~ 2000 / 2026 ~
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Report 17 del 26/04/2019 N. 12 A12/0659/19 Lussemburgo
Approfondimento tecnico: Bambola di plastica
Il prodotto, di marca OUSDY, mod. SY0902-21, è stato sottoposto alle procedure di divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il materiale plastico della bambola contiene una quantità eccessiva di bis (2-etilesil) ftalato (DEHP) (valori misurati: 18% in peso).
Questo ftalato può danneggiare la salute dei bambini, causando possibili danni al loro sistema riproduttivo.
Regolamento (CE) N. 1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
51. a) ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) | b) Dibutilftalato (DBP) | c) Benzilbutilftalato (BBP)
1. Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericultura.
2. I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.
3. Ai fini della presente voce, per «articoli di puericultura» si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.

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