La presente norma si applica agli stabilimenti i cui gestori desiderano:
a) sviluppare, realizzare, mantenere e migliorare in continuo l’efficacia del proprio SGS-PIR al fine di eliminare o ridurre i rischi associati ai pericoli di incidente rilevante relativi all’attività svolta (ivi compresi quelli indotti da pericoli o disastri naturali o da atti deliberati) e che possono avere impatti sui lavoratori, la popolazione e l’ambiente in tutte le fasi di vita degli impianti cui si riferisce, dagli studi iniziali di fattibilità alla dismissione/demolizione;
b) assicurarsi della costante conformità con quanto stabilito nella politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
c) dimostrare di essere conformi alla presente norma:
- effettuando un’autovalutazione di conformità del proprio SGS-PIR (basata su audit condotti da auditor interni o esterni);
- richiedendo la certificazione del proprio SGS-PIR presso un organismo esterno.
Tutti i requisiti contenuti nella presente norma sono da intendersi come parti che costituiscono un SGS-PIR. L’ampiezza del campo di applicazione e il dettaglio del SGS sono commisurati a fattori specifici quali: la politica aziendale di prevenzione degli incidenti rilevanti, la natura delle attività, i rischi e la complessità del ciclo produttivo, nonché gli obblighi previsti per il gestore dalla legislazione vigente per gli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante.