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Direttiva delegata (UE) 2026/74

Direttiva delegata (UE) 2026/74 / Progettazione ecocompatibile apparecchi per il riscaldamento

ID 26039 | 20.04.2026

Direttiva delegata (UE) 2026/74 della Commissione, del 12 gennaio 2026, che modifica l’allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la riparazione dei beni al fine di includere gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati.

C/2026/5

GU L 2026/74 del 20.4.2026

Entrata in vigore: 10.05.2026

Recepimento IT: entro e non oltre il 31 luglio 2026

_________

Articolo 1

All’allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 è aggiunto il seguente punto 11:

«11. Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico, regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione (*1).

(*1)  Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione (GU L, 2024/1103, 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1103/oj).»"

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 luglio 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 luglio 2026.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

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