Decreto 7 dicembre 2007
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Decreto 7 dicembre 2007
Quinto elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva n. 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.
GU n.32 del 07-02-2008 ...

Report 50 del 18/12/2015
N.32 A12/1649/15 Estonia
Approfondimento: Auto giocattolo di plastica
Il prodotto di marca JIAN SHENG, Mod. 3098C-20, è stato volontariamente ritirato dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2011/65/UE RoHS 2 riguardante le restrizioni in merito all’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Alcune parti non accessibili del giocattolo (batterie, alcuni componenti elettronici) contengono piombo (valore misurato equivalente allo 0,358 % in peso) e cadmio (valore misurato equivalente 0,027 % in peso). Inoltre, la lampada LED ed alcuni componenti elettronici contengono bromo (valore misurato equivalente allo 0,30 % in peso), il diffusore audio contiene cromo (valore misurato equivalente allo 0,587 % in peso).
La Direttiva 2011/65/UE RoHS 2 prevede dei valori limite (concentrazioni massime tollerate), per alcuni tipi di sostanze riportate nell'Allegato II della stessa:
- Piombo (0,1%)
- Mercurio (0,1%)
- Cadmio (0,01%)
- Cromo esavalente (0,1%)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1%)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%)
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%)
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%)
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%)
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22 luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all'allegato XVII, voce 51, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Quinto elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva n. 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.
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