Direttiva delegata (UE) 2018/739 | Modifica All. III Direttiva RoHS II
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Direttiva RoHS II Esenzione piombo come elemento di lega nell'acciaio
Modifica Allegato III Direttiva RoHS II
Direttiva delegata (UE) 2018/739 della Commissione del 1° marzo 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'acciaio
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Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2019. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Allegato
Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 6 a) è sostituita dalla seguente:
6 a) |
Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso |
Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; -21 luglio 2023 per la categoria 8 – dispositivi medico-diagnostici in vitro; - 21 luglio 2024 per la categoria 9 – strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11; |
6 a)-I |
Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 |
GUUE L 123/103 del 18.05.2018
Entrata in vigore: 07 Giugno 2018
Applicazione: 1° Luglio 2019
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