KANde3-04-01
Dall’articolo 95 del Trattato CE risulta l’obbligo degli stati membri di garantire, in ambito del libero scambio di merci, un alto livello di sicurezza e salute. A tal proposito le direttive basate su...
Leggi tuttoRegolamento delegato (UE) 2019/826 della Commissione, del 4 marzo 2019, che modifica gli allegati VIII e IX della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul contenuto delle valutazioni globali del potenziale di riscaldamento e raffreddamento efficienti.
(GU L 137 del 23.5.2019)
Entra in vigore: 12 giugno 2019
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Articolo 1 Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
(1) L'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento.
(2) L'allegato IX della direttiva 2012/27/UE è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (12 giugno 2019)
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