~ 2000 / 2026 ~
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Indicazioni procedurali per gli Operatori dei servizi di vigilanza delle ASL
L’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08 prende in esame le azioni degli organi di vigilanza nel caso di utilizzo di attrezzature marcate CE, per le quali si ipotizza la non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previste dalle disposizioni legislative regolamentari di recepimento di Direttive europee di prodotto.
Il dettato giuridico pone l’attenzione ai “rischi” connessi con il possibile mancato rispetto di uno o più Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) constatati sull’attrezzatura.
La verifica della corretta applicazione delle Direttive sociali, effettuata nell’ambito dell’attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro, parte dal presupposto che l’attrezzatura sia stata immessa sul mercato e messa in servizio:
- conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle Direttive comunitarie ad essa applicabili e, cioè, provvista di marcatura CE, dichiarazione CE di conformità ed istruzioni, come previsto dal D.Lgs. 17/2010;
- utilizzata conformemente alle istruzioni del fabbricante.
Partendo da queste due condizioni iniziali, le possibili contravvenzioni, cioè i reati per i quali è previsto l’arresto, solo o congiunto con l’ammenda, sono riconducibili al mancato rispetto di uno o più RES che comportino un rischio per la salute dei lavoratori.
Tali RES possono riguardare aspetti di carattere tecnico, inerenti la progettazione e la costruzione, ma anche di tipo documentale e informativo, come le istruzioni per l’uso ed i relativi schemi.
Il mancato rispetto di questi RES, però, può essere definito come “vizio palese o vizio occulto” a seconda che lo stesso si sia manifestato in fase di utilizzo dell’attrezzatura o di valutazione dei rischi della stessa, oppure a seguito di indagini ed analisi approfondite come nel caso di inchiesta per infortunio.
Coordinamento tecnico regioni e province Autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro
A cura del Gruppo Interregionale “Macchine e Impianti”
Gennaio 2012

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