Slide background
Slide background




Pacchi di bombole ADR | TPED

ID 9866 | | Visite: 10511 | Documenti Riservati Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/9866

Pacchi di bombole ADR TPED Rev 2 0 2020

Pacchi di bombole ADR | TPED

ID 9688 | Rev. 2.0 del 19.11.2020

Tutta la disciplina Tecnico/Normativa Direttiva TPED | ADR | Norme tecniche.

Il Documento allegato, intende fornire un quadro di riferimento trasversale per la sicurezza dei pacchi di bombole, rientranti in:

- Direttiva TPED (Direttiva 2010/35/UE);
- Accordo ADR;
- Norme tecniche specifiche.

Rev. 2.0 del 19 Novembre 2020

- Aggiornamento ADR 2021

...

Contenuto:

Indice
Premessa
1. Pacchi di bombole 
1.1 Definizione
1.2 Fabbricazione
1.3 Identificazione
2. Disposizioni TPED - Pacchi di bombole
2.1 Obblighi degli operatori economici
2.1.1 Obblighi dei fabbricanti
2.1.2 Obblighi dei rappresentanti autorizzati
2.1.3 Obblighi degli importatori
2.1.4 Obblighi dei distributori
2.1.5 Obblighi dei proprietari
2.1.6 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori
3. Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili
3.1 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione
4. Marchio π
5. Prescrizioni ADR
5.1. Progettazione e costruzione
5.2 Equipaggiamento di servizio
5.3 Controlli e prove iniziali
5.4 Controlli e prove periodici
5.5 Prescrizioni applicabili ai costruttori
5.6 Prescrizioni applicabili agli organismi di controllo
5.7 Prescrizioni applicabili ai recipienti a pressione "UN"
6. Marcatura dei pacchi di bombole
7. Trasporto argon compresso

...

Excursus

La direttiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, direttiva TPED (Trasportable Pressure Equipment Directive), emanata al fine di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili, omologate per il trasporto su strada e ferrovia delle merci pericolose, si applica contenitori (bombole, tubi, fusti a pressione, recipienti criogenici, incastellature di bombole) per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell’allegato I della direttiva 2008/68/CE.

In particolare, l’ambito di applicazione riguarda:

1. di nuova fabbricazione, sulle quali è prevista una verifica per l'immissione sul mercato,
2. già in esercizio e recanti i marchi di conformità sulle quali sono previste ispezioni periodiche, ispezioni intermedie e verifiche straordinarie,
3. già in esercizio e sprovviste dei marchi di conformità per le quali è prevista una rivalutazione della conformità

Figura TPED

Figura 1 - Direttiva TPED - Pacchi di bombole

Normativa di riferimento

Direttiva 2010/35/UE
Direttiva 2008/68/CE

Norme tecniche

- UNI EN ISO 10961:2020 - Bombole per gas - Pacchi di bombole - Progettazione, fabbricazione, prove e controlli
- UNI EN ISO 13088:2012 - Bombole a gas - Pacchi bombole per acetilene - Condizioni di riempimento e relativi controlli
- UNI EN 15888:2014 - Bombole trasportabili per gas - Pacchi bombola - Controlli e prove periodici
- UNI EN 13365:2005 - Bombole trasportabili per gas - Pacchi bombole per gas permanenti e liquefatti (escluso l'acetilene) - Controlli in occasione del riempimento

Pacchi di bombole

Definizione

Immagine1

Immagine 1 - Pacco di bombole

Cap. 1.2.1 ADR

Pacco di bombole, insieme di bombole, collegate tra loro con un tubo collettore e trasportate come un insieme indissociabile. Il contenuto totale in acqua non può superare 3000 l; per i pacchi destinati al trasporto di gas tossici della classe 2 (gruppi inizianti con la lettera T in conformità alla 2.2.2.1.3), questa capacità è ridotta a 1000 l.

Un pacco di bombole è un assemblaggio portatile progettato per essere sollevato abitualmente; esso è costituito da un telaio e da due o più bombole collegate ad un collettore mediante valvole o raccordi in modo che le bombole siano riempite, trasportate e svuotate senza smontarle.

In particolare, esso è composto:

- da un telaio che ha il compito di trattenere tutti i componenti del pacco e proteggerli da eventuali danni come ad esempio vibrazioni, carichi di impatto o movimentazione di carichi che possono verificarsi durante il normale funzionamento e che potrebbero provocare delle perdite;
- da due o più bombole aventi tutte la stessa pressione di prova, idonee al tipo di gas da contenere e conformi alle norme relative alle singole bombole;
- da un collettore compatibile con il gas e la pressione per i quali il pacco è progettato;
- da valvole o raccordi utilizzati per collegare un collettore di un pacco alle sue singole bombole;
- da una valvola principale necessaria per le operazioni di riempimento o svuotamento del gas da un pacco.

