.05.2026
__________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) Al fine di consentire ai fabbricanti di dichiarare classi di prestazione dei prodotti sufficientemente dettagliate all'interno della zona armonizzata istituita a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/3110, è necessario definire classi di prestazione che siano in linea con gli sviluppi tecnologici e di mercato più recenti.
(2) Le classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale «reazione al fuoco» sono state definite dal regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali classi di prestazione non sono tuttavia applicabili a norma del regolamento (UE) 2024/3110. Pertanto, al fine di mantenere la continuità del sistema, il gruppo di esperti sull'acquis del CPR ha consigliato alla Commissione di definire le stesse classi di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2016/364.
(3) La Commissione dovrebbe pertanto determinare le classi di prestazione da utilizzare per la dichiarazione della caratteristica essenziale «reazione al fuoco»,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale «reazione al fuoco» dei prodotti sono quelle che figurano nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
[...] Segue in allegato
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