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ID 25951 | 08.04.2026
Decreto 31 marzo 2026
Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola.
(GU n.81 del 08.04.2026)
Entrata in vigore: 09.04.2026
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Art. 1. Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola di cui al presente decreto, non ancora adeguati alla normativa antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicati:
a) entro nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto (8 gennaio 2027 / ndr), è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l’attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992:
7.0 (generalità);
7.1, secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme);
8 (sistemi di allarme);
9.2 (estintori);
10 (segnaletica di sicurezza);
12 (norme di esercizio);
b) entro il 31 dicembre 2027, sono attuate tutte le disposizioni previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il completo adeguamento alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.
2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto sono effettuate, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017, ovvero del progetto eventualmente approvato a seguito di deroga di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. In tali casi, le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.
3. Anche per le attività che abbiano fatto ricorso alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017, resta fermo l’obbligo di presentare al competente Comando dei vigili del fuoco, entro nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, attestante l’attuazione almeno delle misure relative a:
S.10.4 (soluzioni progettuali);
S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica);
S.4.5.9 (segnaletica d’esodo ed orientamento);
livello di prestazione II di S.6 (misura di controllo dell’incendio);
S.5 (misure di gestione della sicurezza antincendio);
V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio);
segnaletica di sicurezza ove prevista;
livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme), ove previsto.
Art. 2. Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, le istituzioni scolastiche e gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano, nell’ambito delle rispettive competenze, idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi.
2. Le misure gestionali previste al comma 1 sono individuate dai soggetti responsabili di cui al medesimo comma, anche tra quelle previste dal capitolo S.5 di cui alle norme tecniche del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e coerentemente con la specifica valutazione del rischio incendio, che tenga conto, in particolare delle carenze e delle non conformità presenti all’interno delle attività stesse.
3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando quanto indicato al comma 2, si forniscono di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali da adottare:
a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
b. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;
c. garantire che l’affollamento dell’attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l’affollamento presente;
d. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile dell’attività, una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali;
e. potenziare il numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell’attività; tali addetti antincendio, svolgono controlli preventivi e vigilano sul mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo transitorio, unitamente ai compiti della propria mansione. Detti lavoratori incaricati possono essere integrati anche avvalendosi di personale esterno non dipendente. Nel caso di affidamento in appalto del suddetto servizio dovranno essere utilizzati operatori economici con comprovata idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformità al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
f. assicurare ai lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di formazione antincendio tipo 3-FOR di cui all’allegato III al decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021, ed il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512;
g. provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
h. effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;
i. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all’interno delle attività.
4. L’attuazione delle misure di cui alle lettere d) e h) è riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.
5. La valutazione del rischio incendio di cui al comma 2 è mantenuta agli atti dell’attività e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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