Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.851.108 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.851.108 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.851.108 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.851.108 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.851.108 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023 | Informazione Utile



Store Certifico: Promo -25% su tutti i Prodotti fino al 31 Luglio e puoi diventare subito Cliente Fidelity ***/*** per i futuri acquisti.

/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.851.108 *

Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.851.108 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.851.108 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.494 *

/ Totale documenti scaricati: 23.851.108 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Guanti di protezione contro il freddo - EN 511:2006

ID 16297 | | Visite: 5347 | Documenti Riservati Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/16297

Cover guanti di proteione contro il freddo EN 511 2006

Guanti di protezione contro il freddo - EN 511:2006 / Aprile 2022

ID 16297 | 01.04.2022 / Documento completo in allegato

Documento sui guanti di protezione contro il freddo di cui alla norma EN 511:2006, nel quale vengono illustrati anche con il supporto di immagini i requisiti, le informazioni da fornire e la marcatura.

La norma EN 511:2006 specifica i requisiti e i metodi di prova per i guanti che proteggono contro il freddo trasmesso per convezione o conduzione fino a -50 °C. Tale temperatura può essere messa in relazione con le condizioni climatiche o un’attività industriale.

Nel processo di selezione di un guanto di protezione contro il freddo dovrebbero essere presi in considerazione diversi parametri, quali:
- ambiente (temperatura ambientale, condizioni atmosferiche e velocità del vento);
- condizioni individuali (salute e benessere della persona, effetto di altri indumenti di protezione indossati dalla persona);
- occupazione (tempo di esposizione, livello di attività, requisiti di destrezza, contatto con elementi freddi e contatto con oggetti bagnati o asciutti).

I valori specifici dei vari livelli di prestazione sono determinati dai requisiti speciali per ogni classe di rischio o dalle specifiche aree di applicazione. Le prove di prodotto possono solo fornire livelli di prestazione e non livelli di protezione.

UNI EN 511:2006 - Guanti di protezione contro il freddo

Recepisce: EN 511:2006
Data entrata in vigore: 14 settembre 2006
Sostituisce: UNI EN 511:1995

Le differenze tecniche significative tra la presente norma europea e l'edizione precedente (EN 511:1995) sono i seguenti:

- requisiti della prova di flessibilità in condizioni di freddo estremo applicabili anche a guanti non ricoperti erano esclusi dalla prova dell'edizione del 1994;
- atmosfera di condizionamento, modificata;
- prova del freddo di contatto, modificata;
- requisiti sui livelli meccanici modificati;
- requisito sulla impermeabilità all'acqua, modificato;
- appendice B informativa per la selezione di guanti di protezione contro il freddo, inclusi parametri rilevanti, aggiunta;
- appendice C informativa sulle incertezze di misura, aggiunta;
- appendice ZA informativa per la corrispondenza tra la presente EN e i requisiti essenziali della Direttiva 98/686/CEE, aggiunta.

La norma EN 511:2006 Guanti di protezione contro il freddo è armonizzata per il regolamento (UE) 2016/425.

La protezione contro il freddo è espressa dalla norma EN 511:2006 con un pittogramma seguito da una serie di 3 livelli di prestazione, riguardanti le proprietà di protezione specifiche dei guanti anti freddo:

Immagine - Pittogramma EN 511

Guanti di protezione contro il freddo   Immagine 1

a. Resistenza al freddo convettivo (livello di prestazione 0–4)

Si basa sulle proprietà di isolamento termico del guanto, che si ottengono misurando il trasferimento del freddo tramite convezione.

b. Resistenza al freddo da contatto (livello di prestazione 0–4)

Si fonda sulla resistenza termica del materiale che costituisce il guanto, se esposto al contatto con un oggetto freddo.

c. Penetrazione dell’acqua (0 o 1)

