(1) Conformemente all’articolo 12 della
direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’articolo 3 di tale direttiva ed enunciati nell’allegato I della stessa.
(2) Con il mandato M/511, dell’8 novembre 2012, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) la stesura del primo elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché la redazione, la revisione e il completamento delle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE. Gli obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell’allegato I di tale direttiva, non hanno subito modifiche dal momento in cui è stata inoltrata la richiesta a CEN, Cenelec e ETSI.
(3) Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno redatto la norma armonizzata EN IEC 61010-2-034:2021 e la corrispondente modifica EN IEC 61010-2-034:2021/A11:2021 relative alle prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio.
(4) Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno rivisto e modificato le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2016/C 249/03 della Commissione (3): EN 50520:2009 per piastre di copertura e lastre, EN 60898-2:2006 per interruttori per funzionamento in corrente alternata e in corrente continua, EN 61010-2-051:2015 per apparecchi da laboratorio per mescolare ed agitare e EN 61010-2-030:2010 per apparecchi dotati di circuiti di prova o di misura. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate e modifiche seguenti: EN 50520:2020 e EN 50520:2020/A1:2021; EN 60898-2:2021; EN IEC 61010-2-051:2021 e EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021; e EN IEC 61010-2-030:2021 e EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021. Sulla base di tale richiesta, CEN e Cenelec hanno inoltre rivisto la norma armonizzata EN 61010-2-061:2015 per spettrometri atomici da laboratorio con atomizzazione e ionizzazione termica, il cui riferimento è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione (4). Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN IEC 61010-2-061:2021 e della relativa modifica EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021.
(5) Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno inoltre modificato e rettificato le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2016/C 249/03 della Commissione: EN 60598-2-13:2006 quale modificata da EN 60598-2-13:2006/A1:2012 e rettificata da EN 60598-2-13:2006/AC:2006 per apparecchi di illuminazione da incasso a terra; EN 61534-1:2011 quale modificata da EN 61534-1:2011/A1:2014 per sistemi di alimentazione a binario elettrificato; EN 61534-21:2014 per sistemi di alimentazione a binario elettrificato; EN 61534-22:2014 per sistemi di alimentazione a binario elettrificato; e EN 62135-1:2015 per apparecchiature per la saldatura a resistenza. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate modificative seguenti e di una rettifica: EN 60598-2-13:2006/A11:2021; EN 61534-1:2011/A11:2021; EN 61534-1:2011/A2:2021; EN 61534-21:2014/A11:2021; EN 61534-21:2014/A1:2021; EN 61534-22:2014/A11:2021; EN 61534-22:2014/A1:2021; e EN 62135-1:2015/AC:2016.
(6) Unitamente a CEN e Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità al mandato M/511 delle norme armonizzate, delle relative modifiche e delle relative rettifiche.
(7) Le norme armonizzate EN IEC 61010-2-034:2021 quale modificata da EN IEC 61010-2-034:2021/A11:2021; EN 50520:2020 quale modificata da EN 50520:2020/A1:2021; EN 60898-2:2021; EN IEC 61010-2-051:2021 quale modificata da EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021; EN IEC 61010-2-061:2021 quale modificata da EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021; EN IEC 61010-2-030:2021 quale modificata da EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021; EN 60598-2-13:2006 quale modificata da EN 60598-2-13:2006/A1:2012 e EN 60598-2-13:2006/A11:2021 e quale rettificata da EN 60598-2-13:2006/AC:2006; EN 61534-1:2011 quale modificata da EN 61534-1:2011/A1:2014, EN 61534-1:2011/A11:2021 e EN 61534-1:2011/A2:2021; EN 61534-21:2014 quale modificata da EN 61534-21:2014/A11:2021 e EN 61534-21:2014/A1:2021; EN 61534-22:2014 quale modificata da EN 61534-22:2014/A11:2021 e EN 61534-22:2014/A1:2021; e EN 62135-1:2015 quale rettificata da EN 62135-1:2015/AC:2016 soddisfano gli obiettivi di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/35/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche e rettifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(8) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/35/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti di tali norme in detto allegato.
(9) È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle seguenti norme armonizzate unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: EN 50520:2009; EN 60898-2:2006; EN 61010-2-051:2015; EN 61010-2-061:2015; EN 61010-2-030:2010; EN 60598-2-13:2006; EN 61534-1:2011; EN 61534-21:2014; EN 61534-22:2014 e EN 62135-1:2015.
(10) Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno includere tali riferimenti in detto allegato. Tuttavia, dato che il riferimento della norma armonizzata EN 61010-2-061:2015 è pubblicato nell’allegato IB della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956, è necessario sopprimere tale riferimento da detto allegato.
(11) Per concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi per l’applicazione delle norme armonizzate EN 50520:2020 quale modificata da EN 50520:2020/A1:2021; EN 60898-2:2021; EN IEC 61010-2-051:2021 quale modificata da EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021; EN IEC 61010-2-061:2021 quale modificata da EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021; EN IEC 61010-2-030:2021 quale modificata da EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021; EN 60598-2-13:2006 quale modificata da EN 60598-2-13:2006/A1:2012 e EN 60598-2-13:2006/A11:2021 e quale rettificata da EN 60598-2-13:2006/AC:2006; EN 61534-1:2011 quale modificata da EN 61534-1:2011/A1:2014, EN 61534-1:2011/A11:2021 e EN 61534-1:2011/A2:2021; EN 61534-21:2014 quale modificata da EN 61534-21:2014/A11:2021 e EN 61534-21:2014/A1:2021; EN 61534-22:2014 quale modificata da EN 61534-22:2014/A11:2021 e EN 61534-22:2014/A1:2021 e EN 62135-1:2015 quale rettificata da EN 62135-1:2015/AC:2016, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle seguenti norme armonizzate unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative: EN 50520:2009; EN 60898-2:2006; EN 61010-2-051:2015; EN 61010-2-061:2015; EN 61010-2-030:2010; EN 60598-2-13:2006; EN 61534-1:2011; EN 61534-21:2014; EN 61534-22:2014 e EN 62135-1:2015.
(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 .
(13) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali, inclusi gli obiettivi di sicurezza, di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione, a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,