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ID 25681 | 05.03.2026 / In allegato formato .doc
Modello Valutazione rischio chimico - Doc
Modello aggiornato 28.02.2026 MoVaRisCh 2026 approvato dai gruppi tecnici delle Regioni: Toscana / Emilia Romagna / Lombardia.
Modello di Valutazione del Rischio da agenti Chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese (Titolo IX capo I - D.Lgs.81/08). E' una modalità di analisi che attraverso un percorso semplice consente di effettuare la valutazione del rischio chimico per la salute dei lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 223 del D.lgs 81/08.
Art. 223 comma 1 - Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) il livello, il modo e la durata della esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato nell'allegato XXXVIII;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese
Il modello, che va inteso come un percorso di facilitazione, rende possibile classificare ogni lavoratore esposto ad agenti chimici pericolosi in rischio irrilevante per la salute o non irrilevante per la salute in considerazione agli adempimenti del Titolo IX Capo I D.Lgs.81/08 per quanto riguarda il rischio chimico per la salute dei lavoratori.
Il MoVaRisch 2026 è stato aggiornato a:
- Decreto Legislativo n.135/2024 (modifica del Titolo IX Capi I e II del D.Lgs.81/08);
- Regolamento (UE) 2020/878 (SDS):
- Regolamento delegato (UE) 2020/217 (biossido titanio); (*)
- Regolamento delegato (UE) 2023/707 (interferenti endocrini).
(*) La Sentenza CGUE (Quinta Sezione) del 1° agosto 2025 ha annullato il Regolamento delegato (UE) 2020/217 - Classificazione del biossido di titanio [...], di conseguenza le indicazioni supplementari EUH211 ed EUH212 sono eliminate dal modello.
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Premessa
In alternativa alla misurazione dell’agente chimico è possibile, e largamente praticato, l’uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche (o su modelli grafici) denominati algoritmi (letteralmente: procedure di calcolo).
Gli algoritmi (o i modelli) sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando, per ognuno di essi in modo diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo finale.
Ovviamente un algoritmo (o un modello) risulta tanto più efficiente quanto più i fattori individuati e il loro “peso” sono pertinenti alla tipologia di rischio trattato.
I fattori individuati vengono quindi inseriti in una relazione matematica semplice (o in un modello grafico) la quale fornisce un indice numerico che assegna, non tanto un valore assoluto del rischio, quanto permette di inserire il valore trovato in una "scala numerica del rischio" individuando, per la situazione analizzata una graduazione dell’importanza del valore dell’indice calcolato.
Assume quindi importanza nella costruzione di un algoritmo:
- l’individuazione puntuale dei parametri che determinano il rischio;
- l’individuazione del “peso” dei fattori di compensazione nei confronti del rischio;
- l’individuazione della relazione numerica che lega i parametri fra di loro (fattori additivi, moltiplicativi, esponenziali, … );
- l’individuazione della scala dei valori dell’indice in relazione al rischio (per esempio: molto basso, basso, medio, medio-alto, alto …. ).
Il modello proposto è una modalità di analisi che consente di effettuare la valutazione del rischio secondo quanto previsto dall’articolo 223 comma 1 del D.Lgs.81/08 (Titolo IX Capo I “Protezione da agenti chimici”): nel modello è infatti prevista l’identificazione e il peso da assegnare ai parametri indicati dall’articolo di legge e dai quali non è possibile prescindere.
Il modello individua un percorso semplice, il più semplice possibile, per effettuare la valutazione del rischio da parte delle imprese Artigiane, Industriali, del Commercio e dei Servizi senza dover accedere, almeno in questa fase, a valutazioni con misurazione dell’agente chimico.
Infine, il modello va inteso come un percorso di “facilitazione” atto a consentire, soprattutto alle piccole e medie imprese, ma anche a quelle grandi la classificazione al di sopra o al di sotto della soglia del rischio IRRILEVANTE PER LA SALUTE.
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