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Decreto MATTM 15 febbraio 2018

ID 5953 | | Visite: 6361 | Direttiva RoHS IIPermalink: https://www.certifico.com/id/5953

D M 15 febbraio 2018

Decreto 15 febbraio 2018 

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2017/1009/UE 2017/1010/UE del 13 marzo 2017, 2017/1011/UE del 15 marzo 2017 e 2017/1975/UE del 7 agosto 2017, di modifica del decreto n. 27 del 4 marzo 2014 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

GU Serie Generale n.84 dell' 11-04-2018

Art. 1.

1. All’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: a) il punto 9, lettera b) , è sostituito dal seguente:

9 b)

Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione)

Si applica alle categorie 8, 9 e 11; scade il:

a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;

b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;

c) 21 luglio 2021 per altre sotto-categorie delle categorie 8 e 9.

9 b)-I

Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori a spirale ermetici contenenti refrigeranti con una potenza elettrica assorbita dichiarata di 9 kW o inferiore per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione)

Si applica alla categoria 1; scade il 21 luglio 2019.

b) il punto 13, lettera a) , è sostituito dal seguente:

13 a)

Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche

Applicabile a tutte le categorie, scadenza il:

a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;

b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;

c) 21 luglio 2021 per tutte le altre categorie e sottocategorie»

 c) il punto 13, lettera b) , è sostituito dal seguente:

13 b)

Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione

Applicabile alle categorie 8, 9 e 11, scadenza il:

a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico- diagnostici in vitro della categoria 8;

b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;

c) 21 luglio 2021 per altre sotto-categorie delle categorie 8 e 9

13 b)-I

Piombo in tipi di lenti ottiche filtranti ioniche colorate

Applicabile alle categorie da 1 a 7 e 10; scadenza il 13 b)-II 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e 10;

13 b)-II

Cadmio in tipi di lenti ottiche a dispersione colloidale; escluse le applicazioni che rientrano nel punto 39 del presente allegato

13 b)-III

Cadmio e piombo in lenti utilizzate per campioni di riflessione

d) il punto 39, è sostituito dal seguente:

39 a)

Seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all’utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (< 0,2 μg Cd per mm2 di superficie dello schermo di visualizzazione)

Scade per tutte le categorie il 31 ottobre 2019

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) , b) e c) , si applicano a decorrere dal 6 luglio 2018.

2. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) , si applicano a decorrere dal 21 novembre 2018. 

Decreto Legislativo n. 27 del 4 marzo 2014

Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

GU n.62 del 15-3-2014

 

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Modifica Dlgs 27/2014
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Tags: Marcatura CE Direttiva RoHS

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