Orientamenti CE - Compilazione modello raccolta dati art. 6 par. 5 Regolamento macchine
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Orientamenti CE - Modalità di compilazione modello raccolta dati art. 6 par. 5 Regolamento macchine
ID 22726 | 14.10.2024
Comunicazione della Commissione - Orientamenti agli Stati membri per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2024/6845
GU C C/2024/6142del 14.10.2024
______________
INDICE
Avviso importante
Introduzione
Orientamenti sulle modalità di compilazione del modello
Istruzioni generali
Istruzioni particolari
Allegato A - Numerazione delle colonne del modello 1
Allegato B - Elenco dei codici a 4 e 8 cifre della classificazione ESAW degli agenti materiali sotto i quali si trovano catalogate categorie di macchine o prodotti correlati rientranti nell’ambito di applicazione dell’allegato I del regolamento 14
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AVVISO IMPORTANTE
Scopo del presente documento, basato sull'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle macchine («regolamento»), è fornire orientamenti solo su questioni attinenti alla raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), di tale regolamento e sulla compilazione del modello standardizzato di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1922 della Commissione («modello»).
Il presente documento è destinato agli Stati membri, ma interessa anche i paesi terzi - ossia i paesi che non sono Stati membri dell'Unione europea (UE) - che hanno concluso un accordo con l'UE finalizzato ad estendere agli stessi l'applicabilità del regolamento. Di conseguenza i riferimenti agli «Stati membri» o all'«UE» contenuti nel presente documento si intendono rivolti anche a tali paesi terzi.
Il presente documento ha uno scopo puramente orientativo. Solo il testo dell'atto di armonizzazione dell'Unione ha valore giuridico.
L'interpretazione vincolante della legislazione dell'Unione è competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea. I pareri espressi nel presente documento non pregiudicano la posizione che la Commissione potrebbe adottare dinanzi alla Corte di giustizia.
Il presente documento riflette la normativa vigente al momento della sua redazione e gli orientamenti proposti possono essere soggetti a successive modifiche.
INTRODUZIONE
Il regolamento, entrato in vigore il 19 luglio 2023 e applicabile a decorrere dal 20 gennaio 2027, stabilisce i requisiti di sicurezza e di tutela della salute per la progettazione e la costruzione di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine al fine di consentire la loro messa a disposizione sul mercato dell'UE o la loro messa in servizio nell'UE, garantendo al contempo un livello elevato di tutela della salute e di sicurezza. Dal 20 gennaio 2027 esso inoltre abrogherà e sostituirà la direttiva 2006/42/CE.
A norma dell'articolo 6, paragrafo 10, primo comma, del regolamento, la Commissione è tenuta a fornire un modello standardizzato per la raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), del regolamento, in cui siano riportate anche le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 9, dello stesso regolamento. Un siffatto modello standardizzato ha lo scopo di garantire condizioni uniformi per la raccolta dei dati e delle informazioni ai fini dell'aggiunta di categorie di macchine o prodotti correlati all'allegato I di tale regolamento, o dell'eliminazione di categorie di macchine o prodotti correlati da tale allegato.
Il modello standardizzato vigente è quello che figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1922 della Commissione («modello»).
A norma dell'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento la Commissione emana inoltre orientamenti relativi alla raccolta e alla trasmissione di dati e di informazioni comparabili e di elevata qualità. Scopo del presente documento è fornire orientamenti agli Stati membri, come previsto all'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento.
ORIENTAMENTI SULLE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
Istruzioni generali
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento, il modello deve essere compilato e presentato entro il 20 luglio 2025 e successivamente ogni cinque anni.
Il modello, presentato in un determinato anno (Y), raccoglie i dati e le informazioni afferenti a un periodo di cinque anni, come indicato nelle pertinenti colonne del modello stesso.
Nell'ambito del modello:
Y-2 (anno di presentazione meno 2): riguarda il secondo anno civile, dal 1° gennaio al 31 dicembre, precedente l'anno di presentazione della relazione;
Y-3 (anno di presentazione meno 3): riguarda il terzo anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) precedente l'anno di presentazione della relazione;
Y-4 (anno di presentazione meno 4): riguarda il quarto anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) precedente l'anno di presentazione della relazione;
Y-5 (anno di presentazione meno 5): riguarda il quinto anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) precedente l'anno di presentazione della relazione;
Y-6 (anno di presentazione meno 6): riguarda il sesto anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) precedente l'anno di presentazione della relazione.
Per «normativa dell'UE sulle macchine» si intende: il regolamento, oppure la direttiva 2006/42/CE oppure la normativa dell'UE sulle macchine applicabile prima della direttiva 2006/42/CE.
È preferibile che il modello sia compilato in lingua inglese.
Ciascuno Stato membro dovrebbe compilare e presentare un solo modello, in formato Excel, comprendente tutti i dati relativi a tale Stato membro.
Il modello può essere trasmesso per via elettronica tramite la casella funzionale di posta elettronica pertinente.
Istruzioni particolari
Parte superiore del modello (da sinistra a destra)
- Anno («Y») di presentazione della relazione [campo numerico intero]
In questo campo deve essere indicato l'anno civile in cui lo Stato membro presenta alla Commissione il modello compilato.
- Stato membro [campo di testo, massimo 10 parole]
In questo campo deve essere indicato il nome del paese che presenta i dati e le informazioni.
Tabella principale del modello (da sinistra a destra)
Per agevolare la lettura dell'ordine delle colonne si è provveduto a numerare queste ultime nell'allegato A dei presenti orientamenti.
