Sulla base delle risultanze delle iniziali attività di esercizio del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, si è reso necessario procedere all’aggiornamento del modello di Dichiarazione di costruzione o importazione
2. La DCI di un’unità da diporto è rilasciata, dai soggetti di cui all’elenco all’uopo predisposto secondo le previsioni del decreto direttoriale n. 104 del 19/06/2019, previa presentazione, da parte dell’interessato, di apposita istanza, redatta conformemente all’allegato II del presente decreto.
3. I soggetti abilitati al rilascio della DCI sono tenuti a mantenere un proprio archivio delle certificazioni rilasciate, consentendone l’accesso alle Amministrazioni interessate.
4. Nei casi di accertata impossibilità del rilascio della DCI da parte dei soggetti di cui al punto 3, l’iscrizione dell’unità è comunque effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche.