~ 2000 / 2026 ~
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ID 26091 | 26.04.2026
Decreto Direttoriale n. 52 del 23 Aprile 2026
Adozione degli elenchi, di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del d.m. 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
Soggetti autorizzati lavori sotto tensione: gli elenchi pubblicati
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Articolo 1 (Aziende autorizzate all'effettuazione di lavori sotto tensione)
1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, le “procedure aziendali” relative ai “lavori autorizzati” della Società Terna Rete per l’Italia S.p.A. risultanti nell'elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione adottato con decreto direttoriale 9 settembre 2025, n. 103 richiamato in premessa, vengono variate dalla data del presente decreto.
2. Le variazioni di cui al comma precedente sono riportate nella Sezione A dell’elenco allegato al presente decreto.
Articolo 2 (Soggetti formatori per i lavoratori impiegati nei lavori sotto tensione)
1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, la “Formazione sui lavori”, il “Codice di riferimento aziendale” e il “Programma formativo” della Società Terna Rete per l’Italia S.p.A. di cui all’elenco dei soggetti formatori per i lavoratori impiegati nei lavori sotto tensione adottato con decreto direttoriale 9 settembre 2025, n. 103 richiamato in premessa, vengono variati dalla data del presente decreto.
2. Le variazioni di cui al comma precedente sono riportate nella Sezione B dell’elenco allegato al presente decreto.
Articolo 3 (Elenco delle aziende autorizzate)
1. In attuazione di quanto disposto agli articoli 1 e 2, è adottato il 15° elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione, di cui agli articoli 3, comma 1 e 5, comma 3 del D.M. 4.2.2011.
2. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il 14° elenco adottato con decreto direttoriale 9 settembre 2025, n. 103 richiamato in premessa.
Articolo 4 (Obblighi delle aziende autorizzate)
1. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1. e), dell’allegato I del D.M. 4.2.2011, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato D.M. 4.2.2011.
2. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previo parere della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, si esprime in merito alla variazione comunicata.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, acquisito il parere della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, con decreto del Direttore generale della salute e sicurezza sul lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore generale della prevenzione del Ministero della salute, è disposta l’immediata sospensione dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dai medesimi elenchi.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori ha facoltà di procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui agli allegati II e III del citato D.M. 4.2.2011, in capo alle medesime aziende.
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Fonte: MLPS
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