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RAPEX Report 3 del 20/01/2017 N.1 A12/0041/17 Francia

ID 3504 | | Visite: 4246 | RAPEX 2017Permalink: https://www.certifico.com/id/3504


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 3 del 20/01/2017 N.1 A12/0041/17 Francia

Approfondimento tecnico: Sandali

Il prodotto, di marca Philov’, mod. 51200005S, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori, ritiro dal mercato e distruzione perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

I rivetti in metallo rilasciano una quantità eccessiva di nichel (valore misurato 1,2 μg/cm2/settimana). Il nichel è un forte sensibilizzante e può causare reazioni allergiche se presente in articoli che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle.

ALLEGATO XVII del Regolamento (CE) N. 1907/2006
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

27. Nichel

1. Non è consentito l’uso:

a. in tutti gli oggetti che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nichel da tale oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);

b. in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:

- orecchini,
- collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,
- casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,
- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti,

se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μg/cm2/settimana;

c. negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 μg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.

2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.

3. Le norme adottate dal Comitato Europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.

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