Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2019/2015

ID 9644 | | Visite: 4777 | Direttiva EcodesignPermalink: https://www.certifico.com/id/9644

Regolamento delegato UE 2019 2015

Regolamento delegato (UE) 2019/2015

Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione dell’11 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione

GU L 315/68 del 05.12.2019

Entrata in vigore: 25.12.2019

Applicazione: a decorrere dal 1° settembre 2021. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si applica dal 1° maggio 2021.

...

Testo modificato dal:

Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 (Testo consolidato al 1° settembre 2021)
Regolamento delegato (UE) 2023/2048 della Commissione del 4 luglio 2023
_______

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce requisiti di etichettatura delle sorgenti luminose, con o senza unità di alimentazione integrata, nonché di fornitura d’informazioni supplementari a riguardo. I requisiti si applicano anche alle sorgenti luminose immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore.

2. Il presente regolamento non si applica alle sorgenti luminose di cui all’allegato IV, punti 1 e 2.

3. Le sorgenti luminose di cui all’allegato IV, punto 3, sono conformi soltanto ai requisiti fissati nell’allegato V, punto 4.

Articolo 9 Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 874/2012 è abrogato dal 1°settembre 2021, ad eccezione dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 2, che sono abrogati da 25 dicembre 2019.

Articolo 10 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2021. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si applica dal 1° maggio 2021.

_____

ALLEGATO III Etichetta delle sorgenti luminose

1. ETICHETTA

Se la sorgente luminosa è destinata a essere commercializzata presso un punto vendita, sull’esterno dell’imballaggio individuale è stampata un’etichetta conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto dal presente allegato.

I fornitori scelgono tra il formato di cui al punto 1.1 e quello di cui al punto 1.2 del presente allegato.

L’etichetta misura:

- nel caso dell’etichetta di dimensioni standard, almeno 36 mm di larghezza per 75 mm di altezza;

- nel caso dell’etichetta di piccole dimensioni (larghezza inferiore a 36 mm), almeno 20 mm di larghezza per 54 mm di altezza.

Le dimensioni dell’imballaggio non sono inferiori a 20 mm di larghezza per 54 mm di altezza.

Se l’etichetta è stampata in formato più grande, il contenuto è comunque proporzionato alle specifiche di cui sopra. L’etichetta di piccole dimensioni non è usata su imballaggi di larghezza superiore a 36 mm.

L’etichetta e la freccia che indica la classe di efficienza energetica possono essere stampate in monocromia, conformemente ai punti 1.1 e 1.2, solo se tutte le altre informazioni sull’imballaggio, compresi gli elementi grafici, sono stampate in monocromia.

Se non è stampata sulla parte dell’imballaggio destinata a essere rivolta verso il potenziale cliente, l’etichetta riporta una freccia contenente la lettera della classe di efficienza energetica come illustrato di seguito, del colore corrispondente a quello della classe energetica. Le dimensioni sono tali da rendere l’etichetta ben visibile e leggibile. La lettera contenuta nella freccia della classe di efficienza energetica è in Calibri grassetto ed è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia; la freccia e la lettera della classe di efficienza sono contornate da un bordo di colore 100 % nero e di 0,5 pt di spessore.

Figura 1

Freccia a colori/in monocromia rivolta verso sinistra/destra per la parte dell’imballaggio rivolta verso il potenziale cliente

Etichetta5

Nel caso di cui all’articolo 4, lettera e), l’etichetta riscalata ha un formato e dimensioni che consentono di coprire la vecchia etichetta e di aderirvi.

1.1. Etichetta di dimensioni standard

L’etichetta è come segue:

 

Etichetta6

 

 

__________

Testo modificato dal:

Rettificato dal:

[...]

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato (UE) 2019_2015 Testo consolidato 01.09.2021.pdf)Regolamento delegato (UE) 2019/2015 Testo consolidato 01.09.2021
 
IT1609 kB55
Scarica questo file (Regolamento delegato UE 2019 2015.pdf)Regolamento delegato (UE) 2019/2015
 
IT2982 kB945

Tags: Ambiente Energy

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Feb 29, 2024 135

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 ID 21443 | 29.02.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 della Commissione del 10 novembre 2020 che specifica i dettagli e le funzionalità del sistema di informazione e comunicazione da utilizzare ai fini del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento… Leggi tutto
Marking of Cranes  Hooks   Hook Blocks considering European Legislation
Feb 24, 2024 312

Marking of Cranes, Hooks and Hook Blocks considering European Legislation

Marking of Cranes, Hooks and Hook Blocks considering European Legislation / FEM 2022 ID 21424 | 24.02.2024 / Document FEM CLE N 0371 Frankfurt, 24.03.2022 FEM CLE: Marking of Cranes, Hooks and Hook Blocks considering European Legislation This position paper aims to provide guidance on how to… Leggi tutto
Feb 15, 2024 173

Regolamento delegato (UE) 2015/1187

Regolamento delegato (UE) 2015/1187 ID 21364 | 15.02.2024 Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile… Leggi tutto
Decreto 13 dicembre 2023 n  227
Feb 06, 2024 1021

Decreto 13 dicembre 2023 n. 227

Decreto 13 dicembre 2023 n. 227 ID 21305 | 06.02.2024 Decreto 13 dicembre 2023 n. 227 - Regolamento recante modifica al decreto 10 maggio 2005, n. 121, concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. (GU n.29 del 05.02.2024) Entrata in vigore del provvedimento:… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Set 04, 2022 105226

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto