Slide background
Slide background




Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267

ID 17128 | | Visite: 431 | Nuovo ApproccioPermalink: https://www.certifico.com/id/17128

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione del 20 luglio 2022 che specifica le procedure per la designazione degli impianti di prova dell’Unione ai fini della vigilanza del mercato e della verifica della conformità dei prodotti a norma del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 192/21 del 21.7.2022

Entrata in vigore: 10.08.2022

_________

Articolo 1 Procedure per la designazione degli impianti di prova dell’Unione

1. Gli impianti di prova pubblici degli Stati membri sono designati come impianti di prova dell’Unione a seguito di un invito a manifestare interesse in cui sono stabilite le condizioni per la loro designazione.
2. Gli impianti di prova della Commissione sono designati come impianti di prova dell’Unione a seguito di nomina diretta da parte della Commissione in cui sono stabilite le condizioni per la loro designazione.
3. Prima della designazione è consultata la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del  regolamento (UE) 2019/1020 (la «rete») in merito a:
a) le categorie specifiche di prodotti e ai rischi specifici connessi a una categoria di prodotti per i quali devono essere designati gli impianti di prova dell’Unione;
b) le condizioni per la designazione degli impianti di prova dell’Unione, al fine di garantire un livello costantemente elevato di prove sui prodotti e un’elevata qualità dei pareri tecnici e scientifici.

Articolo 2 Riesame della designazione

1. In consultazione con la rete, la Commissione riesamina periodicamente la designazione degli impianti di prova dell’Unione al fine di accertare che gli impianti di prova dell’Unione soddisfino le condizioni per la loro designazione e le prescrizioni di cui all’articolo 21, paragrafi 3, 5 e 6, del  regolamento (UE) 2019/1020.
2. Nella decisione relativa alla designazione dell’impianto di prova dell’Unione è fissato un termine per il riesame di tale designazione.
3. Se del caso e previa consultazione della rete, la Commissione ritira la designazione degli impianti di prova dell’Unione che non soddisfano le condizioni per la designazione e le prescrizioni di cui all’articolo 21, paragrafi 3, 5 e 6, del  regolamento (UE) 2019/1020.

Articolo 3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento di esecuzione UE 2022 1267.pdf)Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267
 
IT359 kB69

Tags: Marcatura CE Nuovo approccio

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Mag 24, 2023 72

Regolamento delegato (UE) 2023/807

Regolamento delegato (UE) 2023/807 ID 19674 | 24.05.2023 Regolamento delegato (UE) 2023/807 della Commissione del 15 dicembre 2022 che rivede il fattore di energia primaria per l’energia elettrica in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 101/16 del… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2023 975
Mag 17, 2023 119

Decisione di esecuzione (UE) 2023/975

in RAPEX
Decisione di esecuzione (UE) 2023/975 / Modifiche Linee guida RAPEX ID 19640 | 17.05.2023 Decisione di esecuzione (UE) 2023/975 della Commissione del 15 maggio 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione recante linee guida per la gestione del sistema d’informazione… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE