Lavorazioni insalubri
R.D. 27 luglio 1934 n. 1265
Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.
GU 9 agosto 1934, n. 186, S.O.
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Capo III - Delle lavorazioni insalubri.
216. Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.
Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 (3).
(3) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
217. Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.
Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.
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Industrie insalubri
D.M. 5 Settembre 1994
Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.
(GU n.220 del 20.9.1994 S.O. n. 129)
ALLEGATO
Parte I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE
A) Sostanze chimiche
Fasi interessate dell'attività industriale
1. Acetati di metile e di omologhi superiori lineari o ramificati - produzione
2. Acetilene - produzione
3. Acetone - produzione
4. Acido acetico - produzione
5. Acido benzoico - produzione
6. Acido bromidrico - produzione, impiego, deposito
7. Acido cianidrico - produzione, impiego, deposito
28. Anidride fosforica - produzione, impiego
49. Cianuri - produzione, impiego, deposito
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86. Naftalina - produzione
87. Nerofumo (nero di carbone) - produzione
88. Nichel e composti - produzione, impiego
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104. Sodio solfuro - produzione
105. Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti - produzione, impiego
106. Solfoderivati organici (non compresi in altre voci) - produzione
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116. Zolfo dicloruro - produzione, impiego, deposito
B) Prodotti e materiali
1. Abrasivi - produzione di abrasivi naturali e sintetici
2. Accumulatori - produzione
3. Acetati di olio di flemma - produzione
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108. Smalti e lacche (non comprese in altre voci) - produzione, miscelazione, confezionamento
109. Solventi alogenati - produzione, impiego (ad esclusione dell'impiego nelle lavanderie a secco), deposito, miscelazione, confezionamento
110. Tabacchi - manifattura
111. Tannici, estratti e scorze concianti (vedi concianti naturali e sintetici) - produzione, formulazione
112. Tessuti (filati) - catramatura, bitumatura, smaltatura, impregnazione con resine e solvente organico; impermeabilizzazione, appretto, colorazione, stampa
113. Torba - lavorazione
114. Vetro - produzione di lastre, contenitori, fibre ottiche, vetri ottici
115. Vinacce - lavorazione
C) Attività industriali
1. Allevamento di animali
2. Stalla sosta per il bestiame
3. Mercati di bestiame
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24. Tipografie con rotative
25. Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico
26. Verniciatura elettrostatica con vernice a polvere
27. Zincatura per immersione in bagno fuso
28. Zuccherifici, raffinazione dello zucchero
Parte II - INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE
A) Sostanze chimiche
Fasi interessate soglia quantitativa
1. Acido citrico - produzione
2. Acido lattico - produzione
3. Acido salicilico - produzione
4. Acido tartarico - produzione
5. Allume - produzione
6. Alluminio solfato - produzione
7. Bario idrossido - produzione
8. Bario perossido - produzione 9. Calcio citrato - produzione
10. Zinco e composti - produzione con processo elettrolitico
B) Materiali e prodotti
1. Abrasivi fabbricazione di mole e manufatti
2. Accumulatori - carica (con esclusione delle officine di elettrauto)
3. Aceto - produzione, deposito
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53. Sughero - lavorazione
54. Taffetà, cerate, tele cerate - produzione
C) Attività industriali
1. Calderai
2. Candeggio
3. Cantine industriali
4. Decaffeinizzazione
5. Falegnamerie
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16. Tipografie senza rotative
17. Vetrerie artistiche