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ID 2834 | Update news 28.12.2011 / Allegato testo consolidato Direttiva 2004/42/CE - 2021
Direttive europee di riferimento per i COV (Composti Organici Volatili) : Testi consoilidati, note, altro.
Le Direttive europee di riferimento per i COV (Composti Organici Volatili) sono:
1. Direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell'11 marzo 1999 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti. (abrogata dalla Direttiva 2010/75/UE IED - Industrial Emissions Directive)
2. Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.
M1 - Regolamento (CE) N. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (GU L 311 1 21.11.2008)
M2 - Direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (GU L 345 68 23.12.2008) -
M3 - Direttiva 2010/79/UE della Commissione del 19 novembre 2010 (GU L 304 18 20.11.2010) - ATP
M4 - Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 169 1 25.6.2019) - Testo consolidato 2021
M5 - Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 241 25.7.2019) - Testo consolidato 2019
L’Unione Europea (UE) nella Direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, recepita in Italia dal Decreto 16 gennaio 2004 n. 44, definisce come COV “qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in particolari condizioni d’uso”.
Successivamente sempre l’UE nella direttiva 2004/42/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all’uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 marzo 2006 n. 161, definisce come COV “qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C misurato a una pressione standard di 101,3 kPa”.
I COV comprendono un’ampia classe di sostanze con varie caratteristiche chimico/fisiche e vari Enti hanno proposto diverse definizioni; di seguito si riportano quelle maggiormente significative:
Alcuni COV come il benzene e la formaldeide sono classificati dalla IARC (International Agency for Research on Cancer) come cancerogeni - Gruppo 1: cancerogeno accertato per l’uomo.
L’OMS, nel documento Indoor Air Quality: Organic Pollutants, classifica i COV in 4 gruppi (molto volatili, volatili, semivolatili, materiale particellare) in base ai punti di ebollizione, con un limite inferiore tra 50-100°C e un limite superiore fra 240-260°C.
L’European Concerted Action (ECA) nel documento Evaluation of VOC emissions from building products: solid flooring materials riporta una classificazione dei COV in base al tempo di ritenzione cromatografico: “tutti i composti organici volatili, eluiti in una colonna capillare rivestita con il 100% di dimetilpolisilossano, nell’intervallo di ritenzione compreso tra il n-esano (C6) e l’esadecano (n-C16)”; questo intervallo corrisponde a punti di ebollizione compresi tra 50-290°C.
L’UNI EN ISO 16000-5 Indoor air - Part 5: Sampling strategy for volatile organic compounds (VOCs) (VOCs) riprende la classificazione dei COV secondo l’OMS.
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Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra
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