0 = penetrazione d’acqua
1 = nessuna penetrazione d’acqua

[...]
________

Normativa

La norma EN 511 NON è riportata nell’elenco delle norme presenti nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", emanato nel 2001 in accordo con quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994. Il decreto stabilisce i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni inerenti i DPI oltre a quelle generali (....) sono previste al Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale (Art. 74÷79 e 87) ed i Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sono rimandati ad apposito decreto secondo quanto previsto dall'Art. 79 comma 2, non ancora emanato, ma nelle cui more di adozione restano ferme le disposizioni di cui al D.M. 2 maggio 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti (disposizione introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 , conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in quanto nel testo del D.M. 2 maggio 2001, erano riportati riferimenti alle norme UNI ormai non più in vigore).
________

D.Lgs. 81/2008

Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro D.Lgs. 81/2008

DPI Terza categoria: obbligo addestramento

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Art. 78 - Obblighi dei lavoratori
...

Art. 79 – Criteri per l’individuazione e l’uso 

1. Il contenuto dell’allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001. 

ALLEGATO VIII
...
________

Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)

Capo III Conformità del DPI
...

Allegato I Categorie di rischio dei DPI

Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.

Categoria I

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo

Norme tecniche

UNI EN 511:2006 - Guanti di protezione contro il freddo
EN 388 Protective gloves against mechanical risks
EN 420 Protective gloves - General requirements and test methods
EN ISO 7854:1997 Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of resistance to damage by flexing (ISO 7854:1995)
ISO 4675 Rubber- or plastics-coated fabrics - Low- temperature bend test
ISO 5085-1 Textiles - Determination of thermal resistance - Part 1: Low thermal resistance
ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment - Index and synopsis
ISO 15383 Protective gloves for firefighters - Laboratory test methods and performance requirements

UNI EN 511:2006 Guanti di protezione contro il freddo

Recepisce: EN 511:2006
Data entrata in vigore: 14 settembre 2006
Sostituisce: UNI EN 511:1995

Estratto

1. Scopo e campo di applicazione

La presente norma europea specifica i requisiti e i metodi di prova per i guanti che proteggono contro il freddo trasmesso per convezione e conduzione fino a -50 °C. Tale temperatura può essere messa in relazione con le condizioni climatiche o un'attività industriale. I valori specifici dei vari livelli di prestazione sono determinati dai requisiti speciali per ogni classe di rischio o dalle specifiche aree di applicazione. Le prove di prodotto possono solo fornire livelli di prestazione e non livelli di protezione.

[…]

3 Requisiti generali

Questi guanti devono soddisfare i requisiti applicabili della EN 420.

4 Requisiti prestazionali

4.1 Requisiti meccanici

I guanti devono essere conformi almeno al livello di prestazione 1 della EN 388 per la resistenza all'abrasione e allo strappo. Tale requisito minimo può essere diverso a seconda dei livelli di protezione contro il freddo (vedere punti 4.5 e 4.6).

4.2 Comportamento alla flessione

Quando sottoposti a prova in conformità al punto 5.2 non devono presentarsi screpolature. Questa prova non è necessaria per i materiali non rivestiti.

4.3 Impermeabilità all'acqua

I guanti devono essere sottoposti a prova secondo il punto 5.3.

Deve essere indicato un livello di prestazione 1 quando non si è verificato alcun passaggio di acqua alla fine del periodo di prova. Quando questo requisito non è soddisfatto, allora deve essere indicato un livello di prestazione 0 e l'avvertenza che il guanto può perdere le proprie capacità isolanti se bagnato deve essere aggiunta alle informazioni fornite dal fabbricante (vedere punto 7).

4.4 Prova di flessibilità con freddo estremo

Quando sottoposti a prova in conformità al punto 5.4, non devono comparire screpolature in corrispondenza delle pieghe. Questa prova deve essere eseguita sui guanti progettati per proteggere a temperature minori di -30 °C.

4.5 Freddo convettivo

Quando sottoposti a prova in conformità al punto 5.5, le proprietà di isolamento termico del guanto devono essere conformi ai valori riportati nel prospetto 1.

prospetto 1 Valori di isolamento termico

Guanti di protezione contro il freddo   Prospetto 1

...

Marcatura

La marcatura deve essere conforme al punto appropriato della EN 420.

Inoltre, deve essere riportato il pittogramma ISO 7000-2412 per i guanti di protezione.

