Art. 1. Campo di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle metropolitane, così come definite nella regola tecnica di cui all’art. 3.
Art. 2. Obiettivi 1. Ai fi ni della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le opere civili e gli impianti fissi delle metropolitane sono progettate, realizzate e gestite in modo da: a) minimizzare la probabilità di insorgenza degli incendi e nel caso in cui un incendio si sviluppi comunque sul treno, sulla sede, ed in particolare in galleria e nelle aree di stazione, limitarne la sua propagazione; b) assicurare la possibilità che gli occupanti possano lasciare indenni, in modo autonomo, i luoghi in cui si è sviluppato l’incendio, nell’ambito delle procedure di emergenza, o che gli stessi possano essere soccorsi in altro modo; c) garantire la stabilità delle strutture portanti; e) limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue; f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3. Disposizioni tecniche 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi, comprensiva dell’appendice tecnica, di cui all’allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto.
Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee
N.
ATTIVITÀ
(DPR 151/2011)
CATEGORIA
A
B
C
78
Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.
Tutti
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
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Non presente nell’allegato al DM 16/02/82 in quanto attività di nuova istituzione
Norme di prevenzione degli incendi nelle metropolitane.
21/05/2013
CHIARIMENTO 21/05/13, n° 6959
Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi. (Relativo a quali attività considerare quando una regola tecnica, preesistente all’entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell’abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle “attività soggette a controllo” e, per esclusione, “non soggette”. N.d.R.)
OGGETTO: Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di impianti frigoriferi e depositi di oli lubrificanti per organi in rotazione di centrali idroe...