- Prima colonna (1): Categoria nell’allegato I del regolamento [scelta a scorrimento verso il basso]
Il termine «categoria» fa riferimento alle categorie di macchine e prodotti correlati elencate nell'allegato I del regolamento al momento della presentazione del modello alla Commissione (nella prima colonna: «Sì») o ad altre categorie che gli Stati membri reputano potenzialmente inseribili in tale allegato (nella prima colonna: «No»).
Tutti i dati e le informazioni di cui alle colonne successive (dalla seconda alla trentanovesima) si riferiscono alla categoria di macchine o prodotti correlati descritta in questa prima colonna.
Gli spazi del modello possono essere estesi al fine di includere, nella quantità necessaria, eventuali altre categorie di macchine e prodotti correlati che in futuro potrebbero essere aggiunte all'allegato I del regolamento tramite un atto delegato pertinente.
In caso di modifiche dell'allegato I del regolamento tramite atti delegati pertinenti, questa prima colonna dovrebbe essere adattata di conseguenza.
- Seconda colonna (2): Parte dell’allegato I del regolamento in cui si trova la categoria [scelta a scorrimento verso il basso]
Per le categorie di macchine e prodotti correlati elencate nell'allegato I del regolamento (nella prima colonna: «Sì») occorre indicare in quale parte di tale allegato sono elencate: nella parte A (nella seconda colonna: «A») oppure nella parte B (nella seconda colonna: «B»).
Per le categorie di macchine e prodotti correlati non elencate nell'allegato I del regolamento (nella prima colonna: «No») occorre indicare che questa informazione non è applicabile (nella seconda colonna: «N/A»).
In caso di modifiche dell'allegato I del regolamento tramite atti delegati pertinenti, questa seconda colonna dovrebbe essere adattata di conseguenza.
- Terza colonna (3): Numero della categoria (se la categoria è compresa nell’allegato I del regolamento) [scelta a scorrimento verso il basso]
Per le categorie di macchine e prodotti correlati elencate nell'allegato I, parte A o B, del regolamento occorre indicare il numero assegnato a ciascuna categoria di macchine e prodotti correlati nello stesso allegato.
Al momento della stesura dei presenti orientamenti vi sono sei (6) categorie di macchine e prodotti correlati nell'allegato I, parte A, e diciannove (19) categorie di macchine e prodotti correlati nell'allegato I, parte B.
Per le categorie di macchine e prodotti correlati non elencate nell'allegato I del regolamento (nella prima colonna: «No») occorre indicare che questa informazione non è applicabile (nella seconda colonna: «N/A»).
In caso di modifiche dell'allegato I del regolamento tramite atti delegati pertinenti, questa terza colonna dovrebbe essere adattata di conseguenza.
- Quarta colonna (4): Descrizione della categoria (se la categoria non è compresa nell’allegato I del regolamento) [campo di testo, massimo 100 parole]
Per le categorie di macchine e prodotti correlati elencate nell'allegato I, parte A o B, del regolamento non occorre indicare alcunché in questa colonna, in quanto la descrizione della categoria di macchine e prodotti correlati è già compresa nel suddetto allegato.
Per le categorie di macchine e prodotti correlati non elencate nell'allegato I del regolamento (nella prima colonna: «No» e nella seconda colonna: «N/A») occorre fornire una descrizione breve ma chiara di ciascuna nuova categoria di macchine o prodotti correlati che si propone di aggiungere a tale allegato.
In caso di modifiche dell'allegato I del regolamento tramite atti delegati pertinenti, questa quarta colonna dovrebbe essere adattata di conseguenza.
- Quinta colonna (5): Articolo 6, paragrafo 5, lettera a), del regolamento: indicazioni del danno causato in passato da macchine o prodotti correlati che sono stati utilizzati per il loro uso previsto o a seguito di un qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile (da Y-2 a Y-6) [campo di testo, massimo 500 parole]
L'espressione «indicazioni del danno» si riferisce a informazioni quali:
- la natura del pericolo, che ha causato il danno, intrinseco alla funzione della categoria di macchine o prodotti correlati, tenendo conto dell'uso previsto e di qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
- la durata dell'esposizione al pericolo;
- la gravità del danno subito, incluso il grado di reversibilità del danno;
- il numero di persone interessate dal danno;
- altre informazioni pertinenti.
- Dalla sesta alla decima colonna (6-10): Articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento: informazioni sui difetti di sicurezza rilevati nel corso della vigilanza del mercato ed elementi che si possono trovare nei sistemi di informazione amministrati dalla Commissione, ossia misura correttiva adottata (messa in conformità), ritiro o richiamo / Quantità di unità di macchine o prodotti correlati trovati difettosi per anno [campo numerico intero]
Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre indicare il numero di casi verificatisi in un determinato anno. Le fonti dei dati possono essere tutte o parte di quelle indicate di seguito: il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) e i sistemi d'informazione rapida; la banca dati dell'Unione europea sugli infortuni (EU-IDB); le statistiche nazionali degli infortuni sul lavoro; il gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine (AdCO); altre fonti pertinenti.
Nessuna cella deve essere lasciata vuota. Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare, nell'undicesima colonna, se non esistono dati o non esistono casi.
- Undicesima colonna (11): Articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento: informazioni sui difetti di sicurezza rilevati nel corso della vigilanza del mercato ed elementi che si possono trovare nei sistemi di informazione amministrati dalla Commissione, ossia misura correttiva adottata (messa in conformità), ritiro o richiamo / Spiegazioni [campo di testo, massimo 500 parole]
Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre fornire informazioni pertinenti sulle fonti di dati utilizzate, nonché sulla qualità e sulla copertura dei dati per fonte.
Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare se non esistono dati o non esistono casi.
In questo campo deve essere inoltre fornita una descrizione dei principali difetti e cause di avarie riscontrati nonché dei potenziali danni che tali difetti o avarie potrebbero causare.
- Dodicesima colonna (12): Articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento: informazioni sugli infortuni noti (sul lavoro o in contesto non lavorativo) e sui quasi infortuni gravi, incluse le caratteristiche di tali infortuni e quasi infortuni (da Y-2 a Y-6) [campo di testo, massimo 500 parole]
In questo campo deve essere fornita una descrizione delle principali caratteristiche degli infortuni o dei quasi infortuni, quali:
- scenari principali d'infortunio;
- cause principali degli infortuni;
- individuazione dei rischi residui durante gli infortuni;
- numero di vittime;
- altre informazioni pertinenti.
- Dalla tredicesima alla diciassettesima colonna (13-17): Articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento: dati sugli infortuni o i danni alla salute causati dalla macchina o dal prodotto correlato per gli anni precedenti (da Y-2 a Y-6) / Numero di incidenti sul lavoro (mortali) per anno [campo numerico intero]
Per «incidente sul lavoro» si intende un evento fortuito nel corso del lavoro che conduce a un danno fisico o mentale e che è causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
Per «incidente mortale» si intende un incidente causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, che conduce al decesso della vittima entro il periodo di un anno a decorrere dalla data dell'incidente.
Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre indicare il numero di casi verificatisi in un determinato anno. Le fonti dei dati possono essere tutte o parte di quelle indicate di seguito: la banca dati dell'Unione europea sugli infortuni (EU-IDB); le statistiche europee degli infortuni sul lavoro (ESAW) di Eurostat; il gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine (AdCO); altre fonti pertinenti.
Questo campo comprende tutti i tipi di lesioni, ad esempio: ferite e lesioni superficiali; lussazioni, distorsioni e stiramenti; sindrome commotiva e lesioni interne, fratture ossee, avvelenamenti e infezioni; shock; ustioni, scottature e congelamenti; amputazioni (perdita di parti del corpo); effetti di suoni, vibrazioni e pressione; effetti di condizioni di temperatura estreme, della luce e delle radiazioni; annegamento e asfissia; lesioni multiple; lesioni psicologiche.
Nessuna cella deve essere lasciata vuota. Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare, nella trentottesima colonna, se non esistono dati o non esistono casi.
Gli infortuni devono essere riportati nelle colonne dalla tredicesima alla diciassettesima e in riferimento alla descrizione della categoria (dalla prima alla quarta colonna) quando:
- la macchina o il prodotto correlato in questione è l'«agente materiale» associato: all'«attività fisica specifica» (vale a dire: lo strumento, l'utensile o l'oggetto utilizzato dalla vittima al momento dell'infortunio, immediatamente prima dell'infortunio); o alla «deviazione» (vale a dire, quando le circostanze dell'infortunio deviano dalla prassi normale e la macchina o il prodotto correlato è lo strumento, l'utensile o l'oggetto coinvolto nell'evento anormale); o al «contatto - modalità di lesione» (vale a dire, quando la macchina o il prodotto correlato è lo strumento, l'utensile o l'oggetto che ha causato alla vittima una lesione fisica o psicologica); e
- l'infortunio in questione è imputabile alla macchina o al prodotto correlato, utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, purché tale uso scorretto ragionevolmente prevedibile non comporti l'eliminazione di misure di sicurezza previste dal fabbricante, come ad esempio la rimozione dei ripari di protezione. Un infortunio può essere imputabile alla macchina o al prodotto correlato se si verifica una delle condizioni seguenti:
- l'infortunio è dovuto alla progettazione o alla costruzione della macchina o del prodotto correlato, indipendentemente dal fatto che la macchina o il prodotto correlato sia conforme alle pertinenti norme armonizzate o che tali norme armonizzate presentino o meno lacune per quanto riguarda la loro idoneità a conferire una presunzione di conformità alla normativa dell'UE sulle macchine applicabile al momento dell'immissione sul mercato dell'UE della macchina o del prodotto correlato;
- l'infortunio è dovuto a errori dell'operatore, se tali errori sono ragionevolmente prevedibili o aggravati da un'ergonomia di livello scadente;
- l'infortunio è causato da una manutenzione inadeguata dovuta ad istruzioni di manutenzione inesatte o incomplete.
«Agente materiale»: il termine è definito nell'edizione più recente del documento EUROSTAT «European statistics on accidents at work (ESAW) - Summary Methodology» pubblicato sul sito web di Eurostat. La versione attuale del documento è la «2013 edition» (4).
La tabella di cui all'allegato B del presente documento elenca i codici di classificazione ESAW degli agenti materiali sotto i quali si trovano catalogate, al momento della stesura dei presenti orientamenti, talune categorie di macchine o prodotti correlati rientranti nell'ambito di applicazione dell'allegato I del regolamento. I codici elencati nell'allegato B del presente documento hanno funzione indicativa e sono da utilizzarsi nel caso in cui la fonte dei dati usata sia costituita dai dati estesi nazionali raccolti nel quadro dell'ESAW e la descrizione ESAW dell'agente materiale corrisponda esattamente ai dati riportati nella riga pertinente del modello. I codici possono essere utilizzati anche per facilitare la comprensione e/o la ricerca nelle banche dati pertinenti delle categorie di macchine o prodotti correlati attualmente elencate nell'allegato I del regolamento. Si osservi che la classificazione a 8 cifre della variabile ESAW «agente materiale» non trova attualmente applicazione nella banca dati ESAW (che utilizza solo la classificazione a 4 cifre). I codici a 8 cifre, sebbene non compaiano nella banca dati ESAW, possono aiutare a comprendere meglio cosa dovrebbe essere incluso nei corrispondenti codici a 4 cifre. In ogni caso, i dati e le informazioni forniti nel modello dovranno riferirsi esattamente alla categoria di macchine o prodotti correlati descritta nella terza o quarta colonna del modello.
- Dalla diciottesima alla ventiduesima colonna (18-22): Articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento: dati sugli infortuni o i danni alla salute causati dalla macchina o dal prodotto correlato per gli anni precedenti (da Y-2 a Y-6) / Numero di incidenti sul lavoro (gravi) per anno [campo numerico intero]
Per «incidente sul lavoro» si intende un evento fortuito nel corso del lavoro che conduce a un danno fisico o mentale e che è causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
Per «incidente grave» si intende un incidente (non mortale) causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, che provoca danni permanenti alla vittima o danni fisici significativi, come l'amputazione di una parte del corpo.
Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre indicare il numero di casi verificatisi in un determinato anno. Le fonti dei dati possono essere tutte o parte di quelle indicate di seguito: la banca dati dell'Unione europea sugli infortuni (EU-IDB); le statistiche europee degli infortuni sul lavoro (ESAW) di Eurostat; il gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine (AdCO); altre fonti pertinenti.
Questo campo comprende tutti i tipi di lesioni, ad esempio: ferite e lesioni superficiali; lussazioni, distorsioni e stiramenti; sindrome commotiva e lesioni interne, fratture ossee, avvelenamenti e infezioni; shock; ustioni, scottature e congelamenti; amputazioni (perdita di parti del corpo); effetti di suoni, vibrazioni e pressione; effetti di condizioni di temperatura estreme, della luce e delle radiazioni; annegamento e asfissia; lesioni multiple; lesioni psicologiche.
Nessuna cella deve essere lasciata vuota. Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare, nella trentottesima colonna, se non esistono dati o non esistono casi.
Gli infortuni devono essere riportati nelle colonne dalla diciottesima alla ventunesima e in riferimento alla descrizione della categoria (dalla prima alla quarta colonna) quando:
- la macchina o il prodotto correlato in questione è l'«agente materiale» associato: all'«attività fisica specifica» (vale a dire: lo strumento, l'utensile o l'oggetto utilizzato dalla vittima al momento dell'infortunio, immediatamente prima dell'infortunio); o alla «deviazione» (vale a dire, quando le circostanze dell'infortunio deviano dalla prassi normale e la macchina o il prodotto correlato è lo strumento, l'utensile o l'oggetto coinvolto nell'evento anormale); o al «contatto - modalità di lesione» (vale a dire, quando la macchina o il prodotto correlato è lo strumento, l'utensile o l'oggetto che ha causato alla vittima una lesione fisica o psicologica); e
- l'infortunio in questione è imputabile alla macchina o al prodotto correlato, utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, purché tale uso scorretto ragionevolmente prevedibile non comporti l'eliminazione di misure di sicurezza previste dal fabbricante, come ad esempio la rimozione dei ripari di protezione. Un infortunio può essere imputabile alla macchina o al prodotto correlato se si verifica una delle condizioni seguenti:
- l'infortunio è dovuto alla progettazione o alla costruzione della macchina o del prodotto correlato, indipendentemente dal fatto che la macchina o il prodotto correlato sia conforme alle pertinenti norme armonizzate o che tali norme armonizzate presentino o meno lacune per quanto riguarda la loro idoneità a conferire una presunzione di conformità alla normativa dell'UE sulle macchine applicabile al momento dell'immissione sul mercato dell'UE della macchina o del prodotto correlato;
- l'infortunio è dovuto a errori dell'operatore, se tali errori sono ragionevolmente prevedibili o aggravati da un'ergonomia di livello scadente;
- l'infortunio è causato da una manutenzione inadeguata dovuta ad istruzioni di manutenzione inesatte o incomplete.
«Agente materiale»: il termine è definito nell'edizione più recente del documento EUROSTAT «European statistics on accidents at work (ESAW) - Summary Methodology» pubblicato sul sito web di Eurostat. La versione attuale del documento è la «2013 edition» (5).
La tabella di cui all'allegato B del presente documento elenca i codici di classificazione ESAW degli agenti materiali sotto i quali si trovano catalogate, al momento della stesura dei presenti orientamenti, talune categorie di macchine o prodotti correlati rientranti nell'ambito di applicazione dell'allegato I del regolamento. I codici elencati nell'allegato B del presente documento hanno funzione indicativa e sono da utilizzarsi nel caso in cui la fonte dei dati usata sia costituita dai dati estesi nazionali raccolti nel quadro dell'ESAW e la descrizione ESAW dell'agente materiale corrisponda esattamente ai dati riportati nella riga pertinente del modello. I codici possono essere utilizzati anche per facilitare la comprensione e/o la ricerca nelle banche dati pertinenti delle categorie di macchine o prodotti correlati attualmente elencate nell'allegato I del regolamento. Si osservi che la classificazione a 8 cifre della variabile ESAW «agente materiale» non trova attualmente applicazione nella banca dati ESAW (che utilizza solo la classificazione a 4 cifre). I codici a 8 cifre, sebbene non compaiano nella banca dati ESAW, possono aiutare a comprendere meglio cosa dovrebbe essere incluso nei corrispondenti codici a 4 cifre. In ogni caso, i dati e le informazioni forniti nel modello dovranno riferirsi esattamente alla categoria di macchine o prodotti correlati descritta nella terza o quarta colonna del modello.
