Tabella Documenti BREF / BAT Direttiva IED (2010/75/UE)
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Tabella Documenti BREF / BAT Direttiva IED (2010/75/UE) (*)
ID 8698 | Update 09.12.2020 (Rev. 4.0) / Documento completo allegato in calce all'articolo
In data 09 dicembre 2020 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 della Commissione del 22 giugno 2020 che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici (GU L 414/19 del 09.12.2020)
In data 23 maggio 2020 è stato effettuata una rivisitazione completa di tutti i BREF alla data.
In data 04 dicembre 2019 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per le Industrie degli alimenti, delle bevande e del latte (GU L 313/60 del 04.12.2019)
Status Quadro generale (con Documento allegato) dei Documenti di riferimento BREF (BAT Reference Document) delle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques ) sviluppati nell'ambito della direttiva IED (Direttiva 2010/75/UE) e IPPC (Direttiva 2008/1/CE, rifusa in IED) o se BREF adottato è indicata la relativa Decisione di Esecuzione della BAT (BATC - BAT Conclusions).
Le BAT sono un concetto dinamico e quindi la revisione dei BREF è un processo continuo. Ad esempio, possono emergere nuove misure e tecniche, la scienza e le tecnologie sono in costante sviluppo e processi nuovi o emergenti vengono introdotti con successo nelle industrie. Al fine di riflettere tali cambiamenti e le loro conseguenze per la BAT, i BREF sono periodicamente rivisti e, se necessario, aggiornati di conseguenza
Download Tabella Rev. 4.0 2020
La Decisione di esecuzione 2012/119/EU della Commissione del 10 febbraio 2012 stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l’elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT (BREF) e l’assicurazione della loro qualità di cui alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa emissioni industriali (GU L 63 del 2.3.2012).
Le Decisioni di Esecuzione delle BAT sono 17 alla data del 09 Dicembre 2020 (Vedi Direttiva 2010/75/UE):
Sez. (*) | Settore | Decisione BAT |
4 6.1 |
Industria chimica Acque reflue correlate Sez.4 |
Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 |
1.1 1.4 5.2 |
Grandi impianti di combustione | Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 |
5.1 5.3 5.5 6.11 |
Trattamento rifiuti | Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 |
5.2 5.3a) 5.3b) 5.1 |
Incenerimento rifiuti | Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 |
4.1 | Fabbricazione prodotti chimici organici | Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 |
6.1a) 6.1 b) |
Produzione di pasta per carta, carta e cartone | Decisione di esecuzione 2014/687/UE |
6.6 | Allevamento intensivo di pollame o di suini | Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 |
1.2 | Raffinazione di petrolio e di gas | Decisione di esecuzione 2014/738/UE |
6.1c) | Fabbricazione di pannelli a base di legno | Decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 |
1.3 2.1 2.2 |
Produzione ferro e acciaio | Decisione di esecuzione 2012/135/UE |
3.3 | Fabbricazione del vetro | Decisione di esecuzione 2012/134/UE |
3.1 | Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio | Decisione di esecuzione 2013/163/UE |
2.1 2.5 6.8 |
Industrie dei metalli non ferrosi | Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 |
4.2 a) 4.2 c) |
Produzione di cloroalcali | Decisione di esecuzione 2013/732/UE |
6.3 6.11 |
Industria conciaria | Decisione di esecuzione 2013/84/UE |
6.4 b) 6.4 c) 6.11 |
Altre attività Industrie degli alimenti, delle bevande e del latte |
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 |
6.7 6.10 6.11 |
Trattamento superficiale con solventi organici (inclusa la conservazione di prodotti in legno e legno con prodotti chimici) |
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 |
(*) Sezione dell'allegato I della Direttiva Direttiva 2010/75/UE
Documenti di riferimento BREF
I BREF sono una serie di documenti di riferimento che coprono, per quanto possibile, le attività industriali elencate nell'allegato 1 della direttiva IPPC dell'UE. Forniscono descrizioni di una serie di processi industriali e, ad esempio, le rispettive condizioni operative e i tassi di emissione. Gli Stati membri sono tenuti a prendere in considerazione questi documenti al momento di determinare le migliori tecniche disponibili in generale o in casi specifici ai sensi della direttiva.
La tabella che segue presenta, in ordine alfabetico, l'elenco dei documenti di riferimento che sono stati redatti (o che si prevede siano disegnati) come parte dello scambio di informazioni effettuato nel quadro dell'articolo 13, paragrafo 1 della Direttiva 2010/75/UE.
La tabella contiene i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BAT), i cosiddetti BREF (nonché alcuni altri documenti di riferimento) che sono stati adottati sia dalla direttiva IPPC Direttiva 2008/1/CE, che dalla direttiva IED Direttiva 2010/75/UE.
Per i BREF adottati ai sensi della Direttiva IED, la tabella mostra nella colonna "Documento adottato" anche le conclusioni sulle BAT adottate conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, della Direttiva.
Le BACT "Conclusioni sulle BAT" sono un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili.
Le BACT sono adottate come Decisione di Esecuzione della Direttiva 2010/75/UE.