Fabbricazione

Il pacco bombole deve essere fabbricato in conformità ai criteri di progettazione previsti dalla norma UNI EN ISO 10961:2020.

UNI EN ISO 10961:2020 Bombole per gas - Pacchi di bombole - Progettazione, fabbricazione, prove e controlli

La norma specifica i requisiti per la progettazione, la fabbricazione, le prove e l’ispezione iniziale di un pacco di bombole trasportabili.
Essa è applicabile a pacchi di bombole contenenti gas compressi, liquefatti e loro miscele.
Essa è applicabile anche a pacchi di bombole per acetilene.

Per il soddisfacimento di questa condizione, il fabbricante del pacco deve:

- usare le procedure di saldatura in conformità alla norme riconosciute nel paese di fabbricazione, per esempio ISO 15607;
- avvalersi di saldatori approvati in conformità alle norme riconosciute nel paese di fabbricazione, per esempio ISO 96061;
- usare le procedure di saldatura in conformità alle norme riconosciute nel paese di fabbricazione, per esempio ISO 13134; e
- avvalersi di brasatori approvati in conformità alle norme riconosciute nel paese di fabbricazione, per esempio ISO 13133.

Identificazione

I requisiti per l’etichettatura e la codifica del colore come definito nelle ISO 7225 e ISO 32 non sono applicabili ai cilindri di un pacco.

Tuttavia, le marcature sulle singole bombole possono essere oscurate. Pertanto, alcune informazioni che richiedono il controllo al momento del riempimento devono essere duplicate sull’esterno del pacco. Per i pacchi riempiti per peso con prodotti diversi dall’acetilene, non è necessario marcare la tara sulle bombole in conformità alla ISO 13769.

Etichette di precauzione

Sulle singole bombole non è necessario applicare etichette. Le appropriate etichette di precauzione e le altre informazioni in conformità alla ISO 7225 devono essere applicate al pacco in una posizione adiacente al collegamento adiacente al collegamento principale. La dimensione minima del lato dell’etichetta di precauzione deve essere 100 mm e deve essere in conformità ai regolamenti sui trasporti di merci pericolose.

Codifica a colore

L’uso dei colori delle bombole definito nella ISO 32 non è obbligatorio per le bombole assemblate in un pacco o per il telaio del pacco stesso, tranne che per l’acetilene

Identificazione del pacco per il riempimento

Su una targhetta resistente alla corrosione fissata permanentemente sull’esterno del pacco devono essere chiaramente identificate le informazioni di seguito indicate

Raggruppamento e dimensioni delle marcature

I marchi seguenti devono essere applicati in tre gruppi:

- i marchi di fabbricazione devono essere il gruppo superiore 
- il gruppo centrale deve includere la pressione di prova, che deve essere immediatamente preceduta dalla pressione di esercizio quando quest’ultima è richiesta;
- i marchi di certificazione devono essere il gruppo inferiore.

L’altezza minima dei marchi deve essere 5 mm.

Marchi di fabbricazione

Devono includere:

- il marchio del fabbricante del pacco. Se il paese di fabbricazione non è lo stesso del paese di approvazione, il marchio del fabbricante del pacco deve essere preceduto dalla(e) lettera(e) di identificazione del paese di fabbricazione. Il marchio del paese e il marchio del fabbricante del pacco devono essere separati da uno spazio o una barra obliqua;
- il numero di serie assegnato dal fabbricante del pacco;
- inoltre, ogni telaio deve avere un numero di identificazione unico che deve essere marcato in modo permanente. Questo numero può essere indipendente dal numero di serie del pacco

Marchi funzionali

Devono includere:

- la pressione di prova in bar, preceduta dalle lettere PH e seguita dalle lettere BAR;
- per i pacchi riempiti per peso, la tara ed il peso di riempimento massimo consentito o il peso lordo;
- per i gas compressi riempiti sotto pressione, la pressione di esercizio in bar, preceduta dalle lettere PW;
- nel caso di gas liquefatti, la capacità d’acqua in litri espressa con tre cifre significative arrotondate all’ultima cifra, seguita dalla lettera L.

