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Europe, Rome

Decisione di esecuzione (UE) 2025/681

ID 23776 | | Visite: 929 | Norme armonizzate Dispositivi mediciPermalink: https://www.certifico.com/id/23776

Norme armonizzate per i dispositivi medici

Decisione di esecuzione (UE) 2025/681 / Norme armonizzate Reg. Dispositivi medici Aprile 2025

ID 23776 | 09.04.2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/681 della Commissione, dell’8 aprile 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda le norme armonizzate per i guanti medicali monouso, la sterilizzazione dei dispositivi medici e le attrezzature per il trasporto dei pazienti utilizzate nelle ambulanze

GU L 2025/681 del 9.4.2025

Entrata in vigore: 09.04.2025

Download Decisione IT

Download Decisione EN

__________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, i dispositivi conformi alle norme armonizzate pertinenti, o a parti pertinenti di tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi alle prescrizioni di detto regolamento contemplate da tali norme o parti di esse.

(2) Il regolamento (UE) 2017/745 ha sostituito le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio con effetto a decorrere dal 26 maggio 2021.

(3) Con decisione di esecuzione C(2021) 2406, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di rivedere le norme armonizzate esistenti sui dispositivi medici elaborate a sostegno delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE e di redigere nuove norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2017/745 («richiesta»).

(4) Sulla base della richiesta, il CEN e il Cenelec hanno rivisto le norme armonizzate EN 455-1:2020 ed EN 455-2:2015 sui guanti medicali monouso, EN 556-1:2001 ed EN 556-2:2015 sulla sterilizzazione dei dispositivi medici, nonché EN 1865-2:2010+A1:2015 sulle attrezzature per il trasporto dei pazienti utilizzate nelle ambulanze, e hanno redatto la norma armonizzata EN 1865-6 sulle attrezzature per il trasporto dei pazienti utilizzate nelle ambulanze, i cui riferimenti non sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per tenere conto dei più recenti progressi tecnici e scientifici e della necessità di sostenere le prescrizioni del regolamento (UE) 2017/745.

(5) Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 455-1:2020 + A2:2024, EN 455-2:2024, EN 556-1:2024, EN 556-2:2024, EN 1865-2:2024 ed EN 1865-6:2024 («norme»).

(6) La Commissione, unitamente al CEN e al Cenelec, ha valutato la conformità di tali norme alla richiesta.

(7) Le norme soddisfano le prescrizioni cui intendono riferirsi, che sono stabilite nel regolamento (UE) 2017/745. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti delle norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8) Nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 della Commissione figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2017/745.

(9) Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2017/745 figurino in un unico atto, i riferimenti delle norme dovrebbe essere inclusi nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1182.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182.

(11) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti fondamentali corrispondenti di cui alla legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione.

(12) Le norme armonizzate adottate in risposta alle richieste di normazione possono essere soggette a richieste di accesso ai documenti conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nella sentenza del 5 marzo 2024 nella causa C-588/21 P, la Corte di giustizia ha constatato che vi è un interesse pubblico prevalente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, che giustifica la divulgazione delle norme armonizzate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

Allegato

Nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 sono aggiunte le voci seguenti:

N.

Riferimento della norma

«27.

EN 455-1:2020+A2:2024

Guanti medicali monouso - parte 1: Requisiti e prove per l’assenza di fori

28.

EN 455-2:2024

Guanti medicali monouso - parte 2: Requisiti e prove per le proprietà fisiche

29.

EN 556-1:2024

Sterilizzazione dei dispositivi medici - Requisiti per i dispositivi medici che recano l’indicazione «STERILE» - parte 1: Requisiti per i dispositivi medici sterilizzati terminalmente

30.

EN 556-2:2024

Sterilizzazione dei dispositivi medici - Requisiti per i dispositivi medici che recano l’indicazione «STERILE» - parte 2: Requisiti per i dispositivi medici preparati asetticamente

31.

EN 1865-2:2024

Attrezzature per il trasporto dei pazienti utilizzate nelle autoambulanze - parte 2: Barelle a propulsione assistita

32.

EN 1865-6:2024

Attrezzature per il trasporto dei pazienti utilizzate nelle autoambulanze - parte 6: Sedie motorizzate».

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Tags: Marcatura CE Norme armonizzate Regolamento Dispositivi Medici

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