Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
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Regolamento DPI e NTA | Regolamento (UE) 2016/425 e Norme armonizzate Dicembre 2023
Ed. 8.0 | 11.12.2023 / Testo completo allegato e Store segnalati
Testo completo di:
1. Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31.03.2016)
2. Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 | Consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio. (Pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 289 del 09/12/1992)
3. Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI Update Dicembre 2023
Disponibile Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425 e norme armonizzate, direttamente dal nostro sito, in formato PDF, copiabile/stampabile riservato Abbonati Marcatura CE
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l'elenco consolidato Norme armonizzate all'11 Dicembre 2023 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2023/2752 (GU L 2023/2752 dell'11.12.2023).
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018). N.B Comunicazione 2018/C 209/03. Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914della Commissione del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento - aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori (GU L 261/60 del 7.10.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414 della Commissione del 6 dicembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 e sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi. (GU L 317/136 del 9.12.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Entrata in vigore: 11.5.2023
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/2752 della Commissione, del 7 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per l’attrezzatura per alpinismo, gli elmetti per attività equestri e i guanti elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2023/2752 del 11.12.2023). Entrata in vigore: 11.12.2023
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l'elenco consolidato Norme armonizzate all'11 Maggio 2023 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 (GU L 125/37 dell'11.5.2023).
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018). N.B Comunicazione 2018/C 209/03. Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914della Commissione del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento - aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori (GU L 261/60 del 7.10.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414 della Commissione del 6 dicembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 e sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi. (GU L 317/136 del 9.12.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Entrata in vigore: 11.5.2023
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l'elenco consolidato Norme armonizzate al 09 Dicembre 2022 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414 (GU L 317/136 del 9.12.2022).
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018)
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914 della Commissione del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento - aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori (GU L 261/60 del 7.10.2022)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414 della Commissione del 6 dicembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 e sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi. (GU L 317/136 del 9.12.2022)
e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni già pubblicate.
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l' elenco consolidato Norme armonizzate al 07 Ottobre 2022 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914 (GU L 261/60 del 7.10.2022).
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018)
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914 della Commissione del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento - aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori (GU L 261/60 del 7.10.2022)
e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni già pubblicate.
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l' elenco consolidato Norme armonizzate al 21 Luglio a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 (GU L 259/8 del 21.07.2021).
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018)
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021)
e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni già pubblicate.
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l' elenco consolidato Norme armonizzate al 05 Marzo 2021 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 (GU L 156/13 del 19.05.2020).
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018)
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021)
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione
- Inserito il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 | Consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio. (Pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 289 del 09/12/1992)
Il testo del Regolamento DPI (UE) 2016/425 disponibile in allegato PDF e negli Store segnalati EPUB è strutturato per essere arricchito nel tempo a seguito di modifiche ed integrazioni, emanazione atti delegati e di esecuzione previsti capo VII, altri documenti inerenti i DPI.
Il Regolamento DPI (UE 2016/425, è la nuova norma (di Prodotto/CE) di riferimento per la progettazione e fabbricazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Il Regolamento (UE) 2016/425 (Regolamento DPI) è entrato in vigore il 20 aprile 2016, la Direttiva 89/686/CEE è abrogata a partire dal 21 aprile 2018.
Il Regolamento (UE) 2016/425, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione Europea.
Il Regolamento (UE) 2016/425 sostituisce la Direttiva 89/686/CEE e la scelta, da parte del legislatore di adottare un regolamento, quale atto legislativo vincolante, così da essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione europea, rispetto ad una direttiva, ha il preciso scopo di rendere obbligatori tutti i suoi contenuti e non solo il fine da perseguire.
Al punto 23) dei considerando del regolamento è detto chiaramente che si ritiene necessario specificare il rapporto e l'ambito di applicazione rispetto al diritto degli Stati membri al fine di stabilire prescrizioni per l'uso dei DPI sul luogo di lavoro (Direttiva 89/656/CEE), al fine di evitare qualunque confusione e ambiguità e, dunque, di garantire la libera circolazione dei DPI conformi.
L'articolo 8 della direttiva, infatti, obbliga i Fabbricanti a fornire DPI conformi alle relative disposizioni dell'Unione concernenti la progettazione e la fabbricazione in materia di sicurezza e salute.
La Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio crescenti (Allegato I), in relazione all'entità del rischio:
DPI che proteggono da rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Categoria II
Tutti i DPI che non rientrano nella categoria I o III.
Categoria III
Rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.
Formato: pdf
Pagine: +120
Ed.: 8.0 2023
Pubblicato: 11/12/2023
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 978-88-98550-93-7
Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X/Full/Full Plus
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Regolamento DPI Regolamento (UE) 2016 425 e NTA Ed. 3.0 2021.pdf Certifico Srl - Ed. 3.0 Aprile 2021 |
2915 kB | 97 | ||
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