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Decreto 26 maggio 2026 n. 146 

Decreto 26 maggio 2026 n. 146 / Procedure sistemi di alimentazione elettrica su unità da diporto

Decreto 26 maggio 2026 n. 146 / Sistemi di alimentazione elettrica su unità da diporto

ID 26871 | 10 Agosto 2026 / Allegato

Decreto 26 maggio 2026 n. 146 
Regolamento recante procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione elettrica su unita' da diporto e relativi motori di propulsione. 

(GU n.184 del 10.08.2026)

Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2026

Applicazione dall'8 novembre 2026

__________

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i sistemi finalizzati ad assicurare la propulsione elettrica sulle unità da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) impresa installatrice: impresa di costruzione di unità da diporto con sistemi di alimentazione elettrici e motori di propulsione elettrici, ovvero che provvede all’installazione dei sistemi di propulsione elettrici;
b) norma di riferimento: la norma UNI EN ISO 16315 - Unità di piccole dimensioni - Sistema di propulsione elettrica e sue successive modifiche ed integrazioni;
c) organismo abilitato: un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformità dei sistemi di qualità aziendali ai sensi dei moduli di valutazione descritti negli allegati VII, VIII e XI al decreto legislativo n. 5 del 2016, conforme alle norme UNI ISO 9001;
d) organismo di valutazione della conformità: un organismo notificato di cui all’articolo 3, comma 1, lettera dd) del decreto legislativo n. 5 del 2016;
e) responsabile tecnico dell’impresa installatrice: persona fisica che, per qualifica, corsi frequentati, esperienza, assume la responsabilità tecnica della sistemazione a bordo del sistema di propulsione elettrico;
f) sistema di propulsione elettrico: catena funzionale di componenti meccanici, elettrici ed elettronici, atta ad assicurare la propulsione delle unità da diporto per mezzo dell’energia elettrica.

Art. 3. Impresa installatrice e sistema di qualità

1. L’impresa installatrice opera in conformità alle prescrizioni delle norme di riferimento e possiede i seguenti requisiti:

a) il suo responsabile tecnico e il suo personale addetto all’installazione degli impianti a propulsione elettrica sono in possesso di una certificazione professionale rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024;
b) è iscritta presso una Camera di commercio da cui risulta l’esercizio dell’attività di installazione dei sistemi di propulsione elettrica;
c) è dotata di un sistema approvato di gestione per la qualità per i prodotti oggetto del presente regolamento, che contiene misure, procedure, istruzioni scritte, criteri, requisiti e disposizioni idonei ad assicurare la conformità dell’installazione alle specifiche tecniche delle norme di riferimento, nonché alle indicazioni contenute nel presente regolamento.

2. Ai fini dell’approvazione del proprio sistema di gestione per la qualità per i prodotti oggetto del presente regolamento, l’impresa installatrice presenta istanza di valutazione a un organismo abilitato.

3. L’impresa installatrice comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli estremi di approvazione del proprio sistema di qualità, da parte dell’organismo abilitato, e l’inizio delle attività mediante invio, a mezzo posta elettronica certificata, del modello di cui all’allegato I. Con lo stesso modello e le medesime modalità, l’impresa installatrice comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la cessazione delle proprie attività, nonché le eventuali variazioni delle informazioni già inviate.

4. Sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito e pubblicato l’elenco delle imprese installatrici che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.

5. L’impresa installatrice informa preventivamente l’organismo abilitato, che ha approvato il sistema di qualità, di qualsiasi modifica che intende apportare al sistema. L’organismo abilitato valuta le modifiche proposte e decide se anche a seguito di queste il sistema possa continuare a soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento e dalle corrispondenti norme di riferimento. Al termine delle valutazioni, l’organismo abilitato comunica all’impresa installatrice la propria decisione corredata dalla motivazione e dell’indicazione degli esiti dell’esame.

6. A fini ispettivi, l’organismo abilitato può accedere in qualsiasi momento, nel corso del periodo di validità della certificazione rilasciata, ai locali di verifica, prova, deposito e installazione dei sistemi di propulsione elettrica e acquisisce, a seguito di richiesta:
a) la documentazione tecnica dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 5 del 2016;
b) ogni altra documentazione quali rapporti, dati sulle prove e sulle tarature, qualifiche e corsi di formazione e di aggiornamento del personale.

7. In attuazione di quanto previsto all’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 5 del 2016, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono accertare in qualsiasi momento, tramite verifiche e controlli, l’applicazione delle disposizioni stabilite dal presente regolamento e dalle norme di riferimento.
Se in esito ai controlli e alle verifiche sono accertate violazioni degli obblighi sussistenti in capo alle imprese installatrici, le amministrazioni vigilanti informano l’organismo abilitato che ha approvato il sistema di gestione per la qualità aziendale che provvede alla sospensione dell’approvazione del sistema di qualità dell’impresa installatrice per un periodo commisurato alla gravità dell’infrazione riscontrata, o alla revoca della stessa.

Art. 4. Unità di nuova costruzione

1. All’atto dell’immissione sul mercato, le imbarcazioni da diporto, i natanti da diporto e le moto d’acqua di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) , c) e d) del decreto legislativo n. 5 del 2016, con propulsione elettrica, sono dotate della dichiarazione di conformità di cui all’allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nella quale è indicata
anche la norma di riferimento.

2. La documentazione tecnica dell’impianto installato a bordo è valutata e approvata dall’organismo di valutazione della conformità.

3. Il manuale del proprietario di cui all’allegato II, parte A, punto 2.5 del decreto legislativo n. 171 del 2005, contiene anche specifiche istruzioni e informazioni sulla sicurezza inerenti al sistema di propulsione elettrico dettate dalla norma di riferimento.

Art. 5. Conversione alla propulsione elettrica di prodotti già immessi sul mercato

1. Nel caso di conversione alla propulsione elettrica di imbarcazioni da diporto, natanti da diporto o moto d’acqua, l’organismo di valutazione della conformità accerta il rispetto delle norme di riferimento e che la conversione non ha influito in modo sostanziale sui requisiti essenziali dell’unità da diporto di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e 4 della parte A dell’allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005. A tal fine, l’organismo di valutazione della conformità redige un rapporto tecnico, che evidenzia il mantenimento dei citati requisiti essenziali.

2. Se l’organismo di valutazione della conformità accerta che la trasformazione ha influito in modo sostanziale su uno dei requisiti essenziali di cui al comma 1, il prodotto è sottoposto, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 5 del 2016, alla valutazione post costruzione di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo. La suddetta procedura non è applicabile alle unità non marcate CE, alle quali si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 1.

3. L’organismo di valutazione della conformità mantiene a disposizione delle amministrazioni vigilanti di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 5 del 2016, tutta la documentazione tecnica inerente all’installazione del sistema di propulsione elettrico per un periodo di dieci anni a far data dall’installazione stessa.

Art. 6. Clausola di mutuo riconoscimento

1. Fatta salva l’applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Art. 7. Entrata in vigore e clausola di invarianza finanziaria

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono all’adempimento delle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[...]

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