D.P.R. 20 dicembre 2017 n. 239 | Equipaggiamento marittimo
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D.P.R. 20 dicembre 2017 n. 239 / Consolidato 04.2022
ID 5765 | Update news 24.04.2022
D.P.R. 20 dicembre 2017 n. 239
Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. (GU n.58 del 10.03.2018)
Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2018
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Modifiche/abrogazioni:
- Decreto 18 febbraio 2022
- D.P.R. 18 Settembre 2020 n. 171 - Consolidato 2020
- Decreto 18 febbraio 2022 - Consolidato 04.2022
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Art. 1. Finalità - Attuazione dell’articolo 1 della direttiva 2014/90/UE
1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione dell’equipaggiamento marittimo nel mercato interno, assicurando, nel contempo, l’esigenza della sicurezza in mare, della tutela della pubblica incolumità e dei consumatori, nonché della protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che deve possedere l’equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo di navi.
Art. 2. Ambito di applicazione - Attuazione dell’articolo 3 della direttiva 2014/90/UE
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano all’equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo delle navi mercantili adibite al trasporto marittimo per il quale le convenzioni internazionali richiedono l’approvazione da parte dello Stato di bandiera.
2. Per i fini di cui all’articolo 1, l’equipaggiamento di cui al comma 1 è soggetto esclusivamente alle norme del presente decreto anche nel caso in cui lo stesso rientri nel campo di applicazione di altre fonti normative europee diverse dalla direttiva 2014/90/UE.
Art. 8. Marcatura di conformità - Attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva 2014/90/UE
1. L’equipaggiamento marittimo conforme ai sensi dell’articolo 4 reca la marcatura di conformità. La marcatura di conformità è apposta esclusivamente sull’equipaggiamento marittimo che soddisfa i requisiti di valutazione della conformità di cui agli allegati della direttiva n. 2014/90/UE e al presente decreto.
2. L’equipaggiamento che reca la marcatura di conformità si presume conforme al presente decreto.
3. La marcatura di conformità è soggetta ai principi generali di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e da 3 a 6, del regolamento CE n. 765/2008.
4. La marcatura di conformità è apposta sull’equipaggiamento o sulla sua targhetta segnaletica contente i dati, nelle forme e nelle misure e secondo le modalità previste dall’Allegato I del presente decreto, in modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il periodo di utilizzo previsto dallo stesso e, se del caso, è inclusa nel suo software. Nel caso ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa delle dimensioni o della natura dell’equipaggiamento, la marcatura di conformità è apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
5. La marcatura di conformità è apposta alla fine della fase di produzione.
6. La marcatura di conformità è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, nel caso in cui tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, e dall’indicazione in cifre dell’anno in cui è apposta.
7. Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
Art. 9. Etichetta elettronica - Attuazione dell’articolo 11 della direttiva 2014/90/UE
1. Al fine di facilitare la vigilanza del mercato e prevenire la contraffazione di elementi specifici dell’equipaggiamento marittimo, identificati con atti delegati della Commissione europea, i fabbricanti possono utilizzare una etichetta elettronica di forma adeguata e affidabile, in sostituzione o integrazione della marcatura di conformità di cui all’articolo 8.
2. Entro tre anni dalla data di adozione dei criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea in materia di progettazione, efficienza, apposizione e uso dell’etichetta elettronica, la marcatura di conformità può essere integrata dall’etichetta elettronica di cui al comma 1.
3. Entro cinque anni dalla data di adozione dei criteri tecnici di cui al comma 2, la marcatura di conformità può essere sostituita dall’etichetta elettronica di cui al comma 1.
4. All’etichetta elettronica si applicano le disposizioni dettate per la marcatura di conformità di cui all’articolo 8, in quanto compatibili.
Art. 12. Obblighi dei fabbricanti - Attuazione dell’articolo 12 della direttiva 2014/90/UE
1. Con l’apposizione della marcatura di conformità di cui all’articolo 8, i fabbricanti si assumono la responsabilità di garantire che l’equipaggiamento marittimo è stato progettato e fabbricato conformemente alle specificazioni tecniche e alle norme di prova di cui al presente decreto.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato II al presente decreto e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile secondo quanto disposto dall’articolo 17. Nel caso in cui la conformità dell’equipaggiamento ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità ai sensi dell’articolo 18 e appongono la marcatura di conformità secondo quanto previsto dall’articolo 8.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione UE di conformità per un periodo di dieci anni dalla data di apposizione della marcatura di conformità e, in ogni caso, per un periodo di tempo non inferiore al periodo di vita atteso dell’equipaggiamento marittimo interessato.
4. I fabbricanti attuano le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell’equipaggiamento marittimo, nonché delle modifiche dei requisiti previsti dagli strumenti internazionali di cui all’articolo 4, comma 1, sulla base delle quali è dichiarata la conformità dell’equipaggiamento. Nel caso in cui sia necessario, in conformità dell’allegato II, i fabbricanti fanno eseguire una nuova valutazione della conformità.
5. I fabbricanti si assicurano che i loro prodotti recano un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consente l’identificazione, oppure, nel caso in cui la natura o le dimensioni del prodotto non lo consentano, che le informazioni prescritte sono fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto o, se del caso, su entrambi.
6. I fabbricanti si accertano che l’equipaggiamento marittimo è corredato di istruzioni e di tutte le informazioni necessarie per l’installazione a bordo e l’utilizzo in sicurezza, comprese le eventuali limitazioni d’uso che possono essere agevolmente comprese dagli utilizzatori, nonché l’eventuale ulteriore documentazione richiesta dagli strumenti internazionali o dalle norme di prova.
7. I fabbricanti indicano sull’equipaggiamento marittimo oppure, ove ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dello stesso o, se del caso, su entrambi, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o la loro marcatura registrata e l’indirizzo al quale possono essere contattati. L’indirizzo deve indicare un unico punto di contatto del fabbricante.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che l’equipaggiamento marittimo su cui hanno apposto la marcatura di cui all’articolo 8 non è conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza applicabili e alle norme di prova applicate, di cui al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale equipaggiamento o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Nel caso in cui l’equipaggiamento presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente l’autorità di vigilanza del mercato, fornendo i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
Art. 38. Disposizioni abrogative e transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.
2. All’equipaggiamento già installato a bordo di una nave all’entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina vigente fino alla medesima data.
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Collegati:
D.P.R. 18 Settembre 2020 n. 171
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