a) il comma 3 dell'articolo 2 e' abrogato; b) il comma 1 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "1. Produttore e' il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonche', per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore."; c) il comma 2 dell'articolo 3 e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2001 _______