Marchi di certificazione

Devono includere:

- il riferimento alla norma internazionale;
- la(e) lettera(e) che identifica il paese di approvazione;
- il marchio di identificazione o il timbro dell’organismo di ispezione;
- la data dell’ispezione iniziale, l’anno (4cifre) seguito dal mese (2 cifre), dove l’anno e il mese sono separati da una barra obliqua (/).

Altre informazioni utili

Le informazioni seguenti sono utili nella pratica e possono essere contrassegnate sul pacco oltre alle informazioni di cui sopra:
- il peso lordo del pacco in kg che deve essere visibile da tutte le direzioni da cui può essere effettuato il sollevamento. L’altezza minima delle lettere deve essere 30 mm.
- Altre istruzioni di funzionamento importanti, per esempio la chiusura delle valvole delle singole bombole durante il transito quando questo è richiesto;
- Il nome o l’identificazione del proprietario.

Targa

Figura 2. Esempio di targa dati di un pacco-bombole

[...]

Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili

Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione

Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), devono soddisfare i requisiti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nei capi III e IV della direttiva TPED.

Tali attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie in conformità degli allegati della direttiva 2008/68/CE e dei requisiti di cui ai capi III e IV della direttiva 2010/35/UE. Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili possono essere oggetto di una valutazione della conformità separata.

 Figura3 4

ADR Capitolo 6.2 (*)
Prescrizioni relative alla costruzione dei recipienti a pressione, Generatori di aerosol, recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) e cartucce per pila a combustibile contenente un gas liquefatto infiammabile, e alle prove che devono subire.

Rivalutazione della conformità

La rivalutazione della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), fabbricate e messe in funzione anteriormente alla data di attuazione della direttiva 1999/36/CE è stabilita conformemente alla procedura di rivalutazione della conformità di cui all’allegato III della direttiva TPED ove è stabilito il metodo per garantire che le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), fabbricate e messe in funzione anteriormente alla data di applicazione della direttiva 1999/36/CE, siano conformi alle pertinenti disposizioni degli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva applicabili al momento della rivalutazione.

Il proprietario o l’operatore deve mettere a disposizione di un organismo notificato che sia conforme alla norma EN ISO/IEC 17020:2004 categoria A, notificato per la rivalutazione della conformità, informazioni sulle attrezzature a pressione trasportabili che consentano a tale organismo di identificarle con precisione (origine, regole applicabili in materia). Le informazioni, se del caso, comprendono le limitazioni di utilizzazione prescritte e le note concernenti eventuali danni o le riparazioni che sono state effettuate.

L’organismo notificato di categoria A, notificato per la rivalutazione della conformità, valuta se le attrezzature a pressione trasportabili offrono almeno lo stesso grado di sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE. La valutazione è effettuata sulla base delle informazioni prodotte e, se del caso, di ispezioni supplementari.

Se i risultati della valutazione sono soddisfacenti, le attrezzature a pressione trasportabili sono sottoposte all’ispezione periodica prevista agli allegati della direttiva 2008/68/CE.

Se sono soddisfatti i requisiti di tale ispezione periodica, il marchio è apposto dall’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica o sotto la sua sorveglianza.

Il marchio è seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica. L’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica rilascia un certificato di rivalutazione.

L’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica rilascia il certificato di rivalutazione che contiene, come minimo:

a) l’identificazione dell’organismo notificato che rilascia il certificato e, se diverso, il numero di identificazione dell’organismo notificato di categoria A responsabile della rivalutazione della conformità
b) il nome e l’indirizzo del proprietario o dell’operatore;
c) eventualmente i dati per l’identificazione del certificato di rivalutazione del tipo;
d) i dati per l’identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili alle quali è stato apposto il marchio π i, compresi almeno il numero o i numeri di serie; e
e) la data di rilascio.

Nei casi in cui i recipienti a pressione siano stati fabbricati in serie, gli Stati membri possono autorizzare che la rivalutazione della conformità di singoli recipienti a pressione, compresi i rubinetti e gli altri accessori utilizzati per il trasporto, sia effettuata da un organismo notificato per l’ispezione periodica dei pertinenti recipienti a pressione trasportabili, a condizione che un organismo notificato di categoria A, responsabile della rivalutazione della conformità, abbia valutato la conformità del tipo e che sia stato rilasciato un certificato di rivalutazione del tipo. Il marchio π è seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica.

Il certificato di rivalutazione del tipo contiene, come minimo:

a) l’identificazione dell’organismo notificato che rilascia il certificato;
b) il nome e l’indirizzo del fabbricante e del detentore dell’approvazione del tipo originale per le attrezzature a pressione trasportabili sottoposte a rivalutazione nel caso in cui il detentore non sia il fabbricante;
c) i dati per l’identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili appartenenti alla serie;
d) la data di rilascio; e
e) la dicitura seguente: «il presente certificato non autorizza la fabbricazione di attrezzature a pressione trasportabili o di loro parti».