- Dalla ventitreesima alla ventisettesima colonna (23-27): Articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento: dati sugli infortuni o i danni alla salute causati dalla macchina o dal prodotto correlato per gli anni precedenti (da Y-2 a Y-6) / Numero di incidenti sul lavoro (altro) per anno [campo numerico intero]
Per «incidente sul lavoro» si intende un evento fortuito nel corso del lavoro che conduce a un danno fisico o mentale e che è causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
Per «altro incidente» si intende qualsiasi incidente (non grave o mortale) causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, che richieda un ricovero ospedaliero e/o un'assenza dal lavoro di almeno quattro giorni.
Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre indicare il numero di casi verificatisi in un determinato anno. Le fonti dei dati possono essere tutte o parte di quelle indicate di seguito: la banca dati dell'Unione europea sugli infortuni (EU-IDB); le statistiche europee degli infortuni sul lavoro (ESAW) di Eurostat; il gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine (AdCO); altre fonti pertinenti.
Questo campo comprende tutti i tipi di lesioni, ad esempio: ferite e lesioni superficiali; lussazioni, distorsioni e stiramenti; sindrome commotiva e lesioni interne, fratture ossee, avvelenamenti e infezioni; shock; ustioni, scottature e congelamenti; amputazioni (perdita di parti del corpo); effetti di suoni, vibrazioni e pressione; effetti di condizioni di temperatura estreme, della luce e delle radiazioni; annegamento e asfissia; lesioni multiple; lesioni psicologiche.
Nessuna cella deve essere lasciata vuota. Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare, nella trentottesima colonna, se non esistono dati o non esistono casi.
Gli infortuni devono essere riportati nelle colonne dalla ventitreesima alla ventisettesima e in riferimento alla descrizione della categoria (dalla prima alla quarta colonna) quando:
- la macchina o il prodotto correlato in questione è l'«agente materiale» associato: all'«attività fisica specifica» (vale a dire: lo strumento, l'utensile o l'oggetto utilizzato dalla vittima al momento dell'infortunio, immediatamente prima dell'infortunio); o alla «deviazione» (vale a dire, quando le circostanze dell'infortunio deviano dalla prassi normale e la macchina o il prodotto correlato è lo strumento, l'utensile o l'oggetto coinvolto nell'evento anormale); o al «contatto - modalità di lesione» (vale a dire, quando la macchina o il prodotto correlato è lo strumento, l'utensile o l'oggetto che ha causato alla vittima una lesione fisica o psicologica); e
- l'infortunio in questione è imputabile alla macchina o al prodotto correlato, utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, purché tale uso scorretto ragionevolmente prevedibile non comporti l'eliminazione di misure di sicurezza previste dal fabbricante, come ad esempio la rimozione dei ripari di protezione. Un infortunio può essere imputabile alla macchina o al prodotto correlato se si verifica una delle condizioni seguenti:
- l'infortunio è dovuto alla progettazione o alla costruzione della macchina o del prodotto correlato, indipendentemente dal fatto che la macchina o il prodotto correlato sia conforme alle pertinenti norme armonizzate o che tali norme armonizzate presentino o meno lacune per quanto riguarda la loro idoneità a conferire una presunzione di conformità alla normativa dell'UE sulle macchine applicabile al momento dell'immissione sul mercato dell'UE della macchina o del prodotto correlato;
- l'infortunio è dovuto a errori dell'operatore, se tali errori sono ragionevolmente prevedibili o aggravati da un'ergonomia di livello scadente;
- l'infortunio è causato da una manutenzione inadeguata dovuta ad istruzioni di manutenzione inesatte o incomplete.
«Agente materiale»: il termine è definito nell'edizione più recente del documento EUROSTAT «European statistics on accidents at work (ESAW) — Summary Methodology» pubblicato sul sito web di Eurostat. La versione attuale del documento è la «2013 edition» (6).
La tabella di cui all'allegato B del presente documento elenca i codici di classificazione ESAW degli agenti materiali sotto i quali si trovano catalogate, al momento della stesura dei presenti orientamenti, talune categorie di macchine o prodotti correlati rientranti nell'ambito di applicazione dell'allegato I del regolamento. I codici elencati nell'allegato B del presente documento hanno funzione indicativa e sono da utilizzarsi nel caso in cui la fonte dei dati usata sia costituita dai dati estesi nazionali raccolti nel quadro dell'ESAW e la descrizione ESAW dell'agente materiale corrisponda esattamente ai dati riportati nella riga pertinente del modello. I codici possono essere utilizzati anche per facilitare la comprensione e/o la ricerca nelle banche dati pertinenti delle categorie di macchine o prodotti correlati attualmente elencate nell'allegato I del regolamento. Si osservi che la classificazione a 8 cifre della variabile ESAW «agente materiale» non trova attualmente applicazione nella banca dati ESAW (che utilizza solo la classificazione a 4 cifre). I codici a 8 cifre, sebbene non compaiano nella banca dati ESAW, possono aiutare a comprendere meglio cosa dovrebbe essere incluso nei corrispondenti codici a 4 cifre. In ogni caso, i dati e le informazioni forniti nel modello dovranno riferirsi esattamente alla categoria di macchine o prodotti correlati descritta nella terza o quarta colonna del modello.
- Dalla ventottesima alla trentaduesima colonna (28-32): Articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento: dati sugli infortuni o i danni alla salute causati dalla macchina o dal prodotto correlato per gli anni precedenti (da Y-2 a Y-6) / Numero di incidenti in contesto non lavorativo (mortali) per anno [campo numerico intero]
Per «incidente in contesto non lavorativo» si intende un evento fortuito, durante l'uso non professionale, che conduce a un danno fisico o mentale e che è causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
Per «incidente mortale» si intende un incidente in contesto non lavorativo causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, che conduce al decesso della vittima entro il periodo di un anno a decorrere dalla data dell'incidente in contesto non lavorativo.
Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre indicare il numero di casi verificatisi in un determinato anno. Le fonti dei dati possono essere tutte o parte di quelle indicate di seguito: la banca dati dell'Unione europea sugli infortuni (EU-IDB); il gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine (AdCO); altre fonti pertinenti.
Questo campo comprende tutti i tipi di lesioni, ad esempio: ferite e lesioni superficiali; lussazioni, distorsioni e stiramenti; sindrome commotiva e lesioni interne, fratture ossee, avvelenamenti e infezioni; shock; ustioni, scottature e congelamenti; amputazioni (perdita di parti del corpo); effetti di suoni, vibrazioni e pressione; effetti di condizioni di temperatura estreme, della luce e delle radiazioni; annegamento e asfissia; lesioni multiple; lesioni psicologiche.
Le celle in grigio riguardano categorie di macchine o prodotti correlati per le quali non si riscontrano usi non professionali e pertanto non vanno compilate. Nessuna cella, ad eccezione di quelle in grigio, deve essere lasciata vuota. Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare, nella trentottesima colonna, se non esistono dati o non esistono casi.
Presupposto necessario per poter segnalare un infortunio nell'ambito di una categoria di macchine o prodotti correlati, è che l'infortunio sia imputabile alla macchina o al prodotto correlato, utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, purché tale uso scorretto ragionevolmente prevedibile non comporti l'eliminazione di misure di sicurezza previste dal fabbricante, ad esempio la rimozione dei ripari di protezione. Un infortunio può essere imputabile alla macchina o al prodotto correlato se si verifica una delle condizioni seguenti:
- l'infortunio è dovuto alla progettazione o alla costruzione della macchina o del prodotto correlato, indipendentemente dal fatto che la macchina o il prodotto correlato sia conforme alle pertinenti norme armonizzate o che tali norme armonizzate presentino o meno lacune per quanto riguarda la loro idoneità a conferire una presunzione di conformità alla normativa dell'UE sulle macchine applicabile al momento dell'immissione sul mercato dell'UE della macchina o del prodotto correlato;
- l'infortunio è dovuto a errori dell'operatore, se tali errori sono ragionevolmente prevedibili o aggravati da un'ergonomia di livello scadente;
- l'infortunio è causato da una manutenzione inadeguata dovuta ad istruzioni di manutenzione inesatte o incomplete.
- Dalla trentatreesima alla trentasettesima colonna (33-37): Articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento: dati sugli infortuni o i danni alla salute causati dalla macchina o dal prodotto correlato per gli anni precedenti (da Y-2 a Y-6) / Numero di incidenti in contesto non lavorativo (gravi o altro) per anno [campo numerico intero]
Per «incidente in contesto non lavorativo» si intende un evento fortuito, durante l'uso non professionale, che conduce a un danno fisico o mentale e che è causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
Per «grave o altro» si intende un incidente in contesto non lavorativo causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, che non sia un incidente mortale.
Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre indicare il numero di casi verificatisi in un determinato anno. Le fonti dei dati possono essere tutte o parte di quelle indicate di seguito: la banca dati dell'Unione europea sugli infortuni (EU-IDB); il gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine (AdCO); altre fonti pertinenti.
Questo campo comprende tutti i tipi di lesioni, ad esempio: ferite e lesioni superficiali; lussazioni, distorsioni e stiramenti; sindrome commotiva e lesioni interne, fratture ossee, avvelenamenti e infezioni; shock; ustioni, scottature e congelamenti; amputazioni (perdita di parti del corpo); effetti di suoni, vibrazioni e pressione; effetti di condizioni di temperatura estreme, della luce e delle radiazioni; annegamento e asfissia; lesioni multiple; lesioni psicologiche.
Le celle in grigio riguardano categorie di macchine o prodotti correlati per le quali non si riscontrano usi non professionali e pertanto non vanno compilate. Nessuna cella, ad eccezione di quelle in grigio, deve essere lasciata vuota. Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare, nella trentottesima colonna, se non esistono dati o non esistono casi.
Presupposto necessario per poter segnalare un infortunio nelle colonne dalla trentatreesima alla trentasettesima, in riferimento a una categoria di macchine o prodotti correlati (dalla prima alla quarta colonna), è che l'infortunio sia imputabile alla macchina o al prodotto correlato, utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, purché tale uso scorretto ragionevolmente prevedibile non comporti l'eliminazione di misure di sicurezza previste dal fabbricante, ad esempio la rimozione dei ripari di protezione.
Un infortunio può essere imputabile alla macchina o al prodotto correlato se si verifica una delle condizioni seguenti:
- l'infortunio è dovuto alla progettazione o alla costruzione della macchina o del prodotto correlato, indipendentemente dal fatto che la macchina o il prodotto correlato sia conforme alle pertinenti norme armonizzate o che tali norme armonizzate presentino o meno lacune per quanto riguarda la loro idoneità a conferire una presunzione di conformità alla normativa dell'UE sulle macchine applicabile al momento dell'immissione sul mercato dell'UE della macchina o del prodotto correlato;
- l'infortunio è dovuto a errori dell'operatore, se tali errori sono ragionevolmente prevedibili o aggravati da un'ergonomia di livello scadente;
- l'infortunio è causato da una manutenzione inadeguata dovuta ad istruzioni di manutenzione inesatte o incomplete.
- Trentottesima colonna (38): Articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento: dati sugli infortuni o i danni alla salute causati dalla macchina o dal prodotto correlato per gli anni precedenti (da Y-2 a Y-6) / Spiegazioni [campo di testo, massimo 500 parole]
Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre fornire informazioni pertinenti sulle fonti di dati utilizzate, nonché sulla qualità e sulla copertura dei dati per fonte.
Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare se non esistono dati o non esistono casi.
In questo campo deve essere inserita anche la descrizione dei principali motivi per cui la macchina o il prodotto correlato era difettoso.
- Trentanovesima colonna (39): Altre informazioni utili [campo di testo, massimo 500 parole]
Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati possono essere inserite in questo campo informazioni (nella misura in cui siano disponibili e siano considerate dallo Stato membro idonee a facilitare ulteriormente la valutazione che la Commissione è tenuta a effettuare) quali:
- la quantità di unità di macchine o prodotti correlati vendute nel territorio dello Stato membro;
- il numero di lavoratori del settore;
- quando la macchina o il prodotto correlato è stato immesso sul mercato dell'UE;
- se non esistevano norme armonizzate (e, per quanto riguarda il regolamento, specifiche comuni stabilite a norma del regolamento) relative ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute;
- i rischi residui, compresi quelli che, secondo il fabbricante, potrebbero essere ridotti attraverso una formazione particolare o un dispositivo di protezione individuale specifico, che comportano infortuni gravi o mortali o danni alla salute ricorrenti;
- l'applicazione erronea delle pertinenti norme armonizzate o delle specifiche comuni, in relazione alla quale le attività di vigilanza del mercato svolte non hanno determinato miglioramenti significativi della situazione del mercato in un periodo ragionevole;
- l'incertezza nei metodi di valutazione del rischio esistenti in relazione a nuove tecnologie;
- la conformità o meno della macchina o del prodotto correlato alla normativa dell'UE sulle macchine applicabile al momento della sua immissione sul mercato dell'UE. In caso di non conformità: se sono state applicate le pertinenti norme armonizzate citate in tale normativa dell'UE (o, per quanto riguarda il regolamento, le eventuali specifiche comuni stabilite a norma del regolamento); o se la non conformità era dovuta a lacune nelle pertinenti norme armonizzate citate in tale normativa dell'UE (o, per quanto riguarda il regolamento, in eventuali specifiche comuni stabilite a norma del regolamento);
- per quanto riguarda la quantità totale di macchine o prodotti correlati difettosi segnalata a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento:
- la percentuale (%) di macchine o prodotti correlati:
- che non hanno subito modifiche dopo l'immissione sul mercato dell'UE;
- che hanno subito modifiche non sostanziali dopo l'immissione sul mercato dell'UE;
- che hanno subito modifiche sostanziali dopo l'immissione sul mercato dell'UE;
- la percentuale (%) di macchine o prodotti correlati immessi sul mercato dell'UE nel periodo di applicabilità:
- del regolamento;
- della direttiva 2006/42/CE;
- della normativa dell'UE sulle macchine applicabile prima della direttiva 2006/42/CE;
- il numero di fabbricanti che producono le macchine o i prodotti correlati segnalati;
- la percentuale (%) di macchine o prodotti correlati per i quali è stato coinvolto un organismo notificato;
- per quanto riguarda il numero totale di infortuni comunicati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento:
- la percentuale (%) di infortuni con macchine o prodotti correlati:
- che non hanno subito modifiche dopo l'immissione sul mercato dell'UE;
- che hanno subito modifiche non sostanziali dopo l'immissione sul mercato dell'UE;
- che hanno subito modifiche sostanziali dopo l'immissione sul mercato dell'UE;
- la percentuale (%) di infortuni con macchine o prodotti correlati immessi sul mercato dell'UE nel periodo di applicabilità:
- del regolamento;
- della direttiva 2006/42/CE;
- della normativa dell'UE sulle macchine applicabile prima della direttiva 2006/42/CE;
- il numero di fabbricanti che producono le macchine o i prodotti correlati coinvolti negli infortuni comunicati;
- la percentuale (%) di infortuni con macchine o prodotti correlati per i quali è stato coinvolto un organismo notificato;
- altre informazioni pertinenti.
Articolo 6 Categorie di macchine e prodotti correlati elencati nell'allegato I soggetti a procedure specifiche di valutazione della conformità
1. Le macchine e i prodotti correlati che rientrano nelle categorie elencate nell'allegato I, parte A, sono soggetti alle procedure specifiche di valutazione della conformità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, e le macchine e i prodotti correlati che rientrano nelle categorie elencate nell'allegato I, parte B, sono soggetti alle procedure specifiche di valutazione della conformità di cui all'articolo 25, paragrafo 3.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 al fine di modificare l'allegato I, previa consultazione delle pertinenti parti interessate, in considerazione dei progressi e dell'evoluzione delle conoscenze in ambito tecnico o di nuovi dati scientifici, aggiungendo all'elenco delle categorie di macchine o prodotti correlati di cui all'allegato I una nuova categoria di macchine o prodotti correlati o eliminando una categoria esistente di macchine o prodotti correlati da tale elenco o spostando una categoria di macchine o prodotti correlati da una parte ad un’altra di tale allegato, conformemente ai criteri di cui ai paragrafi 4, 5 e 7 del presente articolo.
3. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione chiede il parere degli esperti del pertinente gruppo di esperti in conformità dell'articolo 47, paragrafo 4.
4. La Commissione valuta la gravità del potenziale rischio intrinseco che presenta una categoria di macchine o prodotti correlati al fine di stabilire se aggiungere tale categoria di macchine o prodotti correlati all'allegato I o se eliminarla da tale allegato. Tale valutazione è stabilita sulla base della combinazione della probabilità del verificarsi del danno e della gravità di quest'ultimo.
Nel determinare la probabilità e la gravità del danno, sono presi in considerazione, se del caso, i criteri seguenti:
a) la natura del pericolo intrinseco alla funzione della categoria di macchine o prodotti correlati, tenendo conto dell'uso previsto e di qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
b) la gravità del danno che una persona subirebbe, incluso il grado di reversibilità del danno;
c) il numero di persone potenzialmente interessate dal danno;
d) la frequenza e la durata dell'esposizione al pericolo al quale una persona sarebbe esposta nel corso dell'uso previsto o di qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile della categoria di macchine o prodotti correlati;
e) le possibilità di evitare o di limitare il danno;
f) per quanto riguarda i componenti di sicurezza, la probabilità di conseguenze gravi per la sicurezza delle persone esposte al danno in caso di guasto di tali componenti.
5. Nello svolgimento della valutazione di cui al paragrafo 4, la Commissione prende in considerazione gli elementi seguenti:
a) le indicazioni del danno causato in passato da macchine o prodotti correlati che sono stati utilizzati per il loro uso previsto o a seguito di un qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
b) le informazioni sui difetti di sicurezza rilevati nel corso della vigilanza del mercato e gli elementi che si possono trovare nei sistemi di informazione amministrati dalla Commissione;
c) le informazioni sugli infortuni noti e sui quasi infortuni gravi, incluse le caratteristiche di tali infortuni e quasi infortuni;
d) i dati sugli infortuni o i danni alla salute causati dalla macchina o dal prodotto correlato per almeno i quattro anni precedenti. In particolare le informazioni ottenute, tra l'altro, dal sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), le clausole di salvaguardia, i sistemi d'informazione rapida, la banca dati dell'Unione europea sugli infortuni (EU-IDB), le statistiche europee degli infortuni sul lavoro (ESAW) di Eurostat e le segnalazioni del gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine (AdCO).
Oltre alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, la Commissione tiene conto di qualsiasi altra informazione disponibile pertinente per la valutazione di cui al paragrafo 4.
6. I dati e le informazioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a d), sono forniti dagli Stati membri in conformità del paragrafo 9.
7. Una categoria di macchine o prodotti correlati è inclusa nell'allegato I, parte A, se, in base alla valutazione di cui al paragrafo 4 e tenendo conto delle informazioni disponibili, compresi i dati di cui al paragrafo 5, essa presenta un potenziale rischio intrinseco grave e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
a) non esistono norme armonizzate o specifiche comuni relative ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute;
b) esistono rischi residui, compresi quelli che, secondo il fabbricante, potrebbero essere ridotti attraverso una formazione particolare o un dispositivo di protezione individuale specifico, e i dati e le informazioni di cui al paragrafo 5 dimostrano il ripetersi di simili infortuni gravi o mortali o di danni alla salute connessi a tali rischi residui;
c) esistono dati e informazioni che, secondo la Commissione, dimostrano l'applicazione erronea ricorrente delle pertinenti norme armonizzate o delle specifiche comuni, in relazione alla quale le attività di vigilanza del mercato svolte non hanno determinato miglioramenti significativi della situazione del mercato in un periodo ragionevole;
d) esiste un grado di incertezza nei metodi di valutazione del rischio esistenti in relazione a nuove categorie di macchine o tecnologie.
Qualsiasi altra categoria di macchine o prodotti correlati che, in base a tale valutazione, presenti un grave rischio potenziale intrinseco ma non soddisfi una o più delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) è inclusa nell'allegato I, parte B.
8. Uno Stato membro che nutra preoccupazioni in merito a una categoria di macchine o prodotti correlati, inclusa o meno nell'elenco di cui all'allegato I, informa immediatamente la Commissione di tali preoccupazioni e fornisce motivazioni a sostegno delle stesse.
La Commissione effettua la valutazione di cui al paragrafo 4 immediatamente dopo essere stata informata dallo Stato membro.
Dopo aver effettuato tale valutazione, la Commissione può avviare la procedura di cui al paragrafo 2.
9. Entro il 20 luglio 2025 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri forniscono i dati e le informazioni di cui al paragrafo 5, comprese le informazioni indicanti che non si è verificato nessuno degli eventi di cui al paragrafo 5, per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati, inclusa o meno nell'elenco di cui all'allegato I, qualora la non inclusione sia motivo di preoccupazione per lo Stato membro.
10. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono e, ove necessario alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato, aggiornano un modello riguardante la raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati e delle informazioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a d).
Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione emana orientamenti relativi alla raccolta e alla trasmissione di dati e di informazioni comparabili e di elevata qualità.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3.
Il primo di tali atti di esecuzione è adottato al più tardi il 20 luglio 2024.
11. Se necessario dopo aver presentato la relazione di cui all'articolo 53, paragrafo 3, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 47 al fine di integrare il paragrafo 5 del presente articolo specificando gli obblighi incombenti agli Stati membri di fornire i dati e le informazioni richiesti a norma del presente articolo attraverso la creazione di una metodologia comune relativa ai dati e alle informazioni da raccogliere, compresi i metodi per la loro raccolta e compilazione e le procedure per la loro trasmissione, nonché le pertinenti definizioni, in modo da garantire che la Commissione disponga di dati sufficienti e comparabili per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 4.
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