Direttiva (UE) 2018/2001

Direttiva (UE) 2018/2001 / RED II / Consolidato 16.07.2024
ID 7426 | Update 03.05.2025
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso de...
Acque ed emissioni: migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) a norma della direttiva 2010/75/UE sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica.
Decisione di Esecuzione della Commissione del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica.
Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) riguardano le attività di cui alle sezioni 4 e 6.11 dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE, ovvero:
- Sezione 4: Industria chimica;
- Sezione 6.11: Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, evacuate da un impianto che svolge le attività di cui all'allegato I, sezione 4, della direttiva 2010/75/UE.
Le presenti conclusioni sulle BAT riguardano anche il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse se il principale carico inquinante proviene dalle attività di cui all'allegato I, sezione 4, della direttiva 2010/75/UE.
In particolare, le presenti conclusioni sulle BAT riguardano:
- sistemi di gestione ambientale;
- riduzione del consumo idrico;
- gestione, raccolta e trattamento delle acque reflue;
- gestione dei rifiuti;
- trattamento dei fanghi delle acque reflue, ad eccezione dell'incenerimento;
- gestione, raccolta e trattamento degli scarichi gassosi;
- combustione in torcia;
- emissioni diffuse di composti organici volatili (COV) in aria;
- emissioni di odori;
- emissioni sonore.
Altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT che possono rivestire un interesse ai fini delle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT sono:
- produzione di cloro-alcali (CAK);
- fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità - Ammoniaca, acidi e fertilizzanti (LVIC–AAF);
- fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità - Solidi e altri (LVIC–S);
- produzione di specialità chimiche inorganiche (SIC);
- sostanze chimiche organiche prodotte in grandi quantità (LVOC);
- fabbricazione di sostanze organiche di chimica fine (OFC);
- produzione di polimeri (POL);
- emissioni prodotte dallo stoccaggio (EFS);
- efficienza energetica (ENE);
- monitoraggio delle emissioni in aria e in acqua da impianti IED (ROM);
- sistemi di raffreddamento industriali (ICS);
- grandi impianti di combustione (LCP);
- incenerimento di rifiuti (WI);
- industrie di trattamento dei rifiuti (WT);
- effetti economici e incrociati (ECM).
GU L 152/23 09.06.2016
Collegati

ID 7426 | Update 03.05.2025
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso de...
Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(GU...
Metodi di analisi microbiologica del suolo
(GU n. 179 del 1 agosto 2002 SO n. 179)
Metodi ufficiali analisi del suolo
- Decreto 21 marzo 2005 - Metodi ufficiali di analisi ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024