Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
45.106
/ Documenti scaricati: 33.426.217
/ Documenti scaricati: 33.426.217

Report 24 del 19/06/2015
N.1 A12/0753/15 Germania
Approfondimento tecnico: Orecchini
Il prodotto orecchini “WOMEN’s accessories” Mod. T 556/141212/144 è stato ritirato dal mercato perché contenente una quantità eccessiva di Nickel.
Il Nickel misurato nel prodotto corrisponde a 3,28 µg/cm²/settimana e può causare reazioni allergiche a contatto con la pelle.
Il prodotto, pertanto, non è risultato conforme al Regolamento (CE) 1907/2006 REACH.
Il Nickel fa parte delle sostanze presenti nell’elenco dell’All.XVII del suddetto regolamento. Le sostanze presenti in questo elenco sono sottoposte a ben precise restrizioni in materia di fabbricazione ed immissione sul mercato.
All.XVII Reg. 1097/2007 Sostanza n. 27 - Nickel
N. CAS 7440-02-0
N. CE 231-111-4 e suoi composti
Restrizioni
1. Non è consentito l’uso:
a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);
b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:
- orecchini,
- collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,
- casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,
- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti, se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μ/cm2/settimana;
c) negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 μg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.
2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.
3. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
ID 3322 | Update news 27.04.2025
Direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione di u...

ID 3507 | Update 05.11.2019
Vedi il "Vademecum Bombole GPL"
Le bombole GPL, sono soggette alla Direttiva 2010/35/UE, cosiddetta TPED:
Direttiva 2010/35/U...

Report 36 del 04/09/2020 N. 15 A12/01199/20 Svezia
Approfondimento tecnico: Crema per la pelle
Il prodotto, di marca sconosciuta, è stato sottopo...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024