...

Prescrizioni ADR

Progettazione e costruzione
6.2.1.1.1.
I recipienti a pressione e le loro chiusure devono essere progettati, fabbricati, provati ed equipaggiati in modo da sopportare tutte le normali condizioni d'utilizzazione e di trasporto ivi compresa l'usura.
6.2.1.1.2.
(Riservato)
6.2.1.1.3.
Lo spessore minimo delle pareti non deve in alcun caso essere inferiore a quello stabilito nelle norme tecniche di progettazione e costruzione.
6.2.1.1.4.
Per i recipienti a pressione saldati si devono impiegare metalli che si prestano alla saldatura.
6.2.1.1.5.
La pressione di prova delle bombole, dei tubi, dei fusti a pressione e dei pacchi di bombole, deve essere conforme all'istruzione d'imballaggio P200 del 4.1.4.1 oppure, per i prodotti chimici sotto pressione, all'istruzione d'imballaggio P206 del 4.1.4.1. Nei recipienti criogenici chiusi, deve essere conforme all'istruzione d'imballaggio P203 del 4.1.4.1. La pressione di prova di un dispositivo di stoccaggio con idruro metallico deve essere conforme all'istruzione d'imballaggio P205 del 4.1.4.1.
La pressione di prova della bombola per un gas adsorbito deve essere conforme all'istruzione d'imballaggio P208 del 4.1.4.1.
6.2.1.1.6.
I recipienti a pressione assemblati a pacco devono essere sostenuti da una struttura e concatenati in modo da formare un'unità. Essi devono essere fissati in modo da evitare ogni movimento in rapporto all'insieme strutturale e ogni movimento che rischi di provocare una concentrazione di pericolose tensioni locali. Gli insiemi di tubi collettori (ad esempio, tubi collettori, rubinetti e manometri) devono essere progettati e costruiti in modo da essere protetti dagli urti e dalle tensioni derivanti dalle condizioni normali di trasporto. I tubi collettori devono subire almeno la stessa pressione di prova delle bombole. Per i gas liquefatti tossici, ogni recipiente a pressione deve essere munito di un rubinetto d'isolamento in modo tale che ogni recipiente a pressione possa essere riempito separatamente e che nessuno scambio di contenuto possa verificarsi fra gli stessi durante il trasporto.
NOTA: I codici di classificazione dei gas liquefatti tossici sono i seguenti: 2T, 2TF, 2TC, 2TO, 2TFC o 2TOC.

...Segue documento completo in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2020
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 19.11.2020 ADR 2021 Certifico Srl
1.0 29.03.2020 Agg. norma: UNI EN ISO 10961:2020 Certifico Srl
0.0 13.01.2020 -- Certifico Srl


Collegati:

Tags: Marcatura CE Direttiva PED Abbonati Marcatura CE

Ultimi archiviati Marcatura CE

Feb 29, 2024 135

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 ID 21443 | 29.02.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 della Commissione del 10 novembre 2020 che specifica i dettagli e le funzionalità del sistema di informazione e comunicazione da utilizzare ai fini del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento… Leggi tutto
Marking of Cranes  Hooks   Hook Blocks considering European Legislation
Feb 24, 2024 312

Marking of Cranes, Hooks and Hook Blocks considering European Legislation

Marking of Cranes, Hooks and Hook Blocks considering European Legislation / FEM 2022 ID 21424 | 24.02.2024 / Document FEM CLE N 0371 Frankfurt, 24.03.2022 FEM CLE: Marking of Cranes, Hooks and Hook Blocks considering European Legislation This position paper aims to provide guidance on how to… Leggi tutto
Feb 15, 2024 173

Regolamento delegato (UE) 2015/1187

Regolamento delegato (UE) 2015/1187 ID 21364 | 15.02.2024 Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile… Leggi tutto
Decreto 13 dicembre 2023 n  227
Feb 06, 2024 1019

Decreto 13 dicembre 2023 n. 227

Decreto 13 dicembre 2023 n. 227 ID 21305 | 06.02.2024 Decreto 13 dicembre 2023 n. 227 - Regolamento recante modifica al decreto 10 maggio 2005, n. 121, concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. (GU n.29 del 05.02.2024) Entrata in vigore del provvedimento:… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Set 04, 2022 105220

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto