Decisione 2014/531/UE: Tende da interni - Minimizzare il rischio di strangolamento
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Direttiva Sicurezza Generale Prodotti 2001/95/CE
Tende da interni conformi ad EN 16433 e EN 16434
Minimizzare il rischio di strangolamento
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2014 relativa alla conformità delle norme europee EN:16433 2014 e EN 16434:2014 e di alcune disposizioni della norma europea EN 13120:2009+A1:2014, relative alle tende interne, all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/531/UE)
Il 27 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/477/UE (2).
La decisione precisa che, al fine di ridurre il rischio di strangolamento e asfissia interna, il modello delle tende interne per finestre (e delle coperture per finestre con corda) deve risultare intrinsecamente sicuro e che eventuali corde, catene, catene a sfere ed elementi analoghi, se accessibili, non dovranno poter formare un cappio pericoloso.
Inoltre, se il modello del prodotto non elimina il rischio di formazione di un cappio pericoloso, il prodotto deve essere dotato dei dispositivi di sicurezza appropriati per minimizzare il rischio di strangolamento.
Gli eventuali dispositivi di sicurezza devono resistere all'azionamento da parte di bambini.
Inoltre, essi non devono liberare componenti di piccole dimensioni atti a causare l'asfissia interna del bambino, non devono porre alcun rischio di lesione fisica ai bambini, dovuta, ad esempio, a spigoli vivi, schiacciamento delle dita o elementi sporgenti, devono superare prove di durata e di fatica (resistenza all'usura) e devono risultare resistenti all'invecchiamento dovuto alle condizioni atmosferiche.
Le norme europee EN 16433 e EN 16434, nonché alcune disposizioni della norma europea EN 13120+A1, soddisfano il mandato M/505 e rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE.
I loro riferimenti dovrebbero essere pubblicati di conseguenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.