1. Il comma 5 dell'art. 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 come modificato dalla deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 e cosi sostituito: "E' dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonchè abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell'iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni."
I provvedimenti di dispensa, già rilasciati o in corso di rilascio, relativi al singolo settore di attività di trasporto (distinto tra trasporto rifiuti urbani e trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) sono da intendersi validi per tutto il settore trasporto rifiuti a far data dall'entrata in vigore della presente deliberazione.
Articolo 3 (Entrata in vigore)
La presente deliberazione entra in vigore il 5 settembre.
Decisione di esecuzione (UE) 2022/603 della Commissione dell’8 aprile 2022 relativa al riconoscimento del sistema «KZR INiG» per dimostrare il rispetto dei requisi...