Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Data entrata in vigore: 06 luglio 2020
La presente prassi di riferimento definisce la modalità di verifica effettuata da parte di un organismo di certificazione del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato da un’organizzazione per un proprio prodotto, indipendentemente dalla sua tipologia, immesso sul mercato nazionale.
La presente prassi si applica a prodotti indicati nei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, già pubblicati e di futura pubblicazione, relativi ai criteri ambientali minimi (CAM), e/o indicati nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delegato dall' art. 26 ter della Legge 28 giugno 2019 n. 58 (conversione in legge del "Decreto Crescita"), che:
La presente prassi non si applica, in ogni caso, ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da rifiuti pre-consumo industriali e ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da sottoprodotti di plastica; né ai lubrificanti, ai carburanti ed ai biocarburanti, liquidi e gassosi, prodotti dal recupero dei rifiuti o contenenti materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, né ad altri prodotti o materiali che dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.
La prassi risulta parimenti utile per la dimostrazione del requisito di contenuto di materiale riciclato richiesto ai prodotti, componenti di prodotto e materiali dai diversi protocolli di sostenibilità degli edifici (ad es. LEED, ITACA, ecc.).
Fonte: UNI
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ID 2547 | 29.04.2016 / In allegato
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