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Rettifica regolamento delegato (UE) 2024/2770 - 24.03.2026

Rettifica regolamento delegato (UE) 2024/2770 - 24.03.2026

ID 26901 | 14 Agosto 2026 / Allegato

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2024/2770 della Commissione, del 15 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori (GU L 2024/2770 del 28.10.2024)

C/2026/2011

GU L 2026/90234 del 24.3.2026

_________

Pagina 3, articolo 2, secondo comma,

anziché:

«L’allegato I e l’allegato II, punto 1, si applicano a decorrere dal 17 ottobre 2028.»,

leggasi:

«L’allegato II, punto 1), si applica a decorrere dal 17 ottobre 2028.».

Pagina 7, allegato II, punto 2),

anziché:

«7. All’utilizzatore finale deve essere data istruzione di non utilizzare il prodotto a contatto con il suolo e di provvedere, in collaborazione con il fabbricante, a uno smaltimento corretto del prodotto dopo la fine d’uso se il prodotto fertilizzante dell’UE:
a) è un substrato di coltivazione di cui all’allegato I, parte II, sezione PFC 4, punto 2 bis; oppure
b) contiene un polimero finalizzato a legare materiale nel prodotto, di cui all’allegato II, parte II, sezione CMC 9, punto 1, lettera c), che non soddisfa i requisiti di cui alla parte II, sezione CMC 1, punto 1, lettera f), punto i), ii), iii) o iv) del medesimo allegato.»,

leggasi:

«7. All’utilizzatore finale deve essere data istruzione di non utilizzare il prodotto a contatto con il suolo e di provvedere, in collaborazione con il fabbricante, a uno smaltimento corretto del prodotto dopo la fine d’uso se il prodotto fertilizzante dell’UE:
a) è un substrato di coltivazione di cui all’allegato I, parte II, sezione PFC 4, punto 2 bis; oppure
b) contiene un polimero finalizzato a legare materiale nel prodotto, di cui all’allegato II, parte II, sezione CMC 9, punto 1, lettera c), che non soddisfa i requisiti di cui alla parte II, sezione CMC 1, punto 1, lettera f), del medesimo allegato.».

[...]

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