A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva sui rifiuti, le conclusioni sulle BAT costituiscono il riferimento per la definizione delle condizioni di autorizzazione per gli impianti disciplinati dalla direttiva.
Per ogni BREF nella tabella seguente, è possibile trovare le seguenti informazioni:
- L'ultimo documento di riferimento stesso. In breve, ciascun documento fornisce generalmente informazioni su uno specifico settore industriale / agricolo nell'UE, sulle tecniche e sui processi utilizzati in questo settore, gli attuali livelli di emissione e consumo, le tecniche da considerare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) e tecniche emergenti.
- L'elenco di riferimenti (materiale di sfondo) riportato nel documento di riferimento.
- Collegamenti a pagine Web contenenti legislazione / standard pertinenti.
- Ulteriori informazioni tecniche.
- Traduzioni dei riassunti esecutivi per i BREF adottati ai sensi della direttiva IPPC.
BAT - Best Available Techniques |
Codice |
Decisione |
Adottato | Documento pubblicato | Bozza formale (*) |
Resoconto della riunione | Inizio stimato della revisione (**) |
IPCC (***) |
Industria della produzione di ceramica | CER | BREF (08.2007) | 2019 | SI | ||||
Sistemi comuni di trattamento / gestione delle acque reflue e dei rifiuti nel settore chimico | CWW | Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 | BREF Adottato | --- | ||||
Trattamento comune dei gas di scarico nel settore chimico | WGC | ... | D1 (11.2019) | MR (09.2017 e 03.2018) | --- | |||
Emissioni dallo stoccaggio | EFS | BREF (07.2006) | SI | |||||
Efficienza energetica | ENE | BREF (02.2009) | SI | |||||
Industria di trasformazione dei metalli ferrosi | FMP | BREF 2017 BREF (12.2001) |
D1(03.2019) | MR (11.2016) | --- | |||
Industrie alimentari, delle bevande e del latte | FDM | Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 | BREF Adottato 04.12.2019 |
BREF 2019 BREF (10.2018) BREF (08.2006) |
FD (10.2018) | MR (10.2014) | --- | |
Sistemi di raffreddamento industriale | ICS | BREF (12.2001) | SI | |||||
Allevamento intensivo di pollame o maiali | IRPP | Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 | BREF Adottato 2015 |
BREF (2017) BREF (07.2015) BREF (07.2003) |
--- | |||
Produzione di ferro e acciaio | IS | Decisione di esecuzione 2012/135/UE | BREF Adottato | BREF 2013 | --- | |||
Grandi impianti di combustione | LCP | Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 | BREF Adottato | BREF 2017 | --- | |||
Prodotti chimici inorganici di grande volume: ammoniaca, acidi e fertilizzanti | LVIC-AAF | BREF (08.2007) | SI | |||||
Prodotti chimici inorganici di grande volume - solidi e altri settori | LVIC-S | BREF (08.2007) | SI | |||||
Fabbricazione di vetro | GLS | Decisione di esecuzione 2012/134/UE | BREF Adottato | BREF 2013 | --- | |||
Fabbricazione di prodotti chimici fini organici | OFC | BREF (08.2006) | SI | |||||
Industrie dei metalli non ferrosi | NFM | Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 | BREF Adottato | BREF 2017 | --- | |||
Produzione di cemento, calce e ossido di magnesio | CLM | Decisione di esecuzione 2013/163/UE | BREF Adottato | BREF 2013 | --- | |||
Produzione di cloro-alcali | CAK | Decisione di esecuzione 2013/732/UE | BREF Adottato | BREF 2014 | --- | |||
Produzione di prodotti chimici organici di grande volume | LVOC | Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 | BREF Adottato | BREF 2017 | --- | |||
Produzione di polimeri | POL | BREF (08.2007) | SI | |||||
Produzione di pasta di cellulosa, carta e cartone | PP | Decisione di esecuzione 2014/687/UE | BREF Adottato | BREF 2015 | --- | |||
Produzione di prodotti chimici inorganici speciali | SIC | BREF (08.2007) | SI | |||||
Raffinazione di olio minerale e gas | REF | Decisione di esecuzione 2014/738/UE | BREF Adottato | BREF 2015 | --- | |||
Industrie dei sottoprodotti degli macelli e degli animali | SA | BREF (05.2005) | MR (09.2019) | Recensione iniziata | --- | |||
Industria delle fabbriche e delle fonderie | SF | BREF (05.2005) | MR (10.2019) | Recensione iniziata | --- | |||
Trattamento superficiale di metalli e plastiche | STM | BREF (08.2006) | SI | |||||
Trattamento superficiale con solventi organici (inclusa la conservazione di prodotti in legno e legno con prodotti chimici) |
STS | Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 | BREF Adottato | BREF (08.2007) BREF (09.2019) |
FD(07.2019) | SIG(11,2015) | --- | |
Industria conciaria | TAN | Decisione di esecuzione 2013/84/UE | BREF Adottato | BREF 2013 | --- | |||
Industria tessile | TXT | BREF (07.2003) | D1 (12.2019) | MR (06.2018) | --- | |||
Incenerimento dei rifiuti | WI | Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 | BREF Adottato 03.12.2019 |
BREF 2019 BREF 2017 BREF (08.2006) |
FD (12.2018) | SIG(01.2015) | --- | |
Trattamento dei rifiuti | WT | Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 | BREF Adottato | BREF 2018 | --- | |||
Produzione di pannelli a base di legno | WBP | Decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 | BREF Adottato | BREF 2016 | --- | |||
Documento di riferimento (REF) |
Codice | Documento adottato | Bozza formale (*) | Resoconto della riunione | Inizio stimato della revisionee | |||
Economia e effetti crossmediali | ECM | REF (07.2006) | SI | |||||
Monitoraggio delle emissioni in aria e acqua dagli impianti IED | ROM | REF (07.2018) | --- |
(*) La bozza formale di (B) RIF non ha valore legale. Esse riflettono solo i lavori in corso e sono disponibili per informazioni solo a coloro che sono interessati allo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva.
