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ID 24428 | 14.08.2025 / Decisione di esecuzione (UE) in allegato IT/EN
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1740 della Commissione, del 13 agosto 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per ascensori, veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l’incendio, attrezzature per l’applicazione di prodotti vernicianti, apparecchi di sollevamento, ascensori da cantiere, attrezzature per servizi aeroportuali di rampa, attrezzature per l’alimentazione e la circolazione di prodotti vernicianti liquidi, porte e cancelli motorizzati, macchine da giardinaggio, apparecchiature per l’industria alimentare e apparecchiature per la saldatura
GU L 2025/1740 del 14.8.2025
Entrata in vigore: 14.08.2025
Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 20 gennaio 2027.
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Elenco Consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE
Vedi la sezione 2019/2025 "Norme armonizzate click"
...
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità delle norme armonizzate o di parti di esse, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nell’allegato I di tale direttiva e coperti da tali norme armonizzate o da parti di esse.
(2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («richiesta»).
(3) Sulla base della richiesta il CEN e il Cenelec hanno redatto le seguenti nuove norme armonizzate: EN 81-44:2024 recante regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori nelle turbine eoliche, EN 17677:2024 recante requisiti di sicurezza e igiene per le macchine per l’industria alimentare, EN 17942:2024 recante requisiti di sicurezza per le apparecchiature per la saldatura, EN 50059:2025 recante requisiti di sicurezza per le apparecchiature portatili per l’applicazione elettrostatica di materiali di rivestimento ed EN 50176:2025 recante requisiti di sicurezza per i sistemi automatici di applicazione elettrostatica di materiali di rivestimento liquidi.
(4) In base alla richiesta, il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione: EN 81-31:2010, EN 81-41:2010, EN 1846-2:2009+A1:2013, EN 1953:2013, EN 12077-2:1998+A1:2008, EN 12159:2012, EN 12312-4:2014, EN 12621:2006+A1:2010 e EN 12978:2003+A1:2009. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate riviste seguenti: EN 81-31:2024, EN 81-41:2024, EN 1846-2:2024, EN 1953:2025, EN 12077-2:2024, EN 12159:2024, EN 12312-4:2024, EN 12621:2025 e EN 12978:2024.
(5) Inoltre, sempre sulla base della richiesta, il CEN ha modificato le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione: EN 12312-5:2021 e EN 13684:2018. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate consolidate seguenti: EN 12312-5:2021+A1:2025 e EN 13684:2018+A1:2024.
(6) Insieme al CEN e al Cenelec la Commissione ha valutato se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta.
(7) Le seguenti norme armonizzate soddisfano gli obiettivi di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE: EN 81-31:2024, EN 81-41:2024, EN 81-44:2024, EN 1846-2:2024, EN 1953:2025, EN 12077-2:2024, EN 12159:2024, EN 12312-4:2024, EN 12312-5:2021+A1:2025, EN 12621:2025, EN 12978:2024, EN 13684:2018+A1:2024, EN 17677:2024, EN 17942:2024, EN 50059:2025 e EN 50176:2025. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(8) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE. Al fine di garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 81-31:2024, EN 81-41:2024, EN 81-44:2024, EN 1846-2:2024, EN 1953:2025, EN 12077-2:2024, EN 12159:2024, EN 12312-4:2024, EN 12312-5:2021+A1:2025, EN 12621:2025, EN 12978:2024, EN 13684:2018+A1:2024, EN 17677:2024, EN 17942:2024, EN 50059:2025 e EN 50176:2025 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
(9) È necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 81-31:2010, EN 81-41:2010, EN 1846-2:2009+A1:2013, EN 1953:2013, EN 12077-2:1998+A1:2008, EN 12159:2012, EN 12312-4:2014, EN 12312-5:2021, EN 12621:2006+A1:2010, EN 12978:2003+A1:2009 e EN 13684:2018, in quanto tali norme sono state riviste o modificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
(10) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare le proprie macchine contemplate dalle norme armonizzate EN 81-31:2010, EN 81-41:2010, EN 1846-2:2009+A1:2013, EN 1953:2013, EN 12077-2:1998+A1:2008, EN 12159:2012, EN 12312-4:2014, EN 12312-5:2021, EN 12621:2006+A1:2010, EN 12978:2003+A1:2009 o EN 13684:2018, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.
(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
(12) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 20 gennaio 2027.
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ALLEGATO
nell’allegato I, parte terza, il punto 2 è così modificato:
1) le righe 2, 4, 157, 177, 277, 282, 291, 292, 330, 366 e 433 sono soppresse;
2) sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:
«2 bis. |
EN 81–31:2024 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di sole cose - parte 31: Ascensori accessibili alle sole cose»; |
«4 bis. |
EN 81–41:2024 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - parte 41: Piattaforme elevatrici verticali previste per l’uso da parte di persone con mobilità ridotta»; |
«5 bis. |
EN 81–44:2024 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - parte 44: Apparecchi di sollevamento nelle turbine eoliche»; |
«157 bis. |
EN 1846-2:2024 Veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l’incendio – parte 2: Requisiti comuni – Sicurezza e prestazioni»; |
«177 bis. |
EN 1953:2025 Attrezzature per l’applicazione di prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza.»; |
«277 bis. |
EN 12077–2:2024 Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Requisiti per la salute e la sicurezza – parte 2: Dispositivi di limitazione e indicazione»; |
«282 bis. |
EN 12159:2024 Ascensori da cantiere per persone e materiali con cabina guidata verticalmente»; |
«291 bis. |
EN 12312–4:2024 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - parte 4: Pontili mobili di imbarco passeggeri»; |
«292 bis. |
EN 12312–5:2021+A1:2025 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - parte 5: Mezzi e attrezzature per il rifornimento di carburante agli aeromobili»; |
«330 bis. |
EN 12621:2025 Macchine per l’alimentazione e la circolazione di prodotti vernicianti liquidi - Requisiti di sicurezza»; |
«366 bis. |
EN 12978:2024 Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage e porte pedonali - Dispositivi di protezione per porte e cancelli motorizzati - Requisiti e metodi di prova»; |
«433 bis. |
EN 13684:2018+A1:2024 Macchine da giardinaggio - Aeratori e scarificatori condotti a piedi - Sicurezza»; |
«572 bis. |
EN 17677:2024 Macchine per l’industria alimentare- Dosatrici per panifici e pasticcerie artigianali- Requisiti di sicurezza e igiene»; |
«573 bis. |
EN 17942:2024 Saldatura e processi correlati - Apparecchiature per la saldatura a gas – Requisiti di sicurezza per le apparecchiature per processi termici con apparecchiature di saldatura a gas ossidrica a fiamma aperta»; |
«619 bis. |
EN 50059:2025 Apparecchiatura portatile per l’applicazione elettrostatica di materiali di rivestimento liquidi non infiammabili - Requisiti di sicurezza»; |
«619 ter. |
EN 50176:2025 Sistemi automatici di applicazione elettrostatica di materiali di rivestimento liquidi infiammabili - Requisiti di sicurezza». |
...
Elenco Consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE
Vedi la sezione 2019/2025 "Norme armonizzate click"
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024