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Schema Dlgs Adeguamento normativa nazionale Regolamento macchine

Schema Dlgs Adeguamento normativa nazionale Regolamento macchine

Schema Dlgs Adeguamento normativa nazionale Regolamento macchine

ID 27278 | 13 Ottobre 2026 / Allegato

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio

Atto del Governo n. 445

Fase Iter: In corso di esame
Trasmesso ai sensi: articolo 9 della legge 17 marzo 2026, n. 36
Data trasmissione: 9 ottobre 2026
Annunciato all'Assemblea in data: 12 ottobre 2026

_________

Lo schema di decreto, ai sensi dell’art. 9, legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), è volto ad attuare le disposizioni di cui al nuovo regolamento macchine (UE) 2023/1230, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, adeguando il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 al nuovo e ridefinendo i ruoli delle autorità competenti, le attività della vigilanza del mercato, nonché le competenze degli organismi notificati e l’aggiornamento del sistema sanzionatorio.

L’articolo 1 aggiorna le premesse del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, inserendo i riferimenti al nuovo regolamento macchine, ai regolamenti (UE) 2019/1020 del Parlamento e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2006/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio nonché le normative nazionali recanti la semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato e il Codice del Consumo.

L’articolo 2, in applicazione dei criteri di delega recati all’art. 9, comma 2, legge n. 36/2026, adegua il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 al nuovo regolamento europeo, ridefinendo il campo di applicazione, le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, la vigilanza del mercato, le procedure per l’autorizzazione degli organismi notificati, nonché il sistema sanzionatorio.

Nello specifico:

