Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Report 29 del 20/07/2018 N.5 A12/0972/18 Lituania
Approfondimento tecnico: Sapone da bagno
Il prodotto, di marca BadeFee, articolo numero BP061D, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici ed alla Direttiva del Consiglio 87/357/CEE del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.
Il sapone a causa della sua forma caratteristica, del colore e delle dimensioni, può essere confuso con un prodotto alimentare.
Piccole parti possono essere facilmente staccate o morse e questo può portare i bambini a metterle in bocca e soffocare.
Regolamento (CE) n. 1223/2009
CAPO II
SICUREZZA, RESPONSABILITÀ, LIBERA CIRCOLAZIONE
Articolo 3
Sicurezza
I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare di quanto segue:
a) presentazione, compresa la conformità alla direttiva 87/357/CEE,
b) etichettatura,
c) istruzioni per l'uso e l'eliminazione,
d) qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona responsabile definita dall'articolo 4.
La presenza di avvertenze non dispensa le persone definite agli articoli 2 e 4 dal rispetto degli altri obblighi previsti dal presente regolamento.
Direttiva 87/357/CEE
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nel paragrafo 2 che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possono confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie perché sia vietata la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione dei prodotti di cui alla presente direttiva.

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Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.
(GU Serie Generale n.245 del 21-10-2015)
Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2015
Art. 1.
1. Il G...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024