(**) Per ulteriori indicazioni, si prega di consultare l'ultima iterazione nel programma di lavoro EIPPCB per la revisione dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF); gli aggiornamenti del programma di lavoro EIPPCB possono essere trovati seguendo i lavori dell'arte di IED. 13 forum.
(***) Indica che un documento BREF o REF, è stato adottato formalmente dalla Commissione europea ai sensi della direttiva IPPC (2008/1/CE).
BREF o REF, indica che un documento è stato pubblicato dalla Commissione europea ai sensi della IED (post 2010). Nel documento adottato, è possibile trovare sia il BREF sia le relative conclusioni sulle BAT.
FD, indica che il documento è stato inviato al Forum di Articolo 13 di IED per il suo parere.
D1 / D2 / D3, indica l'ultima bozza formale disponibile.
BREF o "documento di riferimento sulla BAT", un documento derivante dallo scambio di informazioni organizzato a norma dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/UE, elaborato per attività definite e che descrive, in particolare, le tecniche applicate, le emissioni attuali e i livelli di consumo; tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili, nonché le conclusioni sulle BAT e le eventuali tecniche emergenti, tenendo conto in particolare dei criteri elencati nell'allegato III della direttiva 2010/75/UE. Una definizione simile era applicabile ai sensi della direttiva IPPC (2008/1/CE).
REF o "documento di riferimento" o "relazione di riferimento" indica un documento, che non è un BREF, utilizzato come riferimento principale per uno specifico compito orizzontale o argomento nel processo di Siviglia.
BATC o "Conclusioni sulle BAT": un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutare la loro applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, livelli di consumo e, se del caso, misure di bonifica dei siti pertinenti.
Ai sensi della decisione della Commissione del 12 dicembre 2011 sul riutilizzo dei documenti della Commissione (2011/833/UE), i documenti BREF sono soggetti a un riutilizzo gratuito, ad eccezione delle parti coperte da eventuali diritti di terzi che possono essere presenti in i documenti (come immagini, tabelle, dati, materiale scritto o simili, i cui diritti devono essere acquisiti separatamente dai rispettivi titolari dei diritti per un ulteriore utilizzo).
La Commissione europea non è responsabile di alcuna conseguenza derivante dal riutilizzo di questi documenti. Qualsiasi riutilizzo è soggetto al riconoscimento della fonte e alla non distorsione del significato o del messaggio originale.
Documenti di riferimento sotto altri strumenti legislativi / documenti di politica
I seguenti documenti di riferimento sono elaborati nell'ambito di altri strumenti legislativi / documenti programmatici che non fanno parte dello scambio di informazioni ai sensi della direttiva IED / IPPC (ossia gestione degli sterili e delle attività minerarie da rifiuti (MTWR), esplorazione ed estrazione di idrocarburi (HC)).
Migliori tecniche disponibili Documenti di riferimento ( BREF) sviluppati nell'ambito di altri strumenti legislativi / documenti di politica
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Codice | Osservazioni |
Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive
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MWEI |
Documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, in conformità con la direttiva 2006/21/CE, abbreviato in MWEI BREF, è una revisione del documento di riferimento per la gestione degli sterili e delle attività minerarie nelle attività minerarie. È stato pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2006/21/CE sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. |
Esplorazione ed estrazione di idrocarburi
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HC |
La BREF per L'esplorazione e l'estrazione idrocarburi è stata sviluppata in seguito alle comunicazioni della Commissione europea sulla strategia europea di sicurezza energetica (COM (2014) 330 final) e all'esplorazione e alla produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante fratturazione idraulica ad alto volume nel UE (COM (2014) 23 def./2).
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...
segue in allegato
(*) Attenzione Documenti riportati e notizia seguita a partire dal 23.05.2020
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
4.0 | 09.12.2020 | Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 | Certifico Srl |
3.0 | 23.05.2020 | Aggiornati vari BREF (link interno) | Certifico Srl |
2.0 | 04.12.2019 | Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 Industrie alimentari, delle bevande e del latte |
Certifico Srl |
1.0 | 03.12.2019 | Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 Incenerimento rifiuti |
Certifico Srl |
0.0 | 08.07.2019 | --- | Certifico Srl |
Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2020
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