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ID 18573 | 06.01.2023 / Scheda allegata
Le norme di riferimento di PS per fuochi artificiali e loro marcatura CE sono:
- Circolare n. 559/C.25055.XV.A. MASS(1) del 11 gennaio 2001: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.
- Circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1) del 20 maggio 2014: Integrazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell’11 gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi
artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S.
- Circolare n. 557/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM del 5 luglio 2016: Attività di controllo e ispezione presso fabbriche e depositi di fuochi d’artificio. Linee Guida per le Commissioni tecniche territoriali e attività di sorveglianza del mercato.
Linee Guida per le commissioni tecniche territoriali in sede di sopralluogo ispettivo presso fabbriche e depositi di fuochi di artificio.
- Circolare 11 maggio 2018: Fabbriche e depositi di fuochi d'artificio ex art. 47 RD 18 giugno 1931, n. 773 TULPS. Attività di monitoraggio, controllo e ispezione.
- Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123: Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. (GU n. 186 del 12.08.2015)
- Circolare 10 maggio 2019 557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77)BIS: Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante: "Attuazione della direttiva 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici". Limitazioni alla vendita - Direttive.
Art. 57 del TULPS
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.
La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. (N)
Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza. (N)
Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria. (N)
Aggiornamenti all'articolo
(N) Commi aggiunti dal Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10.12.2010)
1 - Inquadramento normativo
Con il decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 l’Italia ha recepito la Direttiva dell’UE 2013/29/UE la quale ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici. L’art. 3 del citato D. Lgs. individua sostanzialmente tre macro aree ciascuna delle quali è sotto articolata in più categorie:
- la macro area dei “Fuochi di artificio”, che si compone di quattro categorie contraddistinte con le sigle “F1”, “F 2”, “F3”, “F4”;
- gli articoli pirotecnici “Teatrali”, che si distinguono in “T1” e “T2”;
- gli “altri articoli Pirotecnici” individuati dalle sigle “P1” e “P2”.
2 - Quali prodotti si possono trovare sul mercato - La marcatura CE
L’applicazione dell’art. 34, comma 4, del richiamato d. lgs. 123/2015 ha fatto decadere, alla data del 4 luglio 2017, la validità dei provvedimenti di riconoscimento e classificazione dei prodotti pirotecnici rilasciati dal ministero dell’Interno, ex art. 53 del T.U.L.P.S.
Pertanto, dal 5 luglio 2017, tutti i “fuochi artificiali” destinati ai consumatori, devono essere obbligatoriamente muniti della marcatura CE.
L’apposizione di tale marchio garantisce che il prodotto abbia superato l’esame di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e che sia conforme al modello approvato.
3 - Chi può acquistare ed utilizzare i fuochi d'artificio
...
segue in allegato
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