Il pittogramma deve essere utilizzato solo se è stato ottenuto un livello minimo di 1 per il freddo convettivo o per il freddo di contatto.

Il segno X al posto di un numero, indica che il guanto non è progettato per l'uso previsto dalla corrispondente prova.

Immagine - Esempio pittogramma “pericolo di freddo”

Guanti di protezione contro il freddo   Immagine 2

[...]

Informazioni fornite dal fabbricante

Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere conformi al punto corrispondente della EN 420.

Se il guanto è costituito da parti separate che non sono permanentemente interconnesse, il fabbricante deve indicare che i livelli prestazionali e la protezione si applicano solo all'assieme completo.

Il fabbricante deve fornire informazioni o indicare dove sia possibile reperire le informazioni sull'esposizione massima ammissibile per l'utilizzatore, per esempio temperatura, durata.

Se il guanto non raggiunge un livello di prestazione 1 conformemente alla prova di impermeabilità all'acqua, allora deve essere aggiunta un'avvertenza che dichiari che il guanto può perdere le proprietà isolanti se bagnato.

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Guanti di protezione contro il freddo - EN 511 2006 Rev. 0.0 2022.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2022
390 kB 105

Tags: Marcatura CE Regolamento DPI Norme armonizzate direttiva DPI Abbonati Marcatura CE

Ultimi inseriti

Decreto Conto Termico 3 0
Mar 28, 2024 73

Decreto Conto Termico 3.0

Decreto Conto Termico 3.0 ID 21595 | 28.03.2024 / In allegato Schema DM Schema di Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica che aggiorna, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole… Leggi tutto
Mar 27, 2024 52

Legge 6 dicembre 1960 n. 1621

Legge 6 dicembre 1960 n. 1621 Adesione alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e sua esecuzione. (GU n.5 del 07.01.1961) Collegati[box-note]CMR (Convention des Marchandises par Route)Legge 8 marzo… Leggi tutto
Direttiva 2005 35 CE
Mar 27, 2024 54

Direttiva 2005/35/CE

Direttiva 2005/35/CE ID 21590 | 27.03.2024 Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni GU L 255/11 del 30.9.2005 .... Testo consolidato 16.11.2009 Modificato da:… Leggi tutto
Direttiva 2009 123 CE
Mar 27, 2024 46

Direttiva 2009/123/CE

Direttiva 2009/123/CE ID 21589 | 27.03.2024 Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni GU L 280/52 del 27.10.2009 Leggi tutto
Direttiva criminalit  ambientale
Mar 27, 2024 38

Direttiva criminalità ambientale

Direttiva criminalità ambientale / Adottata dal CE 26.03.2024 ID 21588 | 27.03.2024 Il 26 marzo 2024 il Consiglio ha adottato formalmente una direttiva sulla tutela penale dell'ambiente che migliorerà le indagini e l'azione penale riguardanti i reati ambientali e sostituirà le direttive 2008/99/CE… Leggi tutto
Piano di controllo nazionale pluriennale Sicurezza alimentare 2020 2022   Relazione 2021
Mar 27, 2024 91

PCNP pluriennale Sicurezza alimentare 2020-2022 | Relazione 2021

Piano di controllo nazionale pluriennale Sicurezza alimentare 2020-2022 | Relazione 2021 ID 21585 | 27.03.2024 / In allegato Il Ministero della Salute, in qualità di punto di contatto nazionale per la Commissione europea per il Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) ha predisposto la… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Use of LCD for Point 5 1 of Annex I of the EU Lifts Directive
Mar 26, 2024 97

Use of LCD for Point 5.1 of Annex I of the EU Lifts Directive

Use of LCD for Point 5.1 of Annex I of the EU Lifts Directive ID 21579 | 26.03.2024 Use of LCD for Point 5.1 of Annex I of the EU Lifts Directive - Document date: 16/12/2022 - Created by GROW.01.DIR - Publication date: 22/03/2024 ... Dear chairman of the ADCO Lifts, Dear Mr Achillides, After… Leggi tutto