Decreto 15 luglio 2015

Decreto 15 luglio 2015
Modalità di raccolta ed elaborazione dei dati per l’applicazione degli indicatori previsti dal Piano d’Azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Decreto 2...

ID 5805 | 19.03.2018
Direttiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE
GU L 102/15 dell'11.4.2006
Entrata in vigore: 01.05.2006
In allegato il testo consolidato della direttiva 2006/21/CE al 07.08.2009.
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Articolo 1 Oggetto
La presente direttiva istituisce le misure, le procedure e gli orientamenti necessari per prevenire o ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la presente direttiva si applica alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, in seguito denominati «rifiuti di estrazione».
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:
a) i rifiuti prodotti durante la prospezione, l'estrazione e il trattamento di risorse minerali e lo sfruttamento delle cave, ma che non derivano direttamente da tali operazioni;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali;
c) l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee quali definite all'articolo 11, paragrafo 3, lettera j), primo e secondo trattino della direttiva 2000/60/CE, nei limiti autorizzati da tale articolo.
3. Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di prospezione, estrazione, trattamento e stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonché ai rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, trattamento e stoccaggio della torba non si applicano gli articoli 7, 8, 11, paragrafi 1 e 3, 12, 13, paragrafo 6, 14 e 16, a meno che siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A.
L'autorità competente può ridurre tali requisiti o derogarvi per il deposito di rifiuti non pericolosi derivanti dalla prospezione di risorse minerali, tranne gli idrocarburi e gli evaporiti diversi dal gesso e dall'anidride, nonché per il deposito di terra non inquinata e di rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, trattamento e stoccaggio della torba, purché ritenga soddisfatti i requisiti dell'articolo 4.
Gli Stati membri possono ridurre o derogare ai requisiti degli articoli 11, paragrafo 3, 12, paragrafi 5 e 6, 13, paragrafo 6, 14 e 16 per i rifiuti non inerti non pericolosi, a meno che siano stoccati in una struttura di deposito di categoria A.
4. Fatte salve altre normative comunitarie, ai rifiuti disciplinati dalla presente direttiva non si applica la direttiva 1999/31/CE.
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Atto di recepimento IT:
- Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 117
- Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 - Legge 6 agosto 2013 n.96 - (G.U. n. 194 del 20.08.2013)
Modifiche:
- Regolamento (CE) n 596/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009
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