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Europe, Rome

Guidelines of Art. 4 of Regulation (EU) 2019/1020

ID 13007 | | Visite: 3683 | Guide Nuovo ApproccioPermalink: https://www.certifico.com/id/13007

Guidance Reg 2019 2010

Guidelines of Art. 4 of Reg. (EU) 2019/1020 on market surveillance and compliance of products

Brussels, 5.3.2021

Regulation (EU) 2019/1020 on market surveillance and compliance of products (‘the Regulation’) introduces a comprehensive framework to protect consumers from unsafe and non-compliant products and to provide a level playing field for economic operators.

The EU single market gives economic operators access to consumers and other end-users in all the Member States, provided they and their products meet EU legal requirements aimed at delivering safety, environmental performance and other public interests. Market surveillance authorities and the authorities in charge of controls on products entering the EU market (‘border authorities’) have to verify and enforce those requirements. This can be challenging, especially for distance sales.

The new rules on market surveillance and product compliance should ensure compliance with the requirements. They help to create a level playing field, i.e. protect businesses manufacturing compliant products from unfair competition. They also spare market surveillance authorities from incurring undue costs in their investigations.

These guidelines concern the implementation of a key provision of the Regulation: Article 4 on the ‘tasks of economic operators regarding products subject to certain Union harmonisation legislation’ (see section 6). Article 4 requires in essence that for certain products placed on the EU market there must be an economic operator in the EU who on request provides the authorities with information or takes certain action. This will apply as from 16 July 2021 (Article 44 of the Regulation).

These guidelines provide guidance on how economic operators should implement Article 4:

- Section 2 explains its scope and which economic operator should act as the economic operator referred to in Article 4 for a given product;
- Section 3 clarifies the tasks of the economic operator referred to in Article 4; and
- Section 4 provides more detail on the practical application of Article 4 according to the type of economic operator acting as the economic operator referred to in Article 4.

Further, as the aim of Article 4 is to facilitate the work of the market surveillance and border authorities, Section 5 sets out how the authorities can make use of this requirement in practice.

The guidelines are designed to help economic operators and authorities and facilitate consistent implementation. They concern the implementation of Article 4 only and do not apply to EU product legislation not covered by it, which may impose similar but different requirements . They refer to requirements under EU harmonisation legislation as they apply at the date of adoption of this guidance. Comprehensive guidance on EU harmonisation legislation is available in the Blue Guide, to which these guidelines refer. The Commission will update this guidance in the light of further legislative developments in other areas, like for instance the Digital Services Act.

This document is purely for guidance - only the text of the Regulation itself has legal force.

The guidelines reflect the views of the European Commission and as such are not legally binding. The binding interpretation of EU legislation is the exclusive competence of the Court of Justice of the European Union. The views expressed here cannot prejudge the position that the Commission might take before the Court of Justice. Neither the Commission nor anyone acting on its behalf is responsible for the use that might be made of the following information.

...

Regolamento (UE) 2019/2010

Articolo 4 Compiti degli operatori economici a riguardo di prodotti oggetto di talune normative di armonizzazione dell'Unione

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, un prodotto soggetto alla legislazione di cui al paragrafo 5 può essere immesso sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell'Unione che è responsabile dei compiti di cui al paragrafo 3 relativamente a detto prodotto.
2. Ai fini del presente articolo, per operatore economico di cui al paragrafo 1 si intende uno dei seguenti:
a) il fabbricante stabilito nell'Unione;
b) un importatore, se il fabbricante non è stabilito nell'Unione;
c) un rappresentante autorizzato che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo incarica di svolgere i compiti di cui al paragrafo 3 per suo conto;
d) un fornitore di servizi di logistica stabilito nell'Unione con riferimento ai prodotti da esso gestiti qualora nessun altro operatore economico di cui alle lettere a), b) e c), sia stabilito nell'Unione.
3. Fatti salvi gli obblighi degli operatori economici stabiliti dalla normativa di armonizzazione applicabile, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 svolge i compiti seguenti:
a) se la normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al prodotto prevede una dichiarazione UE di conformità o una dichiarazione di prestazione e una documentazione tecnica, verifica che tale dichiarazione UE di conformità o dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica siano state redatte, tiene la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di prestazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per il periodo prescritto da tale normativa e garantisce che la documentazione tecnica sia messa a disposizione di dette autorità quando richiesto;
b) a seguito della richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato, fornisce a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per detta autorità;
c) qualora abbia motivo di ritenere che un determinato prodotto presenti un rischio, informa al riguardo le autorità di vigilanza del mercato;
d) coopera con le autorità di vigilanza del mercato, anche a seguito di una richiesta motivata, garantendo che sia adottata senza indugio un'azione correttiva del caso per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità con le prescrizioni stabilite dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al prodotto in questione o, qualora ciò non sia possibile, attenuare i rischi presentati da tale prodotto quando richiesto dalle autorità di vigilanza del mercato oppure di propria iniziativa laddove l'operatore economico di cui al paragrafo 1 ritenga, o abbia ragione di ritenere, che il prodotto in questione ponga un rischio.
4. Fatti salvi i rispettivi obblighi degli operatori economici stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale dell'operatore economico di cui al paragrafo 1, sono indicati sul prodotto oppure sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.
5. Il presente articolo si applica esclusivamente nel caso di prodotti disciplinati dai regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE)2016/425 e (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2009/48/CE, 2009/125/CE , 2011/65/UE , 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE , 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE , 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, e 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Fonte: EU

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Tags: Marcatura CE Nuovo approccio Abbonati Marcatura CE

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