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ID 16751 | 30.05.2022 / In allegato DM
Decreto 19 maggio 2022 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(GU n.125 del 30.05.2022)
Entrata in vigore: 29.06.2022
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Art. 1. Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici destinati a civile abitazione di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2. Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare agli edifici destinati a civile abitazione, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 77, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246.
Art. 3. Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015
1. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero «76;» è aggiunto il seguente: «77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione;».
2. All’art. 2 -bis , comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente « f) 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione.».
3. All’art. 5, comma 1 -bis , del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera z) , è aggiunta la seguente: « aa) decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246, recante “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” e successive modificazioni.».
4. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.14 - Edifici di civile abitazione», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di cui all’art. 1.
Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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