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ID 24569 | 11.09.2025 - Elenco Norme armonizzate Regolamento apparecchi a gas Reg. (UE) 2016/426 GAR
Elenco consolidato Norme armonizzate Regolamento apparecchi a gas Reg. (UE) 2016/426 GAR all'11 Settembre 2025.
Elenco consolidato
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/224 della Commissione, del 10 gennaio 2024, relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2024/224 del 12.01.2024). Entrata in vigore: 12.01.2024. Decisione abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2024/2944
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 della Commissione, del 28 novembre 2024, relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/224 della Commissione. (GU L 2024/2944, 2.12.2024). Entrata in vigore: 02.12.2024
- Decisione di esecuzione (UE) 2025/1793 della Commissione, del 10 settembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di cottura a gas per uso domestico, regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas, dispositivi termoelettrici di sicurezza all’accensione e allo spegnimento, caldaie per riscaldamento a gas e valvole automatiche di sfiato per bruciatori a gas e apparecchi a gas. (GU L 2025/1793 dell'11.9.2025). Entrata in vigore: 11.09.2025
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Norme armonizzate Reg. (UE) 2016/426 GAR | 11.09.2025
1. Decisione di esecuzione (UE) 2024/224
2. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2944
3. Decisione di esecuzione (UE) 2025/1793
| OEN (1) | Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) | Prima pubblicazione GU | Riferimento della norma sostituita | Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 | Dec. di esecuzione | 
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | 
| CEN | 
 
 | 02.12.2024 | 
 | 
 | |
| Limitazioni: | |||||
| CEN | 
 | 02.12.2024 | 
 | 
 | |
| CEN | EN 30-2-1:2024 | 11.09.2025 | 
 | 
 | |
| CEN | EN 88-1:2022+A1:2023 | 02.12.2024 | 
 | 
 | |
| CEN | EN 88-2:2022+A1:2024 | 11.09.2025 | 
 | 
 | |
| CEN | EN 88-3:2022+A1:2024 | 11.09.2025 | 
 | 
 | |
| CEN | EN 125:2022+A1:2024 | 11.09.2025 | 
 | 
 | |
| CEN | EN 203-1:2021+A1:2023 | 02.12.2024 | 
 | 
 | |
| CEN | EN 203-2-1:2021+A1:2023 
 | 02.12.2024 | 
 | 
 | |
| CEN | 
 | 02.12.2024 | 
 | 
 | |
| CEN | 
 | 02.12.2024 | 
 | 
 | |
| CEN | EN 257:2022+A1:2023 
 | 02.12.2024 | 
 | 
 | |
| CEN | 
 | 02.12.2024 | 
 | 
 | |
| CEN | 
 | 02.12.2024 | 
 | 
 | |
| CEN | 
 | 02.12.2024 | 
 | 
 | |
| CEN | 
 | 02.12.2024 | 
 | 
 | |
| CEN | 
 | 02.12.2024 | 
 | 
 | |
| CEN | EN 15502-2-1:2022+A1:2023 | 11.09.2025 | 
 | 
 | |
| CEN | EN 15502-2-2:2024 | 11.09.2025 | 
 | 
 | |
| CEN | EN 16304:2022+A1:2024 | 11.09.2025 | 
 | 
 | Decisione di esecuzione (UE) 2025/1793 
 | 
| CEN | 
 | 02.12.2024 | 
 | 
 | |
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
NOTA:
- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (2).
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
__________
(1) OEN: Organizzazione europea di normazione:
- CEN: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Telefono: +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
- Cenelec: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Telefono: +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.+33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)
(2) GU C 338 del 27.9.2014, pag. 31.
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