~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n: 47.308
// Documenti scaricati n: 38.029.802
// Documenti disponibili n: 47.308
// Documenti scaricati n: 38.029.802

ID 26039 | 20.04.2026
Direttiva delegata (UE) 2026/74 della Commissione, del 12 gennaio 2026, che modifica l’allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la riparazione dei beni al fine di includere gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati.
C/2026/5
GU L 2026/74 del 20.4.2026
Entrata in vigore: 10.05.2026
Recepimento IT: entro e non oltre il 31 luglio 2026
_________
Articolo 1
All’allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 è aggiunto il seguente punto 11:
«11. Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico, regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione (*1).
(*1) Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione (GU L, 2024/1103, 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1103/oj).»"
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 luglio 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 luglio 2026.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[...]
Collegati

ID 6358 | 30.10.2024 / Documento completo allegato
Documento allegato, estratto dalla norma armonizzata EN 16005:2012+A1:2015, che tratta la si...

ID 11211 | Rev. 2.0 del 09.10.2020 Documento completo allegato
______
Rev. 2.0 del...

ID 1542 | 11.11.2021 / Documento di approfondimento in allegato
Documento di approfondimento sulle istruzioni per l’uso e le marcature ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024