- alla lettera a), che sostituisce il titolo del decreto legislativo, ha l‘obiettivo di aggiornare il richiamo normativo, alla luce dell’abrogazione della direttiva 2006/42/CE con quello del regolamento macchine (UE) 2023/1230, che costituisce il nuovo quadro europeo di riferimento in materia di macchine;
- alla lettera b), che sostituisce l'articolo 1, si individua il campo di applicazione del decreto mediante rinvio ai prodotti a cui si applica nonché alle esclusioni contenute nell'articolo 2 del regolamento macchine (UE) 2023/1230;
- alla lettera c), che sostituisce l'articolo 2, sono introdotte le definizioni necessarie a raccordare il decreto con il sistema nazionale di vigilanza del mercato, disciplinato dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157. In particolare, vengono definite le nozioni di autorità di vigilanza del mercato, di autorità incaricate del controllo, di ufficio unico di collegamento, di autorità di notifica e di ente unico di accreditamento;
- alla lettera d), che sostituisce l'articolo 3, sono disciplinate le condizioni per l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle macchine, dei prodotti correlati e delle quasi-macchine, richiamando i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute previsti dall'Allegato III del regolamento europeo. La norma specifica, inoltre, gli obblighi degli operatori economici lungo la catena di fornitura e introduce l'obbligo di rendere disponibili in lingua italiana le istruzioni, nonché la documentazione tecnica su richiesta dalle autorità di vigilanza;
- alla lettera e), è introdotta una nuova disposizione, l’articolo 3-bis. La norma attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il potere di adottare, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, prescrizioni ulteriori finalizzate alla protezione delle persone durante l'installazione e l'uso delle macchine, nel rispetto del principio di armonizzazione europea e senza incidere sulla conformità dei prodotti al regolamento;
- alla lettera f) è stato abrogato l'articolo 4 del decreto legislativo n. 17 del 2010, in quanto la disposizione non appare più necessaria alla luce della diretta applicabilità delle disposizioni del regolamento europeo.
- alla lettera g), che sostituisce l'articolo 5, vengono disciplinate le procedure nazionali per la contestazione delle specifiche comuni e delle norme armonizzate che non assicurino un adeguato livello di tutela rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal regolamento. È previsto, inoltre, che il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del lavoro possono pertanto promuovere l'attivazione delle procedure previste dal diritto dell'Unione europea.
- alla lettera h), che sostituisce l'articolo 6, sono individuate quali autorità di vigilanza nazionali competenti il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coordinamento con quanto già statuito al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, ognuna in ragione delle proprie competenze specifiche, e a cui sono attribuiti gli obblighi e i poteri stabiliti dal Capo VI del regolamento macchine (UE) 2023/1230. La norma disciplina, altresì, forme di coordinamento interistituzionale, prevedendo che le autorità di vigilanza si riuniscano in un gruppo di lavoro tecnico al fine dell’esame congiunto delle segnalazioni provenienti dagli organi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché per l’esame dei casi di particolare complessità. La norma prevede, inoltre, il supporto dell'INAIL per gli accertamenti tecnici e la possibilità per le autorità di vigilanza di avvalersi, per gli accertamenti di carattere tecnico, di enti dotati di specifiche competenze nel settore. Per le macchine o i prodotti correlati che presentino requisiti di intelligenza artificiale e cybersicurezza nonché un comportamento o una logica integralmente o parzialmente auto-evolutiva e progettati per funzionare con livelli variabili di autonomia, le autorità di vigilanza possono avvalersi del contributo di enti e agenzie dotati di specifiche competenze nel settore.
- alla lettera i), che sostituisce l'articolo 7, viene definita la procedura nazionale applicabile in presenza di macchine, prodotti correlati o quasi-macchine che presentano rischi per la salute e la sicurezza. La norma prevede l'adozione di misure correttive da parte degli operatori economici e, nei casi più gravi, il divieto di commercializzazione, il ritiro o il richiamo dei prodotti interessati, in conformità ai meccanismi di vigilanza del mercato previsti dalla normativa europea;
- alla lettera l), che sostituisce l'articolo 8, sono disciplinati gli obblighi informativi verso la Commissione europea relativamente alle categorie di macchine e prodotti correlati individuati nell'Allegato I, parte A, del regolamento macchine (UE) 2023/1230, per le quali sono previste specifiche procedure di valutazione della conformità;
- alla lettera m), è abrogato l’articolo 9, relativo alle procedure di valutazione di conformità poiché già disciplinate dalla normativa europea;
- alla lettera n), è abrogato l’art. 10, relativo alle procedure di valutazione di conformità delle quasi macchine poiché già previsto dal regolamento macchine (UE) 2023/1230;
- alla lettera o), che sostituisce l'articolo 11, è indicata l’autorità nazionale di notifica degli organismi di valutazione della conformità, nel Ministero delle imprese e del made in Italy. Viene inoltre attribuito all’Ente Unico di Accreditamento - ACCREDIA il compito di effettuare le attività di valutazione e controllo degli organismi notificati, secondo le regole del Regolamento (CE) n. 765/2008. La disposizione disciplina, inoltre, la procedura di autorizzazione, la previsione di un decreto per la definizione delle tariffe per le attività di notifica e controllo, il coordinamento con le agenzie competenti in materia di intelligenza artificiale e cibersicurezza;
- alla lettera p), che introduce l'articolo 11-bis, viene individuata la procedura di notifica alla Commissione europea, la pubblicazione dei provvedimenti autorizzativi, i casi di limitazione, sospensione e revoca della notifica, la disciplina transitoria per gli organismi già notificati ai sensi della direttiva 2006/42/CE;
- alla lettera q), è abrogato l'articolo 12. La soppressione risulta necessaria alla luce delle disposizioni europee già previste dalle normative europee in tema di vigilanza;
- alla lettera r), che sostituisce l'articolo 13, sono attuate le disposizioni previste dall'articolo 46 del regolamento macchine (UE) 2023/1230 tramite la disciplina delle misure adottabili dalle autorità di vigilanza quando siano riscontrate irregolarità documentali o formali non immediatamente riconducibili a rischi per la sicurezza;
- alla lettera s), che sostituisce l’art. 14, è stato inserito il riferimento all’art. 49 del regolamento europeo nonché alle modifiche intervenute al decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- alla lettera t), che sostituisce l'articolo 15, è adeguato il quadro sanzionatorio nazionale ai nuovi obblighi derivanti dal regolamento europeo, introducendo sanzioni amministrative graduate in funzione della gravità della violazione ed eliminando il tetto massimo previsto poiché non più conferente ai valori di mercato attuali nonché non previsto dalla normativa europea di riferimento e
dalle altre normative settoriali contenute all’interno dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020.
Viene inoltre individuata nelle Camere di commercio l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni e sono individuati, nell’ambito delle rispettive competenze, i soggetti competenti all’accertamento delle violazioni nelle autorità di vigilanza del mercato, nelle autorità incaricate del controllo e negli organi di vigilanza territoriali e nonché la riassegnazione dei proventi alle Autorità di vigilanza per il potenziamento dei controlli sulle macchine e sui prodotti correlati. Rispetto alla precedente disposizione è stata esclusa la fattispecie relativa alla pubblicità ingannevole contenuta ormai in altre normative trasversali (Codice del Consumo). Inoltre, in linea con i criteri di delega di cui all’art. 9 della legge 17 marzo 2026 n. 36 e con il regolamento macchine (UE) 2023/1230, sono state stabilite apposite fattispecie volte a sanzionare condotte reiterate nel tempo, dovute alla mancata cooperazione con le Autorità di vigilanza o con l’inottemperanza al provvedimento da questa emanato.
- alla lettera u), che sostituisce l'articolo 19, prevede il richiamo al periodo di transizione contenuto nell’art. 52 del regolamento macchine (UE) 2023/1230 per i prodotti immessi sul mercato precedentemente al 20 gennaio 2027.

L’articolo 3 abroga gli allegati da I a IX del d.lgs. n. 17/2010, poiché le prescrizioni tecniche sono contenute direttamente nel Regolamento europeo.

L’articolo 4 introduce la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che l’attuazione avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 5 disciplina l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

[...]

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