~ 2000 / 2026 ~
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Apparecchi a pressione: scadenza per la denuncia di recipienti e tubazioni.
L’11/2/2009 è la data ultima entro la quale i recipienti per liquidi e le tubazioni esistenti al 12/2/2005, commercializzati fino al 29/5/02 e non certificati PED, esclusi dalla previgente normativa e rientranti nel campo di applicazione del D.M. 329/04, devono essere denunciati all’ISPESL
L’obbligo L’art. 16 del Decreto del Ministero delle attività produttive 1 dicembre 2004, n° 329 “Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n° 93”, fissava in 4 anni dalla sua entrata in vigore (avvenuta il 12 febbraio 2005), il limite entro il quale l’utilizzatore di apparecchi, rientranti nel campo di applicazione descritto sotto, deve presentare una denuncia all’ISPESL, in cui riporta:
a) una descrizione sintetica del recipiente o della tubazione (impianto, identificazione, condizioni di esercizio, fluido, dimensioni, accessori di sicurezza);
b) la classificazione della attrezzatura secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo n° 93/2000;
c) una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza della attrezzatura. A seguito della denuncia dell’utilizzatore, il soggetto preposto alla verifica periodica effettuerà presso l’utente un intervento di riqualificazione periodica sull’attrezzatura denunciata.
3. A seguito della denuncia dell’utilizzatore, il soggetto preposto alla verifica periodica effettua presso l’utente un intervento di riqualificazione periodica sull’attrezzatura denunciata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10.
Campo di applicazione
Sono soggetti recipienti per liquidi e tubazioni esistenti al 12/2/2005, commercializzati fino al 29/5/2002 e non certificati PED, per i quali le caratteristiche tecniche rientrano tra quelle che individuano le condizioni di obbligatorietà alla riqualificazione periodica in accordo alle Tabelle Allegato A e Allegato B del D.M. 329/04.
Esclusioni
Sono escluse, dall’obbligo di denuncia, tutte le attrezzature escluse dal D.M. 329/04 ai sensi dell’art.2 nonché le attrezzature escluse dall’obbligo di riqualificazione periodica ai sensi dell’art.11 dello stesso decreto il cui testo è allegato a questa circolare.
Da dove deriva l’obbligo
Ricordiamo che il decreto 93/2000 ha recepito la Direttiva PED (direttiva 97/23/CE) e concerne le attrezzature a pressione e gli insiemi la cui pressione massima ammissibile (PS) è superiore a 0,5 bar. In particolare l’art.19 prevedeva che il Ministero individuasse le attrezzature a pressione e gli insiemi per i quali è obbligatoria la verifica di primo o nuovo impianto e le prescrizioni in ordine all'installazione, alla messa in servizio, alla manutenzione, alla riparazione, nonché alla sottoposizione delle attrezzature e degli insiemi a una o più delle procedure di seguito elencate:
a) dichiarazione di messa in servizio;
b) controllo di messa in servizio;
c) riqualificazione periodica;
d) controllo dopo riparazione.
La circolare esplicativa emanata dall’ISPESL Con la circolare n. A00-09/0005411/08 del 10/11/2008 l’ISPESL ha reso note la procedura per la denuncia e la valutazione degli apparecchi soggetti all’obbligo e ribadito i contenuti della denuncia stessa. Invitiamo quindi le imprese che utilizzano apparecchi a pressione a prendere visione della circolare ISPESL e a valutare con attenzione gli eventuali obblighi.
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